E’ censurabile l’operato dell’Amministrazione ogni qualvolta essa ometta di dedurre, in concreto e/o in assenza di accertamenti eseguiti in contraddittorio con i soggetti interessati, profili di responsabilita’ a titolo di dolo o colpa in capo al soggetto sanzionato, essendo essi necessari per imporre l’obbligo di rimozione dei rifiuti

Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 9 maggio 2018, n. 2786.

E’ censurabile l’operato dell’Amministrazione ogni qualvolta essa ometta di dedurre, in concreto e/o in assenza di accertamenti eseguiti in contraddittorio con i soggetti interessati, profili di responsabilita’ a titolo di dolo o colpa in capo al soggetto sanzionato, essendo essi necessari per imporre l’obbligo di rimozione dei rifiuti; l’obbligo di diligenza del proprietario va valutato secondo criteri di ragionevole esigibilita’, con la conseguenza che va esclusa la responsabilita’ per colpa anche quando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato: in tale ottica la mancata recinzione del fondo non puo’ costituire prova della colpevolezza del proprietario, rappresentando peraltro la recinzione una facolta’ e non un obbligo, ciò senza contare che non sempre la presenza di una recinzione e’ di ostacolo allo sversamento dei rifiuti.

Sentenza 9 maggio 2018, n. 2786
Data udienza 15 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3006 del 2014, proposto da:

Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Sa. Ra., con domicilio eletto presso lo studio Fr. Ma. in Roma, via (…);

contro

Li. Gi., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: Sezione V n. 04363/2013, resa tra le parti, concernente la procedura di bonifica di un sito al fine di eliminare i pericoli per la pubblica e privata incolumità.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 marzo 2018 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e udito per il Comune appellante l’avvocato Mi., su delega dell’avv. Ra. Sa.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Il Tribunale Amministrativa Regionale per la Campania, Napoli, sez. V, con la sentenza 18 settembre 2013, n. 4363, ha accolto il ricorso proposto dalla signora Li. Gi. per l’annullamento dell’ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati presso il fondo sito alla via (omissis) e di attivazione delle procedure di bonifica al fine di eliminare i pericoli per la pubblica e privata incolumità (ordinanza n. 36-2009 del 12.8.2009).

Il TAR ha in sintesi rilevato che:

– emerge la carenza della prova di una condotta colposa o negligente a carico della Li. Gi., presupposto indispensabile per l’esercizio del potere sotteso all’emanazione del provvedimento impugnato;

– alla medesima ricorrente non può essere contestato il ritardato inizio dei lavori per la realizzazione del muro di recinzione, dal momento che il fondo era sotto sequestro e, solo nel 2005, il P.M. ha autorizzato il dissequestro parziale dell’immobile.

Il Comune appellante ha contestato la corretta della sentenza del TAR, deducendone l’erroneità alla stregua del seguente, articolato motivo: omessa pronuncia su aspetti decisivi della controversia – carenza di motivazione in relazione all’eccezione di infondatezza del primo motivo di gravame in ragione della condotta gravemente colposa e/o negligente serbata nella vicenda de qua dall’odierna appellata.

L’appellata non si è costituita in giudizio.

All’udienza pubblica del 15 marzo 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’appello è infondato.

1.1. La Sezione rileva che l’art. 192, comma 3, del d.l.gs n. 152-2006 stabilisce che: “Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.

Dal dato testuale della disposizione emerge che:

– alla rimozione dei rifiuti è tenuto il responsabile dell’abbandono o del deposito dei rifiuti;

– in via solidale è tenuto il proprietario o chi abbia a qualunque titolo la disponibilità ove ad esso sia imputabile l’abbandono dei rifiuti a titolo di dolo o colpa;

– non è configurabile una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell’area interessata dall’abbandono dei rifiuti.

Tali principi sono evidentemente declinabili anche qualora il Comune proceda con lo strumento contingibile e urgente di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 267-2000, come nel caso di specie, atteso che l’imputabilità sotto il profilo soggettivo dell’inquinamento non può modificarsi a seconda dello strumento amministrativo con il quale si agisce.

Ne consegue quale corollario:

a) l’insufficienza, ai fini degli obblighi di rimozione e smaltimento, della sola titolarità del diritto reale o di godimento sulle aree interessate dall’abbandono dei rifiuti, atteso che la disposizione richiede la sussistenza dell’elemento psicologico;

b) la necessità dell’accertamento della responsabilità soggettiva, in contraddittorio con i soggetti interessati, da parte dei soggetti preposti al controllo (per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 192 cit.; per quanto riguarda il regime di cui all’art. 50 d.lgs. n. 267-2000, tale accertamento deve coordinarsi con le esigenze di urgenza, particolarmente qualificate, da indicarsi nel provvedimento medesimo che consentono di prescindere dal contraddittorio).

E’ pertanto censurabile l’operato dell’Amministrazione ogni qualvolta essa ometta di dedurre, in concreto e/o in assenza di accertamenti eseguiti in contraddittorio con i soggetti interessati, profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa in capo al soggetto sanzionato, essendo essi necessari per imporre l’obbligo di rimozione dei rifiuti.

1.2. Nel caso di specie, non può ritenersi che sussistano le condizioni appena indicate.

Infatti l’obbligo di diligenza va valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità, con la conseguenza che va esclusa la responsabilità per colpa anche quando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato.

In tale ottica la mancata recinzione del fondo, secondo la tempistica indicata dall’Amministrazione e specificata nell’atto di appello, non può comunque costituire di per sé prova della colpevolezza del proprietario, rappresentando peraltro la recinzione una facoltà e non un obbligo, ciò senza contare che non sempre la presenza di una recinzione è di ostacolo allo sversamento dei rifiuti (cfr. cit. Consiglio di Stato n. 705-2016).

Insomma è ben diverso il mantenere in stato di corretta manutenzione e di pulizia le opere gestite dal rimuovere gli effetti prodotti sulle opere gestite da atti illeciti commessi da terzi ignoti.

Peraltro, se l’area è sottoposta a sequestro, come indicato nel caso di specie, comportando il sequestro la perdita della disponibilità dell’area da parte del proprietario, non si vede quale profilo di colpa possa essergli addebitato, tenuto presente che l’istanza di dissequestro, su cui l’appello insiste, rappresenta un facoltà nell’ambito di una strategia difensiva che non può comportare di per sé nessun profilo di colpa in capo al proprietario medesimo, sia quando sia stata proposta, sia quando non sia stata proposta o sia stata proposta in ritardo, come ipotizza la parte appellante.

1.3. Pertanto non sussiste neppure alcun profilo di omessa pronuncia, atteso che il TAR bene ha individuato il perimetro delle eccezioni formulate dal Comune e le ha complessivamente e sinteticamente, ma efficacemente, valutate, evidenziando la condivisibile assenza di colpa in capo al proprietario, da confermarsi anche sulla base di tutti gli elementi enunciati nell’appello (elementi che non tutti, peraltro, sono contenuti così in specifico nel provvedimento impugnato).

Peraltro, l’Amministrazione, a tutela dell’incolumità, può sempre far eseguire d’ufficio la bonifica oggetto del giudizio, salvo il rimborso delle spese del soggetto che verrà ritenuto responsabile dell’inquinamento.

2. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto.

Nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio in assenza di costituzione della parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe indicato, lo respinge.

Nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli – Presidente

Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi – Consigliere

Alessandro Maggio – Consigliere

Angela Rotondano – Consigliere

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