Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 6 settembre 2017, n. 4236

A norma dell’art. 6, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, le somme finalizzate a ristorare il pregiudizio per la mancata percezione di emolumenti sono considerate reddito soggetto a tassazione, mentre non lo sono le sole voci di risarcimento puro.

Sentenza 6 settembre 2017, n. 4236
Data udienza 22 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8938 del 2014, proposto da:

An. Em. La Mu., rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Ab., Ez. Ma. Zu., con domicilio eletto presso lo studio Studio Ti. in Roma, via (…);

contro

Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Fe. La., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

per l’ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4340/2012, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di (omissis);

Visti i reclami ex art. 114 c.p.a. ed il successivo ricorso ex art. 112 c.p.a. proposti dalla ricorrente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2017 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Ez. M. Zu. e Fe. La.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con la sentenza n. 4340 del 31 luglio 2012 il Consiglio di Stato, sez. V, in riforma della sentenza n. 148 del 2008 del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. II, sezione staccata di Salerno, accogliendo la domanda della sig. An. Em. La Mu., le ha riconosciuto la spettanza del risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’immissione in servizio (dal maggio 1998 al marzo 2004), conseguente alla accertata illegittimità dell’esclusione dal concorso per la copertura di 18 posti di vigile urbano, nella misura del 90% delle retribuzioni che le sarebbero state corrisposte, detratto quanto percepito a qualsiasi titolo nello stesso periodo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con l’obbligo dell’amministrazione di regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale; è stata invece respinta la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance in relazione alla mancata progressione verticale di carriera ed al mancato inserimento nella categoria D1. Ai fini della determinazione del quantum è stato disposto che il Comune di (omissis), sulla base dei criteri fissati, avrebbe dovuto, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione della sentenza, formulare una proposta di risarcimento, specificando che la proposta definitiva avrebbe dovuto essere il frutto di un procedimento in contraddittorio.

2. Con la sentenza n. 2343 del 12 maggio 2015 il Consiglio di Stato, sez. V, ha poi accolto il ricorso proposto dall’interessata per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla citata sentenza n. 4340 del 2012, ordinando al Comune di (omissis) di provvedervi nei successivi novanta giorni, nominando per il caso di infruttuoso decorso di tale termine il commissario ad acta, da scegliersi direttamente dal Prefetto di Salerno, e condannando l’amministrazione resistente anche al pagamento in favore del ricorrente, oltre che delle spese di giudizio, anche di una somma pari a ?. 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza.

3. Il commissario ad acta, nominato dal Prefetto di Salerno con decreto 42323/2015/Gab del 4 novembre 2015, con provvedimento prot. n. 1/2016 del 29 marzo 2016 il commissario ha disposto: “- la corresponsione in favore della sig.ra La Mura Anna dell’importo lordo di ?. 87.795,84, come da prospetto allegato oltre ad interessi legali/rivalutazione monetaria e spese come da sentenza; – l’importo lordo, come sopra determinato, attesa la particolare natura del risarcimento in argomento, sarà sottoposto a ritenute fiscali e contributive a carico del ricorrente, e determinerà l’obbligo di corrispondente contribuzione previdenziale a carico del Comune; – all’importo così indicato dovrà aggiungersi la corresponsione degli interessi/rivalutazione monetaria come previsto in sentenza da quantificare correttamente con riferimento al momento della effettiva corresponsione dell’importo indicato”, dando mandato ai competenti dirigenti del Comune, specificamente indicati, di provvedere all’esecuzione del provvedimento, ognuno per quanto di propria competenza. In detto provvedimento è stato precisato che: a) le voci della retribuzione valutabili ai fini della determinazione del risarcimento del danno erano gli importi tabellari, l’indennità integrativa speciale, la tredicesima mensilità e l’indennità di comparto di cui al CCNL relativo al periodo 2002 – 2005; b) non erano riconoscibili: b1) i passaggi di livello, indicati nella consulenza di parte, in quanto gli stessi presupponevano una procedura selettiva ed un’effettiva prestazione lavorativa; b2) le somme a titolo di lavoro straordinario, indennità di rischio, festività e ferie, che pure presupponevano l’effettivo svolgimento di prestazioni lavorative; b3) il trattamento di fine rapporto, in quanto il periodo di ritardo nell’assunzione in servizio era stato riconosciuto ai fini giuridici e sarebbe stato valutato dall’ente previdenziale, unitamente a quanto complessivamente maturato a tal fine, al momento della cessazione del rapporto di lavoro; b4) ugualmente era a dirsi per le somme richieste a titolo di omessa contribuzione.

