Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 5 dicembre 2017, n. 5742. Anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 3, L. n. 241 del 1990, i provvedimenti della commissione esaminatrice che valutano negativamente le prove scritte vanno considerati di per sé adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione

Anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 3, L. n. 241 del 1990, i provvedimenti della commissione esaminatrice che valutano negativamente le prove scritte vanno considerati di per sé adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione; in sede di valutazione degli elaborati scritti presentati dai candidati agli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato non è richiesta, da parte della competente commissione, l’apposizione di glosse, di segni grafici o di indicazioni di qualsiasi tipo, sui verbali relativi alle operazioni di correzione, non avendo detti verbali la finalita’ di rendere edotti i candidati degli eventuali errori commessi, ma unicamente di dar conto del giudizio espresso con il punteggio numerico.

Sentenza 5 dicembre 2017, n. 5742
Data udienza 30 novembre 2017

Integrale

Lavoro – Avvocati – Esame di abilitazione all’esercizio della professione – Mancata ammissione alle prove orali – Valutazione negativa delle prove scritte – Sufficienza del voto numerico in presenza di criteri generali stabiliti dalla Commissione – Vigenza dell’art. 49, L. n. 247/2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso di registro generale n. 678 del 2016, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via (…);
contro
Fr. Ve., rappresentato e difeso dall’avvocato Al. Lo., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Puglia, Bari, Sezione II, n. 1494 del 12 novembre 2015, resa tra le parti, concernente la mancata ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione della professione di avvocato per l’anno 2014.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del dott. Fr. Ve.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2017 il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti l’avvocato dello St. Pi. Ma. e l’avvocato Ve. Di Ce. (su delega dell’avvocato Lo.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla mancata ammissione del dott. Fr. Ve. alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sessione 2014, in considerazione del punteggio insufficiente ottenuto in due delle tre prove d’esame: 25 al parere motivato di diritto civile; 30 al parere motivato di diritto penale; 27 all’atto giudiziario (cfr. verbale del 30 gennaio 2015 della IV Sottocommissione per gli esami di Avvocato costituita presso la Corte di Appello di Firenze).
2. Il T.a.r. per la Puglia, Bari, Sezione II, n. 1494 del 12 novembre 2015 ha:
a) accolto il ricorso reputando fondata la seconda censura (Violazione di legge – Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 – Eccesso di potere per difetto di motivazione – Violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa), concernente l’illegittimità del procedimento riguardante la valutazione negativa delle prove scritte, giacché sugli elaborati non erano presenti né motivazione né segni grafici di correzione, idonei a giustificare il semplice voto numerico ad essi assegnato. Il T.a.r. ha fondato la propria decisione sull’interpretazione della norma transitoria di cui alla legge n. 247 del 2012, che, nel differire l’applicazione dell’art. 46 della medesima, laddove sancisce l’obbligo di motivazione in sede di giudizi valutativi negli esami di Avvocato, non esclude l’obbligo di indicare comunque una forma di esplicitazione della motivazione che vada oltre la semplice indicazione numerica, in considerazione di dare atto del rispetto dei criteri di valutazione predisposti dalla Commissione centrale dell’esame di avvocato prima dell’inizio delle correzioni;
b) assorbito le tre ulteriori censure con cui sono stati dedotti:
b1) Violazione dell’art. 1 bis, comma 9, del d.l. n. 112/2003, convertito dalla legge n. 180/2003; violazione della circolare del 2.12.2013 con la quale la Commissione centrale presso il Ministero della giustizia ha comunicato i criteri di valutazione da osservare nella correzione dei compiti; eccesso di potere per travisamento ed erronea presupposizione;
b2) Violazione dei principi di collegialità; violazione degli artt. 17 bis, comma 2 e 23, comma 5, del R.D. n. 37/1934; del d.l. n. 112/2003; dell’art. 6 del DM 2.9.2003; eccesso di potere; difetto di istruttoria; arbitrarietà; manifesta illogicità;
b3) Violazione di legge; violazione dell’art. 97 della Costituzione; eccesso di potere; disparità di trattamento; violazione del principio di imparzialità; illogicità.
3. Avverso tale decisione il Ministero della giustizia ha proposto – con ricorso ritualmente notificato e depositato – un unico complesso motivo di appello per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché degli artt. 17 bis, 23 e 24 r.d. n. 3722/1934, del comma 9 dell’art. 22 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, come sostituito, da ultimo, dall’art. 1 bis del D.L. 21.5.2003, n. 112, convertito dalla legge 18.7.2003, n. 180, degli artt. 46 e 49 della legge 31.12.2012, n. 247, illogicità manifesta della sentenza, deducendo, in sintesi, che:
a) “i criteri normativamente previsti, specificati dalla Commissione Centrale, e recepiti dalla Sottocommissione competente, sono assolutamente adeguati allo scopo di enucleare le carenze idonee alla declaratoria di inidoneità dei candidati”, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti;
b) con la sentenza n. 175/2011 la Corte Costituzionale ha, pertanto, dichiarato “la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli art. 17 bis, comma 2, 23, comma 5, 24, comma 1 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, come novellato dal d.l. n. 112 del 2003, nella parte in cui essi, secondo il diritto vivente, consentono che i giudizi di non ammissione dei candidati che partecipano agli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense possano essere motivati con l’attribuzione di un mero punteggio numerico”.
4. Il dott. Fr. Ve. si è costituito in giudizio deducendo, da un lato, l’inammissibilità, l’improcedibilità, l’irricevibilità e infondatezza del gravame, e dall’altro, riproponendo i motivi implicitamente assorbiti dal T.a.r..
5. Con decreto monocratico n. 356 del 1 febbraio 2016, poi confermato con ordinanza n. 660 del 26 febbraio 2016, questo Consiglio ha accolto l’istanza cautelare dell’amministrazione ed ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata.
6. L’appellante ha depositato una memoria difensiva in data 13.10.2017 e alla pubblica udienza del 30 novembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è fondato e va accolto.
7.1. La questione rilevante concerne la sufficienza del voto numerico nella correzione degli elaborati scritti, in presenza di criteri generali stabiliti dalla Commissione, nel periodo di vigenza dell’art. 49 della legge n. 247 del 2012.
7.2. Quanto già ritenuto in sede cautelare è coerente con la giurisprudenza amministrativa che – anche sulla scorta delle decisioni della Corte costituzionale n. 20 del 2009 e n. 175 del 2011, (che hanno qualificato tale indirizzo come diritto vivente conforme ai parametri costituzionali del giusto processo, del diritto di difesa, della buon andamento della P.A. nonché di quelli sanciti dagli artt. 3, 4, 24, 41, 97 e 117 Cost.) – ha affermato la sufficienza della espressione del voto in forma numerica.

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