Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 8 giugno 2017, n. 2764

Poiché dall’art. 88, c.p.a. non emerge che la mancata pronuncia sulle spese del giudizio da parte del giudice di primo grado costituisca un’invalidità assoluta della sentenza, non si deve provvedere al suo annullamento con rinvio della stessa ai sensi dell’art. 105, c.p.a.; ne consegue che nel processo amministrativo non è precluso allo stesso giudice di appello, in considerazione dell’effetto devolutivo del relativo giudizio, di statuire comunque sulle spese della causa di primo grado anche nell’ipotesi che la relativa statuizione sia stata omessa

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 8 giugno 2017, n. 2764

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2524 del 2016, proposto da:

Gi. An. Vi. Mo., rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. An. Vi. Mo., domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Consiglio Di Stato in Roma, piazza (…);

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I QUA n. 14415/2015, resa tra le parti, concernente statuizione sulle spese del giudizio relativo all’ottemperanza decreto corte d’appello di Roma emesso su procedimento n. 53335/2009 – pagamento somme equa riparazione (legge Pinto)

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2017 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati G.A. Vi. Mo.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La parte oggi appellante con ricorso per ottemperanza ha chiesto al Tribunale di ordinare all’Amministrazione di eseguire il provvedimento del Giudice civile col quale le era stato riconosciuto l’importo per spese legali in una procedura relativa all’indennizzo previsto dalla legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto) per la violazione dei termini di ragionevole durata del processo.

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha accolto il ricorso ordinando all’Amministrazione di procedere al pagamento ma non ha provveduto a liquidare le spese del giudizio di primo grado.

La sentenza è impugnata con l’appello all’esame dalla parte originariamente ricorrente la quale lamenta da un lato l’omessa pronuncia del TAR riguardo alle spese; dall’altro, in via sostanziale, l’inesistenza, e comunque la omessa indicazione da parte del TAR, di quelle specifiche ragioni (assoluta novità della questione, mutamenti giurisprudenziali etc.) che ai sensi dell’art. 92 c.p.c., richiamato dall’art. 26 c.p.a., avrebbero potuto giustificare la compensazione delle spese di giudizio tra le Parti.

L’appello è ovviamente fondato nella parte in cui denuncia l’omessa pronuncia da parte del TAR per quanto riguarda le spese del giudizio di primo grado.

In proposito la giurisprudenza di questo Consiglio ha da tempo chiarito

che, poiché dall’art. 88, c.p.a. non emerge che la mancata pronuncia sulle spese del giudizio da parte del giudice di primo grado costituisca un’invalidità assoluta della sentenza, non si deve provvedere al suo annullamento con rinvio della stessa ai sensi dell’art. 105, c.p.a..

Ne consegue che nel processo amministrativo non è precluso allo stesso giudice di appello, in considerazione dell’effetto devolutivo del relativo giudizio, di statuire comunque sulle spese della causa di primo grado anche nell’ipotesi che la relativa statuizione sia stata omessa. (cfr. IV Sez. n. 6626 del 2011).

Ciò premesso, nel merito il Collegio è dell’avviso che possa comunque essere disposta la compensazione delle spese del primo grado di giudizio tra le Parti.

Come è noto, in origine l’art. 92 secondo c.p.c. prevedeva – quale deroga al principio generale di cui all’art. 91 secondo cui le spese del giudizio seguono la soccombenza – la possibilità per il giudice di disporne la compensazione ove ricorressero giusti motivi.

Con la legge n. 263 del 2005 il comma in questione è stato riformulato nel modo seguente: “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.”.

Con la legge n. 69 del 2009 i giusti motivi furono sostituiti da ” altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.”.

Infine col DL n. 132 del 2014 la compensazione è stata ristretta al ” caso

di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.

Al riguardo la Giurisprudenza amministrativa del tutto maggioritaria (pur dando atto della tendenza legislativa a rendere recessiva l’ipotesi della compensazione) rimane attestata nel valorizzare la specialità del processo amministrativo, nel quale di volta in volta e a seconda dei casi possono venire in rilievo le finalità di pubblico interesse perseguite dall’Amministrazione e fra queste – soprattutto – la salvaguardia di ineludibili esigenze di bilancio.

Di qui la necessità di interpretare in modo ragionevole e costituzionalmente orientato precetti – quale quello di cui al ridetto art. 92 secondo comma c.p.c. – sviluppatisi in relazione al diverso archetipo del rito civile.

E’ questa la ragione per cui il Giudice amministrativo tuttora mantiene amplissimi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei motivi per far luogo alla detta compensazione ovvero per escluderla, con il solo limite che non può condannare, totalmente o parzialmente, alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, e avuto riguardo alla assoluta specificità della materia controversa, va disposta la compensazione delle spese relative al giudizio di primo grado.

Il rigetto della domanda di condanna, comportando la soccombenza sostanziale dell’appellante, impone (per reciproca soccombenza) la compensazione anche delle spese di questo grado del giudizio

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione ma dichiara compensate le spese del giudizio di primo grado.

Spese del grado d’appello compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi – Presidente, Estensore

Fabio Taormina – Consigliere

Oberdan Forlenza – Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere

Giuseppe Castiglia – Consigliere

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