l componente dell’organo collegiale decade dalla possibilità di impugnazione solo se partecipa attivamente alla seduta e alla votazione favorevole senza manifestare e far verbalizzare il proprio dissenso alla delibera.

Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 21 giugno 2018, n. 3814.

La massima estrapolata:

Il componente dell’organo collegiale decade dalla possibilità di impugnazione solo se partecipa attivamente alla seduta e alla votazione favorevole senza manifestare e far verbalizzare il proprio dissenso alla delibera. Ciò in quanto la partecipazione attiva alla seduta e la votazione favorevole alla approvazione della delibera, comporta la imputabilità del deliberato anche al componente presente non dissenziente, con conseguente acquiescenza al provvedimento

Sentenza 21 giugno 2018, n. 3814

Data udienza 24 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9007 del 2017, proposto da
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Or. Mo., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Pi. Ca., rappresentati e difesi dall’avvocato Vi. Ar., con domicilio eletto, ex art. 25 c.p.a., presso la segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, Piazza (…);
Pa. Le. Di., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO, Sez. I, n. 1900/2017, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Pi. Ca. ed altri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 maggio 2018 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Or. Mo. e Vi. Ar.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene in decisione l’appello proposto dal Comune di (omissis) per ottenere la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale il T.a.r. per la Calabria, sede di Catanzaro, in accoglimento del ricorso proposto da alcuni consiglieri comunali, ha annullato la delibera di approvazione del rendiconto dell’anno 2016 e la deliberazione con cui è stato adottato lo schema del rendiconto della gestione finanziaria 2016.
2. Il T.a.r., in particolare, ha riscontrato la violazione dell’art. 227, comma 2, T.U.E.L., in quanto la relazione dell’organo di revisione non è stata messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare nel rispetto del prescritto termine non inferiore a venti giorni prima della seduta consiliare in cui viene esaminato il rendiconto.
3. Si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello i consiglieri comunali ricorrenti in primo grado.
4. Alla pubblica udienza del 24 maggio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello non merita accoglimento.
6. Vanno esaminate le pregiudiziali eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado, riproposte in appello mediante specifici motivi di gravame dal Comune di (omissis).
7. Le eccezioni non hanno pregio.
La legittimazione degli originari ricorrenti trova nel caso di specie il proprio fondamento nella circostanza che essi fanno valere una violazione incidente specificamente sulle prerogative di consigliere comunale, in quanto lamentano di aver subito una preclusione all’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito a causa dell’inosservanza del termine per il deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare. Si dolgono, infatti, che la relazione dell’organo contabile non è stata depositata nei termini di legge, precludendo così una consapevole deliberazione in merito all’approvazione del rendiconto della gestione finanziaria del Comune.
8. Non rileva, in senso contrario, la circostanza che i consiglieri comunali ricorrenti, preso atto del mancato deposito nel termine di legge della relazione dell’organo di revisione, abbiano deciso di allontanarsi della seduta (senza manifestare il proprio dissenso o chiedere il differimento della seduta). La scelta di allontanarsi, in quanto determinata proprio dalla violazione contestata, non può, infatti, incidere in senso negativo sulla sussistenza della legittimazione al ricorso, né può determinare una forma di acquiescenza al provvedimento.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il componente dell’organo collegiale decade dalla possibilità di impugnazione solo se partecipa attivamente alla seduta e alla votazione favorevole senza manifestare e far verbalizzare il proprio dissenso alla delibera. Ciò in quanto la partecipazione attiva alla seduta e la votazione favorevole alla approvazione della delibera, comporta la imputabilità del deliberato anche al componente presente non dissenziente, con conseguente acquiescenza al provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2007, n. 5759).
Nel caso di specie, tuttavia, non vi è stata partecipazione attiva alla seduta e alla votazione favorevole, in quanto i consiglieri comunali ricorrenti si sono allontanati dalla seduta, e non hanno preso, quindi, parte alla votazione favorevole. Tanto è sufficiente ad escludere ogni forma di acquiescenza.
9. L’appello è infondato anche nel merito.
La violazione del termine per il deposito della relazione dell’organo di revisione contabile è pacifica. La relazione dell’organo contabile è stata resa disponibile ai consiglieri comunali solo in data 5 giugno 2017, soltanto due giorni prima della seduta consiliare del 7 giugno 2017 che ha approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2016.
Ne consegue la violazione dell’art. 227, comma 2, T.U.E.L., dell’art. 39 dello Statuo comunale e dell’art. 61, comma 4, del regolamento comunale di contabilità.
Ai sensi dell’art. 227, comma 2, T.U.E.L., infatti, “il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 aprile dell’anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento”.
L’art. 39 dello Statuto comunale specifica che il revisore “collabora con il Consiglio nella sua funzione d’indirizzo e controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile della gestione e redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione di rendiconto del bilancio, nella quale esprime rilievi proposte per migliorare l’efficienza e l’economicità della gestione”.
L’art. 61, comma 4, del regolamento comunale di contabilità ribadisce ulteriormente che almeno venti giorni prima della seduta consiliare in cui viene esaminato il rendiconto, sono posti a disposizione dei consiglieri, con deposito presso la segreteria dell’ente:
– la proposta di deliberazione;
– lo schema di rendiconto;
– la relazione al rendiconto di cui all’art. 231 del T.U.E.L. approvata dalla Giunta;
– la relazione dell’organo di revisione.
10. Non vi è dubbio, pertanto, che il significativo ritardo con cui è stata messa a disposizione dei consiglieri la relazione dell’organo di revisione (solo due giorni prima della seduta consiliare invece dei venti previsti) ha arrecato un vulnus alle prerogative consigliari, impedendo una deliberazione consapevole. Ciò a maggior ragione in considerazione del ruolo anche sostanziale che l’art. 39 dello Statuto assegna alla relazione dell’organo di revisione, che contiene, fra l’altro, “rilievi proposte per migliorare l’efficienza e l’economicità della gestione”. Deve escludersi, quindi, che si tratti di una violazione meramente procedimentale ovvero di una forma di irregolarità inidonea a determinare l’invalidità della delibera di approvazione. La violazione è, al contrario, sostanziale e determina l’illegittimità della delibera consiliare.
11. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve, pertanto, essere respinto.
12. La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli – Presidente
Roberto Giovagnoli – Consigliere, Estensore
Claudio Contessa – Consigliere
Raffaele Prosperi – Consigliere
Federico Di Matteo – Consigliere

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