Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 19 luglio 2018, n. 4381.
La massima estrapolata:
La colpa dell’amministrazione deve essere individuata nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme da ritenersi non scusabili.
Sentenza 19 luglio 2018, n. 4381
Data udienza 26 aprile 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero di registro generale 5836 del 2016, proposto da
Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente della Provincia in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Ni. Pe. e Pa. St. Ri., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pa. St. Ri. in Roma, viale (…);
contro
Es. It. s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Fr. An. e Ga. Ge., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fr. An. in Roma, via (…);
St. di Se. Es. Tn Ov. di De. Os. e Ub. Lo. s.n. c., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Ma. Pe., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Em. No. in Roma, largo (…);
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e altri, non costituiti in giudizio;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Re. s.p.a, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Vi. Av. e Wa. V. Ca., con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Al. Pl. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – DELLA PROVINCIA DI TRENTO SEZIONE UNICA n. 00020/2016, resa tra le parti, concernente decadenza dall’autorizzazione relativa all’impianto stradale di distribuzione carburanti sito in Trento.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Es. It. s.r.l. e altri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 aprile 2018 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati Pa. St. Ri., Ga. Ge., Bi. An. Pa. su delega dell’avvocato Ma. Pe., De. su delega dell’avvocato Vi. Av.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’art. 75 comma 3bis della legge della Provincia di Trento 30 luglio 2010, n. 17 [Disciplina dell’attività commerciale] stabiliva che gli impianti di distribuzione del carburante presenti nel territorio provinciale dovessero essere sottoposti, entro il 28 febbraio 2014, ad una verifica di conformità ai criteri che la Giunta provinciale avrebbe adottato in attuazione del D.M. 31 ottobre 2001 [Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti].
2. Con deliberazione 28 febbraio 2013, n. 574 la Giunta provinciale adottava i “Criteri e procedure per l’individuazione dei casi di incompatibilità degli impianti stradali di distribuzione del carburante con la disciplina viabilistica e la sicurezza della circolazione stradale ai sensi degli articoli 38 e 75 commi 3 bis e 4 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17”.
2.1. Ai fini che interessano al presente giudizio rileva, in particolare l’art. 2 a mente del quale “Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta…(gli impianti situati, n. d.s.) b) fuori dai centri abitati …b4) impianti in cui anche uno solo degli accessi è ubicato ad una distanza inferiore a metri cento dalla sezione di immissione e/o divergenza di strade lungo segmenti stradali a più di una corsia per ciascun senso di marcia”, e l’art. 3 per il quale “Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relativa gli impianti, situati fuori dai centri abitati, i cui accessi ricadono a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti (semprechè in regola con le norme edilizie) o impedimenti naturali (corsi d’acqua, ecc.) salvo si tratti di accesso ubicato lungo una tratta stradale con unica corsia di marcia per ogni direzione in corrispondenza del quale sono impedite le manovre (in uscita verso l’impianto e/o in entrata dall’impianto) che comportano l’attraversamento di correnti di traffico”.
2.2. Alla diversa collocazione dell’impianto corrisponde una diversa disciplina; in particolare per gli impianti collocati fuori dai centri abitati in condizione di incompatibilità assoluta, l’art. 6 prevede: “Qualora venga accertato, da parte degli enti di cui all’articolo 5 (ovvero per i tratti esterni al centro abitato dal servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento, n. d.s.) che l’impianto oggetto della verifica rientra in uno dei casi di incompatibilità assoluta, l’attività relativa al distributore di carburante è consentita in via provvisoria fino alla data di adozione del provvedimento di decadenza dell’autorizzazione in essere. … Dalla data prevista dal comma 4 l’impianto dovrà essere smantellato entro i successivi sei mesi, ferma restando la disciplina sulla bonifica dell’area prevista dalla normativa vigente in materia”.
3. Per l’impianto di carburante denominato Stazione di servizio Es. TN Ov. gestito dalla società di De. Os. e Ub. Lo., la Provincia autonoma di Trento, avendo riscontrato la condizione di incompatibilità assoluta ai sensi dell’art. 2 della deliberazione della Giunta provinciale, con comunicazione 4 febbraio 2014, prot. 58484, inviava a Es. It. s.r.l. preavviso di adozione del provvedimento di decadenza dell’autorizzazione, per consentirle la presentazione di osservazioni.
3.1. Si instaurava, così, un contraddittorio tra le parti nel quale Es. It. s.r.l. sosteneva che l’impianto in esame non poteva ritenersi in situazione di incompatibilità assoluta.