4. Con atto notificato a mezzo del servizio postale il 24 maggio 2016 la sig. An. Em. La Mu. ha proposto reclamo ex art. 114 c.p.a. avverso il predetto provvedimento del commissario ad acta prot. n. 1/2016 del 29 marzo 2016, chiedendo la declaratoria di nullità, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), dei provvedimenti adottati dal Comune di (omissis), in quanto asseritamente elusivi del giudicato (e segnatamente delle note prot. n. 17677 del 15 luglio 2015 e prot. n. 7148 del 23 febbraio 2016 e di ogni altro atto elusivo eventualmente adottato).

A sostegno del reclamo la ricorrente ha dedotto “Elusione e violazione del giudicato formatosi sulla sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n. 4340/12 e violazione delle disposizioni impartite per la sua esecuzione con la sentenza n. 2343/15”; “Omissioni del commissario ad acta” e “Errori nel computo delle somme riconosciute”, lamentando in sintesi che l’attività compiuta dal commissario ad acta sarebbe stata lacunosa ed incompleta in quanto, oltre a non avere consentito la pur prevista partecipazione procedimentale, non avrebbe formulato alcuna proposta risarcitoria; non avrebbe intercettato il flusso finanziario necessario alla puntuale ed effettiva ottemperanza del giudicato inserendo la posta debitoria nel bilancio comunale; avrebbe ingiustificatamente affidato alla stessa amministrazione comunale la gestione del procedimento di esecuzione della sentenza, demandandole la liquidazione degli interessi legali; avrebbe omesso di liquidare la penalità di mora e avrebbe anche errato nella determinazione della somma spettante quanto al computo della tredicesima mensilità, alle somme dovute a titolo di TFR ed alla sottoposizione delle somme riconosciute alle ritenute fiscali.

5. Con un successivo ricorso ex art. 112 cpa, notificato a mezzo del servizio postale il 22 luglio 2016, l’interessata ha dedotto la violazione e/o l’elusione del giudicato formatosi sulla più volte citata sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 4340 del 2012, chiedendo anche la declaratoria di nullità della nota del Comune di (omissis) prot. n. 21249 del 25 maggio 2015 che, in aggiunta agli errori compiuti dal commissario ad acta, avrebbe determinato gli interessi legali spettanti dalla data della sentenza e non dalla maturazione delle spettanze, ripartendo inammissibilmente il pagamento di quanto spettante nei tre anni successivi.

6. Il Comune di (omissis) ha rivendicato la piena legittimità e correttezza dell’operato dell’amministrazione e dell’attività del commissario ad acta, anche con riferimento alle singole contestazioni sollevate dalla ricorrente;

