La ciclica indizione dei concorsi è strumentale all’esigenza di verificare l’attualità del possesso dei requisiti inerenti all’età, all’efficienza fisica ed al profilo psico-attitudinale, in capo ai soggetti che si apprestano a ricoprire una specifica qualifica professionale all’interno dell’ordinamento militare

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 1 ottobre 2018, n. 5634.

La massima estrapolata:

La ciclica indizione dei concorsi è strumentale all’esigenza di verificare l’attualità del possesso dei requisiti inerenti all’età, all’efficienza fisica ed al profilo psico-attitudinale, in capo ai soggetti che si apprestano a ricoprire una specifica qualifica professionale all’interno dell’ordinamento militare; dal momento che il possesso dei requisiti fisici e psico-attitudinali deve necessariamente rivestire il carattere dell’attualità, l’ordinamento militare incentiva l’indizione di nuovi concorsi in luogo dello scorrimento di preesistenti graduatorie.

Sentenza 1 ottobre 2018, n. 5607

Data udienza 27 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8178 del 2012, proposto da
Bi. Da. Mi., rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Ca. Pa. Za., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Ministero della Difesa, Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale Militare, Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell’Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via (…);
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via (…);
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lu. Fe., Pa. Ca. non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima n. 05391/2012, resa tra le parti, concernente accertamento del diritto all’arruolamento in qualità di ufficiale in servizio permanente dell’esercito italiano
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale Militare e di Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell’Esercito e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 settembre 2018 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Mo. su delega di Pa. Za., avv.to dello Stato Ru.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L’odierno appellante, già ufficiale di complemento, ha partecipato al concorso bandito nel 2003 dal Ministero della Difesa per l’assunzione in spe di 180 sottotenenti ed è risultato idoneo non vincitore.
Successivamente il predetto ha impugnato il bando col quale il Ministero ha indetto nel 2005 il concorso per l’assunzione di 178 sottotenenti sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto ricorrere allo scorrimento della precedente graduatoria, ancora valida ai sensi dell’art. 1 c. 100 della legge n. 311 del 2004.
La sentenza in epigrafe indicata con la quale l’adito TAR Lazio ha respinto il ricorso è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dal soccombente che ne ha chiesto l’integrale riforma.
Si è costituita in resistenza l’Amministrazione che ha chiesto il rigetto dell’avverso gravame.
All’udienza del 27 settembre 2018 l’appello è stato trattenuto in decisione.
L’appello è infondato e va pertanto respinto con integrale conferma della sentenza gravata.
Si premette che l’interessato sostiene di essere risultato non già “idoneo” nel concorso del 2003 ma ” vincitore escluso” dall’assunzione per mere ragioni finanziarie.
Tale assunto non trova alcun conforto negli atti dai quali risulta che il predetto non è compreso nel novero dei vincitori di quel concorso essendo medio tempore intervenuta la riduzione dei posti da ricoprire e la sua qualità, dal punto di vista formale, è dunque proprio quella dell’idoneo.
Tanto del resto è evidenziato nella sentenza TAR Lazio n. 9614 del 2013 (in giudicato) che respinse il ricorso proposto dal sig. Mi. avverso la riduzione dei posti e nella quale nella quale si precisa che l’interessato si era dunque classificato come quarto degli idonei.
Ciò precisato, l’oggetto della presente controversia consiste nello stabilire se l’Amministrazione militare possa bandire nuovi concorsi o debba invece reclutare gli idonei di precedenti graduatorie (c.d. scorrimento) ancora valide.
Sul punto la Giurisprudenza della Sezione è da tempo univocamente orientata nel senso della tendenziale inapplicabilità all’Amministrazione militare della regola generale secondo cui nell’impiego pubblico civile lo scorrimento delle precedenti graduatorie costituisce primaria modalità di provvista del personale.
In tal senso è stato significativamente richiamato il disposto dell’art. 625 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, che statuisce il principio della specialità, autonomia ed autosufficienza dell’ordinamento militare (cfr. da ultimo IV Sez. 2517 del 2017).
Sul punto questo Consiglio ha, di recente, in più occasioni precisato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2015, n. 4330; 21 dicembre 2015, n. 5792; 21 dicembre 2016, n. 5408; sez. III, 21 marzo 2016, n. 1120) che l’esposta autonomia normativa dell’ordinamento militare si svolge anche con riferimento alle modalità di provvista del personale, sottratte alla generale regolamentazione apprestata per il pubblico impiego.
Del resto, la struttura stessa dell’articolazione organizzativa delle Forze Armate impone una periodica, regolare, programmata e cadenzata immissione in servizio di nuove risorse oggettivamente incompatibile con il ricorso allo scorrimento della graduatoria dei precedenti concorsi, cui conseguirebbe, tra l’altro, l’effetto di bloccare, in tutto o in parte, il fisiologico accesso alle procedure selettive delle successive classi di giovani.
Sotto altro e concorrente profilo si è chiarito che la ciclica indizione dei concorsi è strumentale all’esigenza di verificare l’attualità del possesso dei requisiti inerenti all’età, all’efficienza fisica ed al profilo psico-attitudinale, in capo ai soggetti che si apprestano a ricoprire una specifica qualifica professionale all’interno dell’ordinamento militare; dal momento che il possesso dei requisiti fisici e psico-attitudinali deve necessariamente rivestire il carattere dell’attualità, l’ordinamento militare incentiva l’indizione di nuovi concorsi in luogo dello scorrimento di preesistenti graduatorie. (cfr. IV Sez. n. 5543 del 2016).
La normativa sullo scorrimento dunque non trova applicazione in subiecta materia, i cui tratti di oggettiva specialità, oltretutto positivamente affermata, la rendono impermeabile alle disposizioni generali interessanti le modalità di reclutamento del pubblici dipendenti.
Né vale, in senso contrario, il richiamo alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio 28 luglio 2011, n. 14, che ha sì affermato, sul presupposto del “generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei” dimostrato dall’ordinamento, che “lo scorrimento della graduatoria… rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione”, ma ha, altresì, precisato che “la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata”, riferendosi proprio, quale eccezione alla vigenza di tale – altrimenti generale – principio, “alle ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico. In tali eventualità emerge il dovere primario dell’amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva, in assenza di particolari ragioni di opportunità per l’assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie”. (cfr. IV Sez. n. 2517 citata).
L’appello va pertanto respinto.
Le spese del grado possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente, Estensore
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere

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