3.2. Con determinazione dirigenziale 12 agosto 2014 n. 200, la Provincia autonoma di Trento, accertata la situazione di incompatibilità assoluta dell’impianto ai sensi dell’art. 2 deliberazione della Giunta provinciale 28 febbraio 2013, n. 574, per essere gli accessi collocati fuori dalla delimitazione del centro abitato di Trento nonché in condizioni di pericolosità per la viabilità (l’accesso sud lungo la rampa di intersezione caratterizzata da un’unica corsia di marcia e l’accesso nord localizzato lungo una sezione stradale a più di una corsia per ciascun senso di marcia ed a una distanza inferiore a metri cento dalla sezione di immissione lungo segmenti stradali a più di una corsia per ciascun senso di marcia), dichiarava la decadenza della Es. It. s.r.l. dall’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, con conseguente ordine di chiusura e smantellamento.
4. Il provvedimento era impugnato da Es. It. s.r.l. al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento con ricorso articolato in quattro motivi. Con i primi due motivi era censurata la violazione delle norme sul procedimento amministrativo: l’Amministrazione provinciale, a parere del ricorrente, non avrebbe garantito adeguata partecipazione procedimentale né tenuto conto delle osservazioni formulate; con il terzo motivo era contestato il provvedimento per travisamento dei presupposti di fatto: l’impianto non era collocato al di fuori del centro abitato e, dunque, non poteva trovare applicazione la disciplina per le situazioni di incompatibilità assoluta; infine, con il quarto motivo era contesta la decisione di chiusura dell’impianto in quanto non proporzionata in relazione alla prolungata attività di esercizio dello stesso. La ricorrente proponeva anche domanda di risarcimento del danno derivante dal periodo di (ritenuta illegittima) chiusura dello stesso.
4.1. Nel giudizio si costituiva la Provincia autonoma di Trento che domanda il rigetto del ricorso ed interveniva ad adiuvandum la società St. di Se. Es. Tn Ov. di De. Os. e Ub. Lo. s.n. c., in veste di gestore dell’impianto di distribuzione, che aderiva ai motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, formulando anch’essa domanda risarcitoria.
4.2. Concesse le misure cautelari richieste, il Tribunale adottava una prima ordinanza istruttoria con la quale richiedeva all’amministrazione di fornire documentazione idonea a comprovare l’elevato numero di incidenti stradali asseritamente verificatisi nell’accesso alla stazione di servizio.
4.3. La difesa della Provincia provvedeva all’incombente istruttorio ed altra documentazione era depositata dalle parti nel corso del giudizio; rilevate divergenze nelle allegazioni documentali delle parti in ordine alla specifica questione della collocazione dell’impianto rispetto alla delimitazione del centro abitato di Trento, il Tribunale regionale disponeva consulenza tecnica d’ufficio affidata all’ing. Ma. Lo., che svolgeva le operazioni peritali nel contraddittorio delle parti.
4.4. Il giudizio era concluso dalla sentenza 14 gennaio 2016, n. 20 di accoglimento del ricorso proposto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, nonché della domanda di risarcimento del danno liquidata “sui criteri” e condanna della Provincia alle spese di lite nei confronti della Es. It. s.r.l. e della St. di Se. Es. Tn Ov. di De. Os. e Ub. Lo. s.n. c.
5. Propone appello la Provincia autonoma di Trento; si è costituita in giudizio la Es. It. s.r.l. e la St. di Se. Es. Tn Ov. di De. Os. e Ub. Lo. s.n. c.; ha proposto atto di intervento ad opponendum Re. s.p.a., in qualità di cessionaria del ramo di azienda di Es. It. s.r.l. comprendente l’impianto di distribuzione del quale si discute, che ha fatto proprie le conclusioni dell’appellata. Le parti hanno presentato memorie in vista dell’udienza, cui sono seguite rituali repliche. All’udienza del 26 aprile 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di irricevibilità per tardività dell’appello proposto dalla Provincia autonoma di Trento sollevata dalla Stazione di servizio Es. TN Ov. s.n. c. nella memoria di costituzione.
1.1. Sostiene l’appellata di aver notificato la sentenza alla Provincia autonoma di Trento il 15 aprile 2016 e di aver ricevuto l’impugnazione solo il 14 luglio 2016 ovvero oltre i 60 giorni dalla notificazione della sentenza previsti dall’art. 92, comma 1, Cod. proc. amm..
2. L’eccezione è infondata e va respinta.
2.1. Risulta in atti che la difesa della Stazione di servizio Es. TN Ov. s.n. c. ha effettivamente notificato la sentenza con formula esecutiva unitamente all’atto di precetto il 15 aprile 2016; tuttavia detta notifica non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione in quanto effettuata alla parte e non ai difensori della stessa.