7. Con ordinanza n. 221 del 19 gennaio 2017 la Sezione, in considerazione delle contestazioni sollevate dalla ricorrente (riguardanti: 1) l’asserita mancanza di un adeguato confronto in contraddittorio in relazione alla determinazione delle somme spettanti, anche con riguardo alla mancata formulazione della proposta difensiva sul punto; 2) il mancato reperimento dei fondi necessari o utili all’esecuzione del giudicato; 3) la mancata quantificazione delle somme spettanti a titolo di interessi legali e l’erroneo calcolo con riguardo alla individuazione della data di decorrenza; 4) l’omessa quantificazione della sanzione ex art. 114 c.p.a.; 5) l’erroneo calcolo dei ratei di 13^ mensilità; 6) l’erroneo accantonamento del TRF; 7) l’erronea sottoposizione dell’importo spettante alle ritenute fiscali), ha chiesto al commissario ad acta chiarimenti ed integrazioni in ordine all’attività già espletata, con riferimento ai singoli motivi di contestazione sollevati dall’interessata (sopra sinteticamente riportati), nel rispetto del principio del contraddittorio, al fine dell’integrale, completa e corretta ottemperanza del giudicato in questione, assegnando a tal fine un termine di 40 giorni; ha nondimeno respinto la richiesta di sostituzione del commissario ad acta, ritenendo irrilevante la circostanza che quello stesso funzionario avesse nel frattempo assunto anche l’incarico di commissario straordinario dell’ente.

8. Con provvedimento 1/2017 del 2 maggio 2017 il commissario ad acta, in asserito adempimento della ricordata ordinanza della Sezione, ha formulato le seguenti osservazioni: a) “Si considera del tutto superfluo un eventuale ulteriore confronto ai fini del raggiungimento di un accordo, essendosi già rivelati infruttuosi gli incontri opportunamente sollecitato dallo scrivente (da ultimo l’incontro avvenuto in data 21 febbraio c.a. presso gli uffici comunali) ai fini di una corretta definizione e verifica in contraddittorio delle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno”; b) “Il Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente ha comunicato l’allocazione della somma quantificata con apposito riparto negli esercizi del 2016, 2017 e 2018”; c) “La quantificazione delle somme spettanti a titolo di interessi legali e rivalutazione economica è stata già in passato rappresentata dall’ente. Inoltre, il periodo considerato ai fini della determinazione degli importi tiene conto di quanto disposto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4340/2012 e decorre, pertanto, dal 07.5.1998, data di mancata assunzione, al maarzo, data di collocamento in servizio”; d) “Il mancato riconoscimento delle sanzioni dovute ex art. 114 c.p.a. dipende, di conseguenza, dal fatto dal fatto che il Comune non possa considerarsi inadempiente atteso che più volte ha rinnovato la propria offerta di pagamento, offerta che è stata puntualmente rifiutata dalla parte”; e) “Il trattamento di fine rapporto relativo al periodo oggetto di esecuzione sarà riconosciuto alla fine della carriera ed erogato, come di consueto, dagli enti a ciò preposti”; f) “L’importo stabilito a titolo di risarcimento del danno verrà giustamente sottoposto alle ritenute fiscali all’atto dell’erogazione dello stesso”.

9. Con atto notificato a mezzo del servizio postale il 1° giugno 2017 la sig. An. Em. La Mu. ha proposto un secondo reclamo ai sensi dell’art. 114 c.p.a. nei confronti del nuovo provvedimento del commissario ad acta prot. 1/2017 del 2 maggio 2017, sostanzialmente reiterando le censure sollevate con il primo reclamo ed insistendo per la declaratoria di nullità degli atti e provvedimenti già indicati nel primo reclamo.

10. Anche a tale ulteriore iniziativa ha resistito il Comune di (omissis), deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza.

11. All’udienza in camera di consiglio del 22 giugno 2017, dopo la rituale discussione, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

12. In via preliminare la Sezione dispone la riunione ai fini di un’unica decisione, stante l’evidente connessione oggettiva e soggettiva, dei due reclami ex art. 114 c.p.c., notificati rispettivamente il 24 maggio 2016 ed il 1° giugno 2017, e del ricorso ex art. 112 c.p.a., notificato il 22 luglio 2016, attraverso i quali la sig. An. Em. La Mu. ha contestato la correttezza e la legittimità degli atti posti in essere dal commissario ad acta per ottemperare alla sentenza di questa Sezione n. 4340 del 31 luglio 2012.

Passando all’esame delle questioni controverse si osserva quanto segue.

13. Innanzitutto, sulla scorta dei chiarimenti forniti dal commissario ad acta, la Sezione è dell’avviso che devono ritenersi sostanzialmente rispettate le modalità procedimentali fissate per l’ottemperanza al giudicato, essendo intercorse tra le parti riunioni per la corretta quantificazione delle somme spettanti a titolo risarcitorio, irrilevante essendo – ai fini della legittimità e della correttezza dell’operato del commissario ad acta – il numero di tali riunioni, la formalizzazione o meno delle loro risultanze con apposita verbalizzazione (sebbene ciò sia sempre opportuno quando una delle parti è una pubblica amministrazione) e il mancato raggiungimento di un puntuale accordo sul quantum (auspicabile, ma non essenziale per l’effettivo rispetto del principio del contraddittorio); il che, sotto altro concorrente profilo, esclude anche la rilevanza della asserita mancata formalizzazione di un’apposita proposta risarcitoria da parte dell’ente.

Non inficia l’operato del commissario ad acta la circostanza che egli si sia servito degli uffici dell’ente per le operazioni materiali di determinazione del quantum risarcitorio.

14. E’ da ritenersi corretto l’operato del commissario ad acta nella parte in cui ha escluso ai fini della determinazione della somma spettante a titolo risarcitorio gli istituti che presuppongono l’effettiva prestazione di servizio (quali il lavoro straordinario, l’indennità di rischio, le festività e le ferie) o la partecipazione a specifiche procedure selettivi (quali le somme spettanti per progressioni di carriera): il risarcimento del danno riconosciuto in sede di cognizione non può che essere parametrato al 90% di quanto sarebbe spettato per la sola ordinaria prestazione di lavoro e non anche a tutte quelle indennità o compensi che presuppongono la effettiva prestazione di servizio che nel caso di specie non c’è stata.

15. Il giudicato formatosi in favore della ricorrente obbligava l’ente anche a regolarizzare la relativa posizione contributiva e previdenziale.

Sul punto, fermo quanto in seguito precisato, la Sezione osserva che alcuna diretta e puntuale contestazione è stata svolta dall’interessata.

16. Non ha alcun fondamento giuridico (non rinvenendosi in tal senso neanche alcun elemento nella sentenza ottemperanda ed anzi risultando incompatibile con essa) la tesi della ricorrente secondo cui sull’importo dovuto a titolo di risarcimento del danno non dovrebbero essere operate le ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore: è sufficiente osservare al riguardo che l’importo risarcitorio, come delineato al punto 14, è costituito dagli importi tabellari previsti dal CCNL., importi dai quali occorre necessariamente detrarre le ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, ciò anche al fine della corretta regolarizzazione della relativa posizione contributiva e previdenziale.

17. Deve essere respinta la richiesta dell’interessata di vedersi riconosciuta nell’ambito delle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno le quote del trattamento di fine rapporto maturate, giacché queste giammai sono oggetto di ordinaria liquidazione periodica per i dipendenti in servizio in quanto l’esigibilità del trattamento di fine rapporto è correlata all’estinzione del rapporto di lavoro (Cass., Sez. Lav., 9 luglio 2014, n. 15707; 23 maggio 2014, n. 11579).

18. Ugualmente corretto è, ad avviso della Sezione, l’operato del commissario ad acta quanto all’assoggettamento a ritenute fiscali delle somme da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno: fermo che la (eventuale) relativa controversia appartiene alla cognizione del giudice tributario, nondimeno può al riguardo richiamarsi il condivisibile indirizzo giurisprudenziale, secondo cui “A norma dell’art. 6, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, le somme finalizzate a ristorare il pregiudizio per la mancata percezione di emolumenti sono considerate reddito soggetto a tassazione, mentre non lo sono le sole voci di risarcimento puro” (Cass., sez. III, 3 febbraio 2011, n. 2549; sez. trib., 29 dicembre 2011, n. 29579: 26 aprile 2017, n. 1022).

