Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 4 dicembre 2017, n. 5694. Il giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche compiute dall’Amministrazione  e’ tenuto, secondo un’ormai consolidata giurisprudenza, ad un sindacato c.d. debole

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A prescindere dalla carenza di interesse eccepita dal raggruppamento Bi., sotto il profilo della competenza del dott. Poggi, ad avviso della Sezione è sufficiente ricordare che l’art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede che la commissione sia presieduta, di norma, da un dirigente della stazione appaltante. La sua competenza, al momento in cui gli è stato attribuito l’incarico, derivava dall’essere dirigente del Settore Amministrazione Generale della Regione e certamente non può ritenersi essere istantaneamente venuta meno dopo che è stato assegnato ad un diverso ufficio dirigenziale, in pendenza del procedimento di gara, e peraltro nella fase conclusiva della stessa, allorchè rimaneva da svolgere la valutazione delle offerte economiche, come noto, priva o caratterizzata da un basso tasso di discrezionalità. Può aggiungersi che nell’ordinamento vigente, pur non esistendo un principio di assoluta immodificabilità delle commissioni giudicatrici delle gare pubbliche di appalto, si ammette la deroga essenzialmente in caso di indisponibilità da parte di un commissario a svolgere le proprie funzioni, possibilmente in fase antecedente all’inizio delle operazioni valutative (Cons. Stato, III, 25 febbraio 2013, n. 1169).
7. – Con il terzo motivo dell’appello incidentale si deduce poi che la documentazione di gara della mandante So. s.p.a. del R.T.I. Bi. sia stata invalidamente sottoscritta da un procuratore speciale della società, legittimato ad impegnare la società solo per contratti di valore inferiore (fino ad un milione di euro) rispetto a quello messo in gara dalla Regione, avente base d’asta di euro 14.520.000,00.
Il motivo è infondato, in quanto si desume dalla procura speciale rilasciata in data 21 maggio 2014 all’ing. Lu. Gi. che allo stesso è conferito, tra l’altro, il potere di «concorrere alle gare, aste e licitazioni da chiunque indette, soggetti pubblici e privati, in Italia e all’estero, compiendo tutti gli atti a ciò necessari sempre che tali gare, aste e licitazioni abbiano ad oggetto contratti di appalto o concessione ivi compresa la presentazione di proposte in project financing per la fornitura di beni e servizi e/o per lo svolgimento di ogni altra attività rientrante nell’oggetto sociale, presentare le relative offerte e, in caso di aggiudicazione, sottoscrivere i relativi contratti» (punto n. 20).
Non è dunque ravvisabile in questa materia una limitazione per valore del potere conferito al procuratore speciale, mentre tale limite emerge con riguardo ad altre competenze conferite con l’atto unilaterale dal legale rappresentante della società So. all’ing. Gi., che peraltro non assumono valore nella fattispecie controversa.
8. – Il quarto motivo contesta l’illegittima costituzione, con decreto direttoriale n. 257 in data 24 luglio 2014, della commissione giudicatrice, con particolare riguardo alla figura del presidente, dott. Poggi, laureato in Scienze Politiche, e quindi privo di specifiche competenze tecniche, e della componente ing. Franca Briano, dirigente del Servizio Prevenzione e Protezione della Provincia di Savona, in quanto tale componente esterna, nominata senza previa dimostrazione della carenza od indisponibilità di adeguata figura professionale nell’organico della Regione.
Anche tale motivo deve essere disatteso.
Quanto alla competenza tecnica del Presidente della commissione è sufficiente rinviare a quanto argomentato nel punto sub 6, aggiungendo per completezza che in giurisprudenza si è affermato come la competenza della Commissione possa ritenersi concretamente soddisfatta allorchè due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore cui il singolo appalto si riferisce ed il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare (Cons. Stato, V, 16 gennaio 2015, n. 92); in particolare nel caso di specie non risulta contestata la competenza professionale dell’ing. Renata Briano e dell’ing. Francesco Zampini.
Quanto poi alla nomina di un componente esterno, l’ing. Briano, osserva la Sezione che la possibilità di ricorrere a professionalità esterne è consentita dall’art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006; detta norma non impone alla stazione appaltante alcun obbligo di motivare in ordine alla scelta di nominare commissari esterni, limitandosi piuttosto a prescrivere che la stazione appaltante proceda alla verifica della predetta carenza prima di attingere a soggetti esterni. Può dunque ritenersi che la nomina di un componente esterno dà implicitamente atto della mancanza di personale interno all’Amministrazione professionalmente idoneo ad esaminare le offerte pervenute, salvo naturalmente verificare la sussistenza di tale presupposto. Ad attenuare il carattere di componente esterno dell’ing. Briano concorre peraltro la tipologia della gara, concernente gli immobili in uso della Regione e di alcuni specificati enti, ma anche gli immobili «in uso a qualsiasi titolo ad altri Enti e pubbliche Amministrazioni aventi sede nel territorio della regione Liguria, i quali potranno aderire alla convenzione-quadro nel periodo di durata di cui all’articolo 4 del capitolato speciale d’appalto», come si evince dall’art. 1 del disciplinare. Ciò significa che la Provincia di Savona, da cui proviene l’ing. Briano, facendo parte della Regione Liguria, bene potrebbe aderire alla convenzione, circostanza, questa, idonea ad escludere una netta caratterizzazione come componente esterno della stessa.
9. – Il quinto motivo è poi incentrato sull’asserita contraddittorietà del contegno serbato dall’Amministrazione, che avrebbe dapprima, all’esito della comunicazione di preavviso di ricorso da parte di Si., con nota in data 27 gennaio 2015, comunicato che il procedimento era stato rimesso in istruttoria, e poi, con nota del 24 marzo 2015, negato di avere avviato il riesame in via di autotutela della gara, contraddittorietà non rilevata dalla sentenza di prime cure.
Il motivo è infondato.
Come condivisibilmente rilevato dalla sentenza appellata, il motivo di doglianza riguarda atti posti a valle della conclusione della gara, aggiudicata con decreto dirigenziale 11 dicembre 2014, e dunque non direttamente refluenti sulla legittimità della gara. In ogni caso, come affermato dal Tribunale amministrativo, dalla lettura della nota del 27 gennaio 2015 non si evince l’intendimento della Regione (e, per essa, del responsabile del procedimento di affidamento) di avviare un procedimento di riesame in autotutela della gara. La nota in questione fa riferimento agli atti con i quali è stata consentita l’ostensione documentale alla Si., ed, in conclusione, si limita a comunicare che «si provvederà a comunicare alla Commissione giudicatrice delle offerte quanto evidenziato da codesta società» in ordine alle presunte irregolarità e/o illegittimità nella disamina delle offerte tecniche e nell’attribuzione dei punteggi. Il che non significa certamente l’avvio di un procedimento di riesame, il cui atto prodromico non poteva che essere l’instaurazione del contraddittorio procedimentale, essendo ormai stata definitivamente aggiudicata la gara.
10. – Con il sesto mezzo si contesta il diniego opposto all’istanza di accesso ai documenti relativi al supplemento di istruttoria originata dalla nota del 27 gennaio 2015, e dunque inerente alla ipotizzata fase di riesame del procedimento di gara, ed in particolare alle osservazioni della Commissione di gara sul preavviso di ricorso della Si..

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