La sentenza, infatti, è stata notificata alla “Provincia autonoma di Trento in persona del Presidente pro tempore” presso la sede legale della stessa in Trento alla Piazza (omissis); nel giudizio di primo grado la Provincia autonoma si era costituita a mezzo degli avvocati Ni. Pe. e altri, ai quali la notifica della sentenza sarebbe dovuta essere indirizzata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, senza che abbia rilevanza che i difensori avevano eletto domicilio presso la sede dell’ente (in tal senso Cass. civ., sez. 6, 13 giugno 2018, n. 15422; sez. 1, 27 ottobre 2016, n. 21746; sez. 1, 10 luglio 2016, n. 15389; Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2013, n. 3420).
3. Con unico articolato motivo di appello la Provincia autonoma di Trento contesta la sentenza di primo grado, in primo luogo, per aver fatto propria la valutazione del consulente tecnico della collocazione dell’impianto di distribuzione all’interno del centro urbano, senza rendersi conto del fatto che gli “accessi” alla stazione di servizio sono ubicati al di fuori del centro urbano.
3.1. In effetti, la sentenza di primo grado ha ritenuto che, alla luce delle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico, l’impianto di distribuzione in esame ricadesse integralmente all’interno del centro abitato, così come delimitato dalla deliberazione della Giunta del Comune di Trento n. 365 del 2008 ai sensi dell’art. 4 del codice della strada; il Tribunale regionale, infatti, ha considerato, in uno con il consulente, irrilevante la circostanza che tutta la sede stradale (ivi compreso il marciapiede) che costeggia parallela l’impianto di distribuzione sia fuori dal centro abitato, dovendo qualificare gli “accessi” alla stazione di servizio come “punto fisso d’ingresso e di uscita dei mezzi”, come tale non incorporante anche gli spazi di manovra.
3.2. Rafforzano questa conclusione, secondo il primo giudice, una serie di considerazioni: in primo luogo, l’opposta tesi – di far rientrare negli accessi anche gli spazi di manovra – comporterebbe un’inammissibile aleatorietà e soggettività nella loro identificazione potendo variare a seconda del tipo di veicolo o del guidatore che compie la manovra; sarebbe, inoltre, in contrasto con l’art. 44 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada, che, definendo l’accesso per rinvio alle corrispondenti definizioni di intersezioni contenute nell’art. 3 del codice della strada, equipara l’accesso all’intersezione e all’immissione ossia ad un elemento costruttivo statico.
3.3. E’ proprio su questo ragionamento che si appunta la critica della Provincia nel proprio atto di appello: la sentenza ha accolto una nozione “statica” di accesso, laddove, invece, dai diversi dati normativi si evince che di esso deve essere data una qualificazione “dinamica”, come tale idonea a ricomprendere anche gli spazi di manovra per l’entrata e l’uscita. Così correttamente ridefinito l’accesso all’impianto di distribuzione, non potrebbe dirsi, come invece fa il consulente tecnico, che tutte le sue componenti sono collocate all’interno del centro abitato, in quanto gli accessi ne sono esterni con conseguente applicazione della più rigorosa disciplina in ordine alle situazione di incompatibilità assoluta.
4. La censura esposta nel motivo di appello è infondata e va respinta per le ragioni che seguono.
4.1. La definizione di “accesso” si rinviene nell’art. 44, comma 1, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, in questi termini: “Ai fini dell’art. 22 del codice, si definiscono accessi: a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico; b) le immissioni per veicoli da un’area privata laterale alla strada di uso pubblico”; la nozione di accesso si incentra, dunque, sull'”immissione”. La parola, in effetti, può esprimere due concetti: “il luogo di immissione” ovvero “l’atto di immissione”, al primo fa riferimento il giudice di primo grado (con una ricostruzione definita appunto per questo “statica” dall’appellante), al secondo, invece, l’appellante (tesi “dinamica”).
4.2. Ritiene il Collegio di aderire al concetto di “immissione” come luogo, spazio. L’immissione, in altri termini, è quel tratto di territorio che delimita due luoghi confinanti, vale a dire la strada privata e la strada ad uso pubblico. Esso, dunque, sul piano orizzontale è un segmento di territorio preso tra due punti.
4.2.1. Militano in questo senso una serie di elementi. In primo luogo, l’elencazione delle diverse tipologie di accessi contenuta nel secondo comma dell’art. 44 cit., nella quale non si fa riferimento alle modalità con le quali avviene la manovra, ma alla conformazione del territorio: “accessi a raso”, “accessi a livello sfalsati” o “accessi misti” divergono per il rapporto tra le quote delle strade. Lo stesso codice della strada utilizza una terminologia (all’art. 22 “stabilire nuovi accessi” al comma 1 “aprire accessi” al comma 11) che assume significato solo se riferita ad una porzione di territorio.