19. Non merita censura l’attività di esecuzione del giudicato nella parte in cui ha ripartito il pagamento delle somme quantificate a titolo di risarcimento danno in tre annualità, dal momento che tale modalità di pagamento è plausibilmente imposta da difficoltà finanziarie dell’ente che peraltro non hanno costituito oggetto di contestazione (né potevano esserle). E’ appena il caso di rilevare al riguardo che la mancata corresponsione delle stesse da parte dell’ente trova ragionevole giustificazione nelle contestazioni svolte dal ricorrente avverso la quantificazione operata e sull’inopportunità di procedere a pagamenti parziali, pur dovendo darsi atti che non risulta alcuna intimazione formale da parte dell’ente all’interessato di ricevere il pagamento delle somme già determinate.

20. La ricorrente con i reclami in esame ha contestato la correttezza della somma determinata a titolo di risarcitorio del danno per errori di calcolo sulla 13^ mensilità (relativa al periodo maggio 1998 – dicembre 2002) e sulla rivalutazione monetaria ed interessi.

Al riguardo i chiarimenti formulati dal commissario ad acta risultano assolutamente lacunosi.

Su tali punti il predetto funzionario dovrà pertanto procedere alla opportuna verifica, tenendo conto delle osservazioni svolte dal ricorrente, e, se ne necessario, alle conseguenti rettifiche della somma spettante; con particolare riguardo al calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali si richiama l’attenzione sulla puntuale statuizione contenuta nella sentenza n. 4340 del 2012 che si riporta qui di seguito integramente: “La rivalutazione monetaria e gli interessi legali devono essere corrisposti dalla data di maturazione del diritto, la prima fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, i secondi fino a quella di effettivo pagamento, e vanno calcolati in applicazione degli art. 429 del c.p.c. e 150 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, tenendo, altresì, conto della successiva normativa che ha disciplinato la materia, con particolare riguardo all’art. 22, 36° comma, della l. n. 724/1994, nonché delle modifiche apportate all’art. 1284 del c.c. con l’art. 1 della l. n. 353/1990 e con l’art. 2, comma 185, della l. n. 662/1996.

Pertanto nel caso che occupa, essendo dovute somme relative a periodo di lavoro successivo alla data del 31.12.1994, su di esse vanno corrisposti (Cons. St., A.P. 15 giugno 1998, n. 3), solo gli interessi; la rivalutazione monetaria può essere attribuita solo a titolo di maggior danno, ritenuto “in re ipsa”, solo se e nella misura in cui risulti superiore all’interesse legale. Infatti, ai sensi l’art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991, recante disposizioni sul cumulo fra credito per interessi e rivalutazione monetaria, l’importo dovuto per interessi va portato in detrazione della somma spettante a ristoro del danno sofferto per svalutazione monetaria (cfr. Ap. n. 6 del 1998).

Ai sensi dell’art. 429 del c.p.c. gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati separatamente sull’importo nominale del credito (stante la diversa funzione che detti corrispettivi accessori sono chiamati ad assolvere: nel primo caso, risarcitoria del danno da svalutazione, nel secondo, compensativa della perdita subita da chi riceve tardivamente una somma di danaro, fruttifera per definizione) e sulla somma dovuta quale rivalutazione non va calcolata rivalutazione ulteriore ma solo interessi dalla data di costituzione in mora, mentre sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora né rivalutazione, né interessi non essendo stata chiesta l’applicazione dell’art. 1283 c.c..

