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Il motivo è infondato, in quanto l’attività valutativa della commissione giudicatrice è stata contestata da Si. già con il quarto motivo del ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti hanno solamente ampliato il thema decidendum compatibilmente con la conoscenza, avvenuta il 3 febbraio 2015 anche per effetto della domanda di ostensione documentale, di quella parte dell’offerta tecnica di Bi. inizialmente segretata dalla stazione appaltante.
3. – Il terzo, il quarto il quinto ed il sesto motivo di appello, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro complementarietà, ribadiscono l’inammissibilità dei motivi quarto ed ottavo nella considerazione che impingerebbero nel merito di una valutazione riservata all’Amministrazione, attraverso un sindacato intrinseco non debole, come invece affermato dalla sentenza di prime cure; ciò risulterebbe confermato anche dalla richiesta al verificatore di attribuzione di un punteggio virtuale, che non è poi stato solo tale, in quanto detto punteggio è a fondamento della sostituzione del punteggio inizialmente attribuito dalla Commissione. Contesta inoltre l’appellante un’erronea lettura della verificazione tecnica da parte della sentenza appellata, e, da ultimo, più radicalmente, l’erroneità, anzitutto metodologica, della verificazione, priva di motivazione idonea a giustificare il parziale scostamento dagli esiti raggiunti dalla Commissione giudicatrice, e comunque pervenuta a valutazioni che sono andate al di là dei vizi dedotti, senza il rispetto di un reale contraddittorio.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Anzitutto, in disparte il profilo dell’inammissibilità delle censure, cui si è già fatto riferimento al precedente punto sub 1), la verificazione ha affermato la sostanziale corrispondenza od equivalenza delle offerte in relazione ai parametri esaminati (promozione, organizzazione e gestione della convenzione; sistema informativo gestionale e costituzione e gestione dell’anagrafica tecnica; programmazione e controllo operativo delle attività e procedure per la gestione dei servizi operativi; sistema di monitoraggio e controllo; descrizione delle azioni che saranno svolte nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa) e ciò ha comportato, quale effetto, la riduzione del divario tra i punteggi attribuiti all’offerta tecnica di Bi. ed a quella di Si., seppure nel quadro di una riaffermata superiorità dell’offerta tecnica di Bi..
Tale verificazione è stata criticata con argomentazioni non prive di efficacia contenutistica e ciò ha evidenziato la necessarietà, per la Sezione, di disporre una consulenza tecnica di ufficio ai sensi dell’art. 67 Cod. proc. amm., allo scopo di descrivere il contenuto delle offerte presentate dal R.T.I. Bi. e dal R.T.I. Si., in relazione a ciascuno dei criteri di valutazione A1, B1, B3, B4 ed E2 della lex specialis della procedura «precisando se, in relazione a tali parametri, le due offerte presentino evidenti e manifesti elementi di differenziazione».
La relazione di consulenza tecnica in appello ha evidenziato, pur a fronte di offerte strutturate su un capitolato speciale dettagliato e completo, elementi di differenziazione tra le due offerte, riportate sinteticamente nelle “conclusioni” in relazione ai cinque parametri. Tali elementi differenziali sono stati confermati dal consulente anche all’esito delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte. Le differenze sono ravvisate, con riguardo al criterio A1, in relazione alla “gestione” della convenzione, con riguardo al criterio B1, in relazione alla concezione del sistema informativo e per la gestione dell’anagrafe tecnica, con riguardo al criterio B3, in relazione alla descrizione delle modalità di programmazione e controllo, con riguardo al criterio B4, in relazione all’impostazione di contenuto e dei tempi dell’attività di monitoraggio e controllo; con riguardo al criterio E2, in relazione alle differenze di impostazione e di contenuto.
Le risultanze descritte dalla consulenza tecnica d’ufficio, nell’enucleazione degli elementi differenziali tra le due offerte, risultano corrette e consentono di escludere quell’identità tra le medesime che, nella prospettiva defensionale del R.T.I. Si., non giustificherebbe diversi punteggi.