Confermano tale ricostruzione gli atti provinciale depositati in atti dall’appellata e, segnatamente la delibera della Provincia n. 2115 del 2001 (“Criteri tecnici per il rilascio delle autorizzazioni agli accessi degli impianti di distribuzione carburanti”) in cui è imposta la larghezza dell’accesso, così dimostrando che si tratta di una entità misurabile (ovvero una porzione di territorio).
Infine, la diversa tesi per la quale l’accesso corrisponde allo spazio di manovra comporterebbe quale conseguenza paradossale quella di ritenere l’accesso sempre comune al privato e alla pubblica amministrazione poiché il veicolo compie la sua manovra nel passaggio dalla strada privata a quella pubblica e viceversa; una condizione certamente non immaginata dal codice della strada.
4.3. Non induce ad una diversa conclusione l’argomento speso in diversi passaggi dell’atto d’appello per il quale la nozione di “accesso” andrebbe ricostruita alla luce delle finalità avute di mira dalle linee guida provinciali per l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, vale a dire la sicurezza della circolazione, condizionata dalle modalità della manovra di ingresso ed uscita dalla stazione di distribuzione.
Ciò per la decisiva considerazione che la stessa disciplina provinciale individua nella collocazione o meno degli impianti di distribuzione nel centro abitato il primo criterio per applicabilità dell’una o l’altra regolamentazione, disponendo solo per gli impianti collocati fuori dai centri abitati (al ricorrere di altre condizioni espressamente indicate) l’incompatibilità assoluta.
Si è dato, dunque, rilievo ad un dato spaziale inequivocabile cui risulta estranea ogni valutazione in ordine alla sicurezza del traffico.
4.4. In conclusione, nel caso in esame la collocazione dell’accesso è certamente decisiva per stabilire l’inclusione o meno dell’impianto all’interno del centro abitato poiché la stazione di distribuzione si trova ai confini dello stesso, considerato che la strada che lo costeggia (ivi incluso il marciapiede) si trova fuori dal centro abitato; la ricostruzione dell’accesso come tratto di territorio consente di affermare, conformemente al primo giudice, che la stazione di distribuzione si trova all’interno del centro abitato.
5. Così risolta la questione sulla nozione di “accesso”, diviene irrilevante la censura, pur formulata in sede di appello, sull’inidoneità della tavola grafica con cui il consulente tecnico ha definito il perimetro del centro abitato.
5.1. La Provincia ha, infatti, sostenuto che la cartografia da prendere in esame ai fini della determinazione del centro abitato (che, ai sensi dell’art. 4 del Codice della strada, avviene con deliberazione di Giunta comunale) non era quella allegata alla deliberazione n. 365/08, ma quella allegata alla deliberazione n. 3380/93, poiché la prima era stata adottata al solo scopo di stabilire il perimetro entro il quale la cartellonistica pubblicitaria andava considerata rientrante nel centro abitato a fini tariffari.
5.2. L’argomento è irrilevante poiché come ammesso dallo stesso appellante la deliberazione del 2008, quant’anche fosse inutilizzabile poiché predisposta ad altri scopi, non ha mutato nulla rispetto alla perimetrazione originaria della deliberazione del 1993 quanto alla strada prospiciente l’impianto che resta al di fuori del centro abitato, facendo così della già esaminata questione dell’accesso il punto focale della controversia.
6. Va esaminata ora l’ultima censura contenuta nel motivo di appello della Provincia autonoma di Trento rivolta alla sentenza di primo grado per aver ritenuto sussistente la colpa dell’amministrazione consentendo, in questo modo, alla Es. It. s.r.l. e alla società di gestione dell’impianto di accedere al risarcimento del danno, nella misura del mancato utile dovuto alla chiusura dell’impianto nel periodo da novembre 2014 a agosto 2015.
6.1. Il Tribunale regionale, in effetti, dichiarato di aderire alla ricostruzione della responsabilità della pubblica amministrazione come responsabilità integrata anche dall’elemento della colpa, ha ritenuto la condotta della Provincia contrassegnata da “marcata negligenza”. E ciò per non aver tempestivamente, ovvero già in sede procedimentale, sulla base delle osservazioni fornite dal consulente della società, esattamente definito il centro abitato di Trento, nonché per aver fornito dai sugli incidenti stradali avvenuti in zona non in grado di dimostrare la loro correlazione con le caratteristiche degli accessi. Infine, concludeva il giudice, la difesa della Provincia non era stata in grado di dimostrare l’errore scusabile, avendo, solo a seguito del deposito della consulenza tecnica, formulato la tesi della nozione “dinamica” dell’accesso.