La norma dell’art. 429, n. 3, del c.p.c. è infatti applicabile anche ai rapporti di pubblico impiego, dovendosi ritenere l’esclusione di cui all’art. 409, n. 5, del c.p.c. riferita alle sole disposizioni procedurali della l. n. 533/1977, in considerazione della diversa struttura del giudizio amministrativo, e non a quelle sostanziali, come è appunto la norma sulla rivalutazione dei crediti di lavoro, la cui “ratio” (porre remore al ritardo dell’adempimento e riequilibrare la posizione economica delle parti) non viene meno allorché datore di lavoro è un Ente pubblico.

Aggiungasi che il calcolo della rivalutazione monetaria ed interessi legali dovuti dalla P.A. per il ritardato pagamento di emolumenti al proprio dipendente va effettuato prendendo come riferimento la somma dovuta al netto delle ritenute contributive ed anche delle ritenute fiscali, in quanto ciò che danneggia il creditore, e giustifica la sua pretesa agli accessori di legge, è il ritardo con il quale egli ha potuto disporre della somma netta che il debitore avrebbe dovuto mettergli a disposizione in precedenza, non avendo alcun rilievo le somme per ritenute contributive e fiscali, trattandosi di parti del credito principale delle quali egli non avrebbe mai potuto avere la disponibilità.”

21. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell’ente, al ricorrente deve essere liquidata la somma corrispondente alle penalità di mora, secondo quanto stabilito dalla sentenza di questa Sezione n. 2343 del 2015, secondo cui “si deve valutare congrua, in ragione della gravità dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell’entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive, del caso concreto, la misura di ? 50 (cinquanta) giornaliere, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza dopo il decorso dei termini prima assegnati di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza e fino all’effettivo pagamento ad opera dell’Amministrazione o del commissario ad acta”.

Il commissaria ad acta dovrà pertanto procedere alla liquidazione della relativa somma, dovendosi tuttavia tener contro che, stante la sua natura in parte afflittiva ed in parte di stimolo al sollecito adempimento, essa deve essere correttamente calcolata – in mancanza di altri e diversi elementi certi – dalla data della nomina del commissario ad acta e fino alla data del provvedimento prot. n. 1/2016 del 29 marzo 2016, non risultando congruo e ragionevole addossare all’ente il ritardato del pagamento dovuto anche alle sia pur legittime contestazioni operate dall’interessato.

21. In definitiva, sulla scorta di quanto osservato, in accoglimento nei sensi e nei limiti sopra indicati dei reclami ex art. 114 c.p.a. e dell’ulteriore ricorso ex art. 112 c.p.a. in esame, deve darsi atto che allo stato non risulta ancora del tutto completamente ottemperata la sentenza di questa Sezione n. 4340 del 2012 e deve ordinarsi al commissario ad acta di procedere al completamento dell’esecuzione nei sensi e nei limiti indicati entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se precedente, della presente decisione.

16. Le spese di giudizio, compensate per la metà, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quinta),

così provvede:

– respinge le richieste di nullità degli atti impugnati per la dedotta elusione del giudicato in esame;

– accoglie, nei sensi e nei limiti sopra indicati, i reclami ex art. 114 c.p.a. e l’ulteriore ricorso ex art. 112 c.p.a. e, per l’effetto:

– dà atto che allo stato non risulta ancora del tutto completamente ottemperata la sentenza di questa Sezione n. 4340 del 2012;

– ordina al commissario ad acta di procedere al completamento dell’esecuzione nei sensi e nei limiti indicati in motivazione entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se precedente, della presente decisione;

– compensate per la metà tra le parti le spese di giudizio anche per la complessità della fattispecie;

– condanna per l’altra metà il Comune di (omissis) al pagamento in favore della sig. An. Em. La Mu. delle spese della presente fase di giudizio liquidate in ?. 1.500,00 (millecinquecento), oltre IVA, CPA ed altri accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli – Presidente, Estensore

Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere

Fabio Franconiero – Consigliere

Raffaele Prosperi – Consigliere

Alessandro Maggio – Consigliere

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