Nei procedimenti di tipo concorsuale, l’impugnazione del provvedimento endoprocedimentale lesivo, come nel caso del mancato superamento della prova scritta, deve successivamente estendersi agli ulteriori atti pregiudizievoli

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 11 giugno 2018, n. 3530.

La massima estrapolata:

Nei procedimenti di tipo concorsuale, l’impugnazione del provvedimento endoprocedimentale lesivo, come nel caso del mancato superamento della prova scritta, deve successivamente estendersi agli ulteriori atti pregiudizievoli quale l’approvazione definitiva della graduatoria di concorso ai pubblici impieghi, determinandosi altrimenti l’inutilità dell’eventuale decisione di accoglimento del ricorso proposto contro l’esclusione.

Sentenza 11 giugno 2018, n. 3530

Data udienza 7 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3118 del 2014, proposto da
Br. Ma., rappresentato e difeso dall’avvocato An. Sa., con domicilio eletto presso lo studio Di Ge., Se. & Ri. in Roma, via (…);
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via (…);
nei confronti
La. Ta. ed altri, non costituiti in giudizio;
Cr. Ca. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Ma. An., Ga. Pa., con domicilio eletto presso lo studio Le. Fi. in Roma, piazza (…);
An. Fa., con domicilio eletto presso lo studio Le. Fi. in Roma, via (…);
Gi. Ma. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Ga. Pa., Ma. An., con domicilio eletto presso lo studio Le. Fi. in Roma, piazza (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 04089/2013, resa tra le parti, concernente mancata ammissione prova orale concorso per reclutamento di n. 2386 dirigenti scolastici
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Cr. Ca. ed altri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2018 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati El. Co. per delega di An. Sa. e dello Stato St. Me.;
Rilevato in fatto che:
– con decreto del direttore generale per il personale scolastico del 13 luglio 2011, il Ministero Con bando pubblicato sulla G.U.R.I., IV Serie Speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca indiceva una procedura concorsuale per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti della scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e degli istituti educativi, per n. 2.386 posti complessivi, di cui n. 224 per la Regione Campania;
– l’art. 8 della lex specialis stabiliva che i candidati che avessero superato una prova preselettiva di carattere culturale e professionale avrebbero dovuto sostenere due prove scritte ed una prova orale, secondo quanto stabilito dall’art. 9, e che la selezione avrebbe compreso la valutazione dei titoli, oltre all’espletamento di un periodo obbligatorio di formazione e tirocinio per i candidati utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori entro i limiti dei posti messi a concorso;
– più in dettaglio, l’art. 10 stabiliva che le due prove scritte avrebbero accertato la preparazione dei candidati sotto il profilo teorico ed operativo in relazione alla funzione di dirigente scolastico: la prima consisteva nella redazione di un elaborato su una o più delle aree tematiche di cui all’art. 8; mentre la seconda riguardava la risoluzione di un caso pratico di gestione dell’istituzione scolastica. Per essere ammessi alla prova orale occorreva ottenere un punteggio minimo di 21/30 punti in ciascuna delle prove scritte.);
– la odierna appellante partecipava al concorso che si è svolto nella Regione Campania, superando le prove preselettive e non le prove scritte, non avendo raggiunto la valutazione minima di 21/30 richiesta dal bando;
– la parte pertanto impugnava gli esiti della procedura concorsuale innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, che, con sentenza n. 4089 del 2013 rigettava il ricorso;
– avverso tale sentenza veniva proposto il presente appello con cui, nel riproporre i vizi di cui al ricorso, venivano censurate le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure;
– le parti appellate si costituivano in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto dell’appello;
– che la causa passava in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 7\6\ 2018.
Considerato in diritto che:
– preliminarmente non sussistono i presupposti per il richiesto rinvio, sia a fronte dell’opposizione delle parti appellate, sia in relazione alla diversità di oggetto del presente giudizio rispetto alla generale questione sollevata dinanzi alla Consulta con l’invocata ordinanza n. 3008\2018 in quanto, mentre nel caso de quo oggetto della controversia è l’esito negativo della prova scritta dell’odierna appellante, nel caso rimesso alla Consulta il contendere riguarda l’accertamento dei requisiti per l’accesso al corso intensivo di formazione per l’immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici e alla relativa prova scritta finale;
– rispetto alla presumibile infondatezza nel merito (a fronte dell’ormai definita giurisprudenza della Sezione (cfr. ad es. decisione 331\2015), assume rilievo preliminare l’eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa delle parti appellate costituite nei termini già proposti in primo grado e non esaminati dal Tar;
– l’eccezione è fondata;
– infatti, in linea di diritto, va ribadito il principio generale per cui nei procedimenti di tipo concorsuale, l’impugnazione del provvedimento endoprocedimentale lesivo (come nel caso del mancato superamento della prova scritta) deve successivamente estendersi agli ulteriori atti pregiudizievoli quale l’approvazione definitiva della graduatoria di concorso ai pubblici impieghi, determinandosi altrimenti l’inutilità dell’eventuale decisione di accoglimento del ricorso proposto contro l’esclusione (Consiglio Stato nn. 1347\2012, 4320\2003 e 4241\2008);
– fermo restando quindi l’onere di impugnazione immediata dell’atto endoprocedimentale di carattere direttamente ed autonomamente lesivo, rimane l’onere di estendere il gravame anche al provvedimento conclusivo del procedimento concorsuale, ovverosia l’atto di approvazione della graduatoria finale da parte del concorrente escluso, in quanto, diversamente opinando, dovrebbe riconoscersi effetto caducante e non meramente viziante all’eventuale annullamento del provvedimento endoprocedimentale, tesi che risulta seguita in giurisprudenza da orientamento di segno decisamente minoritario (C.G.A., 29 agosto 2005, n. 574) e che non appare condivisibile, non ravvisandosi un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediato, diretto e necessario tra l’atto endoprocedimentale impugnato e l’approvazione della graduatoria finale;
– nel caso de quo risultano impugnati solo l’esito delle prove scritte e non i successivi atti concernenti gli esiti della procedura concorsuale;
– da ciò ne consegue l’inammissibilità del gravame originario;
– sussistono giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza impugnata dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo – Presidente
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Marco Buricelli – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere, Estensore

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