6.2. I passaggi argomentativi sono contestati dall’amministrazione appellante che sostiene di aver avviato per tempo il contraddittorio con la società appellata, dando conto delle ragioni che avrebbero condotto a ritenere la incompatibilità assoluta dell’impianto.
7. La censura merita accoglimento: la sentenza di primo grado deve essere riformata nel capo di condanna della amministrazione provinciale al risarcimento del danno.
7.1. Elemento costitutivo della responsabilità dell’amministrazione pubblica (che ha natura di responsabilità extracontrattuale, cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2018, n. 118) è anche l’elemento soggettivo, della colpa o del dolo (Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 2017, n. 4226; V, 19 giugno 2017, n. 2986; V, 24 maggio 2017, n. 2446; VI, 21 novembre 2016, n. 4873; V, 8 aprile 2014, n. 1644).
Secondo giurisprudenza consolidata la colpa dell’amministrazione, poi, deve essere individuata nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme da ritenersi non scusabili (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2018, n. 3134; III, 30 luglio 2013, n. 4020 nonché le sentenza in precedenza richiamate sulla necessaria presenza dell’elemento soggettivo).
In più occasioni si è chiarito che la colpa dell’amministrazione è strettamente connessa al grado di chiarezza delle disposizioni normativa da gestire per l’adozione del provvedimento amministrativo: ove queste siano poco chiare – al punto da far sorgere contrasti interpretativi trascinatisi in giudizio e solo in questa sede risolti – può essere esclusa la rimproverabilità di chi ha adottato l’atto rivelatosi, poi, illegittimo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 maggio 2018, n. 2882; sez. IV, 31 marzo 2015, n. 1683).
7.2. Nel caso di specie ricorre proprio un’ipotesi di questo genere: la soluzione del contrasto tra le parti imponeva l’interpretazione di un dato normativo, il regolamento del codice della strada che fornisce la nozione di “accesso”, non di immediata comprensione per l’utilizzo, come si è spiegato in precedenza, di un termine – “immissione” – polisemico.
Ciò si evince in maniera chiara dalla consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado ove il consulente dà atto del fatto che l’impianto di distribuzione è collocato sul confine tra il centro abitato e la restante parte del Comune, tanto da affermare “E’ palese pertanto e risulta dalla tavola grafica allegata, che un mezzo che accede o esce dal distributore è obbligato a varcare la linea di confine della delimitazione del centro abitato”; proprio tale ultimo passaggio fa capire come risulti decisivo per stabilire la collocazione dell’impianto risolvere la questione (di interpretazione) della collocazione dei suoi “accessi”.
D’altra parte la questione dell’esatta collocazione degli accessi è emersa in sede procedimentale perché considerata dall’amministrazione, come si evince dalla nota del Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento 29 luglio 2014 ove si ricava la situazione di incompatibilità assoluta dal fatto che l’impianto è caratterizzato (tra l’altro) da “accessi collocati fuori della delimitazione del centro abitato di Trento, art. 2, comma 1, lettera b)”, e non dalle osservazioni formulate dalla società.
7.3. In generale, poi, non può ritenersi che il procedimento che ha condotto all’adozione del provvedimento di decadenza dell’autorizzazione sia stato connotato da violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, avendo la Provincia ben esaminato la situazione di accessibilità all’impianto (sin dalla nota del Servizio gestione strade del 4 febbraio 2014). Il quale, peraltro, è connotato da una condizione evidentemente peculiare per essere collocato a confine tra le due zone rilevanti ai fini della disciplina applicabile nonché per essere di costruzione antecedente alle modifiche che hanno interessato la viabilità ad esso circostante.
7.4. Esclusa la sussistenza dell’elemento soggettivo in capo all’amministrazione provinciale, viene meno la responsabilità dell’amministrazione per lesione dell’interesse legittimo oppositivo delle appellate.
8. In conclusione, la sentenza di primo grado merita conferma quanto al capo di accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento impugnato e deve essere riformata quanto all’accoglimento della domanda risarcitoria.
9. La comune soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale regionale di giustizia di Trento n. 20/2016, respinge la domanda di risarcimento del danno proposta da Es. It. s.r.l. e altri; la sentenza è confermata per il resto.
Compensa tra tutte le parti costituite le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella – Presidente
Roberto Giovagnoli – Consigliere
Claudio Contessa – Consigliere
Valerio Perotti – Consigliere
Federico Di Matteo – Consigliere, Estensore
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