Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 27 novembre 2017, n. 5546. Il risarcimento dei danni per la lesione di interessi legittimi

[….segue pagina antecedente]

Inoltre, il successivo comma 3 del medesimo art. 234, nel prevedere un criterio di preferenza esercitabile limitatamente ai casi in cui la differenza di prezzo tra le offerte, una delle quali avente le caratteristiche poc’anzi evidenziate, non sia superiore al 3%, non costituisce ipotesi impeditiva della partecipazione e in ogni caso non si è verificata nel caso di specie.

12. Con il terzo motivo d’appello la Ev. It. reitera la censura diretta a contestare la partecipazione della In. It. Au. alla procedura per la formazione del sistema di qualificazione della TP. ai sensi dell’art. 232 d.lgs. n. 163 del 2006, prodromico alla procedura di gara in contestazione. L’odierna appellante ribadisce in particolare che l’aggiudicataria non aveva la capacità tecnica minima di 410 autobus / filobus prodotti nel triennio precedente, necessaria per partecipare alla gara.

13. In contrario sono tuttavia decisive le circostanze già apprezzate dal Tribunale amministrativo.

Come infatti puntualmente rilevato dal giudice di primo grado, benché invitata a formulare offerte per tutti e nove i lotti di gara, l’aggiudicataria In. It. Au., in possesso di una capacità produttiva di 260 autobus “ha partecipato nei lotti 3, 4, 5, e 8 per un numero di autobus complessivo massimo pari a 178 autobus”. Inoltre, lo stesso Tribunale amministrativo ha evidenziato – senza che sul punto vi siano censure nel presente appello – che ciascun lotto di gara “era tale da poter formare oggetto di offerta da parte di IIA (In. It. Au.: n. d.e) stessa”; ed in particolare che per ciascuno di tali lotti era richiesta un’offerta specifica da esaminare sulla base di “un distinto ed autonomo procedimento di scelta del contraente”, non connesso dunque agli altri.

In altri termini, pur a fronte di un procedimento di gara unitario, i contratti da aggiudicare consistevano in forniture di automezzi distinte tra loro.

14. Sulla base di questo incontestato rilievo è palesemente illogico e sproporzionato rispetto agli interessi pubblici alla partecipazione “dei soli concorrenti capaci”, pur invocati dalla Ev. It., ricavare nei confronti della In. It. Au. una causa di esclusione dalla gara, a causa di errori commessi da TP. nella prodromica procedura finalizzata alla formazione del sistema di qualificazione e nel successivo invito alla procedura di gara vera e propria.

15. Il quarto motivo d’appello deve quindi essere respinto per ragioni analoghe a quelle espresse in relazione al primo motivo.

Nel motivo ora in esame la Ev. It. deduce infatti vizi di carattere procedimentale, consistenti nel fatto che TP. ha richiesto agli operatori economici invitati di offrire migliorie tecniche pur in assenza di una graduatoria provvisoria per ogni singolo lotto. E’ dunque evidente che ancora dall’ipotetico accoglimento di tale motivo non conseguirebbe alcun accertamento, imprescindibile a fini risarcitori, che all’odierna appellante è stata così preclusa l’aggiudicazione per i due lotti di gara in contestazione.

16. Da ultimo, nell’appello si censura il regolamento delle spese di lite da parte del Tribunale amministrativo regionale di Bologna.

La Ev. It. ritiene infatti che la condanna alle spese, nella misura di E. 10.000, oltre agli accessori di legge in favore di ciascuna parte resistente costituisca una liquidazione “piuttosto generosa” e che “appare quasi punitiva”.

17. La critica in questione si limita a contrapporre alla valutazione del giudice di primo grado una propria personale valutazione, tuttavia non accoglibile in appello alla luce dell’ampio potere di apprezzamento sussistente sul punto (cfr. in questo senso, da ultimo: Cons. Stato, III, 16 novembre 2016, n. 4738; IV, 24 ottobre 2017, n. 4890, 14 aprile 2017, n. 1779, 13 aprile 2017, nn. 1721 e 1722, 27 marzo 2017, nn. 1338 – 1355, 6 marzo 2017, nn. 1018 – 1035; V, 27 luglio 2017, n. 3706, 5 aprile 2017, nn. 1598 e 1600, 16 novembre 2016, n. 4748, 18 ottobre 2016, n. 4346; VI, 11 novembre 2016, n. 4675) e della circostanza che non è dedotto il superamento dei parametri noramtivi previsti per la liquidazione degli onorari degli avvocati.

18. In conclusione l’appello va respinto ma diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale amministrativo l’indubbia complessità delle questioni controverse induce a ritenere equa una compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese di causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Caringella – Presidente

Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere

Fabio Franconiero – Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi – Consigliere

Valerio Perotti – Consigliere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *