Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 13 dicembre 2017, n. 5854. Il principio di rotazione, obbligatorio per le gare di lavori, servizi e forniture negli appalti sotto soglia, trova fondamento nella esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente

Il principio di rotazione, obbligatorio per le gare di lavori, servizi e forniture negli appalti sotto soglia, trova fondamento nella esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato. Pertanto, anche al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio in questione comporta che l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale. Per l’effetto, ove la stazione appaltante intenda comunque procedere all’invito di quest’ultimo, dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento

Sentenza 13 dicembre 2017, n. 5854
Data udienza 16 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8861 del 2016, proposto da:
Sh. So. di Lu. Po., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gi. Di. Da., con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato Lu. Ce.in Roma, via (…);
contro
Comune di Trieste, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Se. Gi., ed altri, con domicilio eletto presso lo studio in Roma, via (…);
nei confronti di
Consip s.p.a. e Ditta Individuale “Gi. Al.”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – TRIESTE, SEZIONE I n. 00419/2016, resa tra le parti, concernente l’affidamento del servizio di allestimento palchi e service tecnici audio-luci , per la realizzazione della manifestazione “Trieste Estate 2016”.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Trieste;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2017 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Di Danieli e Fontanelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso al Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia, la ditta Sh. So. chiedeva l’annullamento della determina del dirigente del Comune di Trieste 10 maggio 2016 avente ad oggetto il servizio di allestimento palchi e servizi tecnici per la manifestazione “Trieste estate 2016”, con la quale si era stabilito di indire una procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lettera b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e di acquisire il servizio tramite richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA).
Impugnava altresì la successiva determina dirigenziale del 27 maggio 2016 avente ad oggetto l’aggiudicazione di detto servizio, con richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto stipulato.

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