Ciò comporta l’accoglimento dell’appello principale del R.T.I. Bi. che, appunto, l’identità della propria offerta con quella di Si. ha contestato, nonché il corollario derivatone (a seguito della verificazione) della riattribuzione dei punteggi, con sostituzione di quelli assegnati dalla Commissione giudicatrice in modo non irragionevole, né fondato su di un’erronea presupposizione di fatto.
Osserva la Sezione che il giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche compiute dall’Amministrazione è tenuto, secondo un’ormai consolidata giurisprudenza, ad un sindacato c.d. debole, implicante un limite alla statuizione finale, nel senso che, dopo avere accertato in modo pieno i fatti ed avere verificato il processo logico-valutativo svolto dall’Autorità in base a regole tecniche o del buon agire amministrativo, anch’esse sindacabili, se ritiene le valutazioni dell’Autorità corrette, ragionevoli, proporzionate ed attendibili, non deve spingersi oltre, fino ad esprimere proprie autonome scelte, atteso che, altrimenti, assumerebbe egli la titolarità del potere (in termini, tra le tante, Cons. Stato, IV, 4 febbraio 2014, n. 505; V, 25 gennaio 2016, n. 220). Ciò esime la Sezione da una disamina comparativa ed al contempo ponderale delle offerte, occorrendo, ai fini del decidere, solamente la dimostrazione della non equivalenza delle offerte, e della non manifesta irragionevolezza della valutazione tecnica compiuta dall’Amministrazione.
4. – Un analogo ordine di argomenti induce ad accogliere l’appello incidentale della Regione Liguria, che ha incentrato i propri scritti difensivi sull’allegazione che lo stesso verificatore in primo grado non aveva riscontrato alcun macroscopico errore o scorretto esercizio della discrezionalità tecnica da parte della Commissione giudicatrice.
5. – Procedendo ora alla disamina dell’appello incidentale del R.T.I. Si., va rilevato anzitutto che lo stesso si appunta principalmente sulla sentenza non definitiva n. 386 del 2015 del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria.
Il primo motivo censura la statuizione che ha disatteso i (primi due) motivi del ricorso introduttivo con i quali si lamentava l’anomala divulgazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche dei concorrenti nel “fax Allavena” del 6 novembre 2014, peraltro successivo alla conclusione della valutazione delle stesse offerte, risalente al 3 novembre, come risulta incontestabilmente dal verbale di gara n. 13, mentre tale notizia sarebbe dovuta inderogabilmente emergere solamente nell’ambito della seduta pubblica (a norma degli artt. 120 e 283 del d.P.R. n. 207 del 2010) ove vengono esaminate le offerte economiche, senza peraltro che la stazione appaltante abbia condotto un’adeguata istruttoria a questo riguardo.
La censura è infondata.
Pur nell’impossibilità di comprensione dell’anticipato disvelamento dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche in gara, appare corretta la sentenza appellata laddove ha rilevato che non risulta neppure contestata (in via conseguenziale) un’alterazione della par condicio, sì che la violazione del segreto d’ufficio, fattispecie di reato peraltro puntualmente segnalata al competente organo giurisdizionale, «ponendosi in qualche modo a latere dello svolgimento della gara» (pag. 8 della sentenza), non evidenzia di per sé, allo stato, un profilo di illegittimità. Ciò anche nella condivisibile considerazione che una denuncia di per sé non può paralizzare un procedimento di gara. In ogni caso, alcun argomento è stato dedotto con elementi circostanziati, od anche solo ipotizzato nel senso di una mancata custodia delle offerte economiche od addirittura di una manomissione dei plichi contenenti le stesse, conseguenziale all’acquisita previa conoscenza dei risultati dell’offerta tecnica.
6. – Il secondo motivo dell’appello del raggruppamento Si. contesta il fatto che il presidente della commissione giudicatrice, dott. Nicola Poggi, nominato con decreto del 24 luglio 2014 in quanto dirigente del Settore Amministrazione Generale, abbia continuato a presiedere la Commissione per la conclusiva valutazione delle offerte economiche anche dopo che, con decorrenza 10 novembre 2014, era stato trasferito ad altro ufficio.
Anche tale motivo è infondato.
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