Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 13 dicembre 2017, n. 5876. La valutazione di merito sulla compensazione delle spese non e’ sindacabile in appello neppure per difetto di motivazione

La valutazione di merito sulla compensazione delle spese non e’ sindacabile in appello neppure per difetto di motivazione, salvo l’ipotesi di decisione manifestamente irrazionale.

Sentenza 13 dicembre 2017, n. 5876
Data udienza 5 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4903 del 2011, proposto da:
Ma. Te. Ru., Fr. Ru., Ma. La. De Ma., rappresentati e difesi dagli avvocati Gi. Ab. e Lu. Ac., con domicilio eletto presso lo studio Ti. Ab. in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Er. Fu., con domicilio eletto presso lo studio del dott. En. Ca. in Roma, piazza (…);
nei confronti di
Si. Ru., rappresentata e difesa dall’avvocato Al. As., con domicilio eletto presso lo studio Co. De Si. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE VII n. 01863/2010, depositata in data 9.4.2010.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di (omissis) e di Si. Ru.;
Visto l’appello incidentale di Si. Ru.;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 5 dicembre 2017 il Cons. Silvia Martino;
Udito, per la parte appellante, l’avv. Or. Ab. per Ac.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appello principale concerne la sentenza del Tar Campania n. 1863/2010, con la quale è stato rigettato il ricorso avverso l’ordinanza del Sindaco del Comune di (omissis) che intimava gli originari ricorrenti, unitamente a La. Di Ma. e a Si. Ru., di sgomberare l’edificio sito alla via (omissis).

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