Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 8 agosto 2016, n. 3536

Gli atti ed i provvedimenti della P.A., essendo espressione attuale dell’esercizio di poteri rivolti al soddisfacimento di pubblici interessi, devono uniformarsi alle norme giuridiche vigenti nel momento in cui son posti in essere, per quanto attiene sia ai requisiti di forma e procedimento, sia al contenuto sostanziale delle statuizioni, stante l’immediata operatività delle norme di diritto pubblico

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 8 agosto 2016, n. 3536

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 9384/2015 RG, proposto dalla Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ti. Te. Co. e Ma. To., con domicilio eletto in Roma, via (…), presso la sede della Delegazione regionale;
contro
la Ma. s.r.l., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fr. Ga. e Ma. Ch. Sc. e Gi. Me., con domicilio eletto in Roma, via (…);
nei confronti di
Comune di (omissis) (FG), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del TAR per la Puglia – Bari – sez. I, n. 791 del 27 maggio 2015, resa tra le parti e concernente il rilascio dell’A.U. relativa alla costruzione ed all’esercizio di un impianto, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della sola Società intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del 31 marzo 2016 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, gli avvocati Co. e Me.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. – Con istanza del 30 marzo 2007, la Da. Wi. s.r.l. chiese alla Regione Puglia il rilascio della autorizzazione unica ex art. 12, c. 3 del Dlg 29 dicembre 2003 n. 327 per realizzare un parco eolico nel territorio comunale di (omissis) (FG), loc. (omissis), con contestuale richiesta di screening ai fini VIA ex art. 16 della l. reg. Pug. 12 aprile 2001 n. 11.
La Regione formulò due richieste d’integrazione documentale, cui rispose l’indicata Società il 16 maggio ed il 7 dicembre 2007. Ma la Regione restò inerte e non concluse il procedimento principale in questione ed il sub-procedimento di screening. Sicché la Ma. s.r.l., corrente in Roma e nel frattempo subentrata alla Da. Wi. s.r.l., adì il TAR Bari a seguito di siffatto silenzio.
Il TAR, con sentenza n. 84 del 29 gennaio 2009, passata in giudicato, accolse tal ricorso ed assegnò alla Regione il termine di gg. 60 per provvedere sull’istanza di AU.
2. – Riattivati i procedimenti, con determinazione dirigenziale n. 118 dell’11 marzo 2009, la Regione assoggettò a VIA 9 dei 16 aerogeneratori di progetto, escludendone i restanti 7. Di questi, però, solo 2 di essi furono dichiarati ammissibili, mentre gli altri 5 furono estromessi, per non aver rispettato il c.d. parametro di controllo di cui all’art. 14 del regol. reg. 4 ottobre 2006 n. 16. Contro di esso e tal statuizione, insorsero entrambe le indicate Società avanti al TAR Bari, col ricorso n. 831/2009 RG.
Il TAR Bari, con sentenza n. 1332 del 15 settembre 2011, accolse la pretesa attorea sotto il profilo dell’illegittima soggezione del progetto a VIA, disposta a seguito non d’un concreto accertamento di compatibilità ambientale, bensì d’una meccanica applicazione dei divieti generali posti sì dall’art. 14 del regol. n. 16/2006, ma nel frattempo caducato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 344 del 26 novembre 2010.
La Ma. s.r.l. propose appello contro detta sentenza, nella parte in cui essa limitò l’esonero dalla procedura di VIA dei soli 2 aerogeneratori, anziché di tutti quelli a suo tempo ritenuti idonei sotto il profilo ambientale e questo Consiglio (sez. V), con sentenza n. 5198 del 3 ottobre 2012, in questi termini lo ha accolto.
3. – Ripreso il procedimento e dopo altre vicissitudini, con determina dirigenziale n. 299 del 13 dicembre 2012 la Regione ha confermato l’idoneità dei 7 aerogeneratori di cui alla determina n. 118/2009, assoggettando a VIA i restanti 9.
Nondimeno, con nota prot. n. 10158 del 17 dicembre 2013, la Regione ha comunicato alla Società Ma. il preavviso di rigetto dell’AU perché: I) – nella specie, versandosi in un procedimento in corso al 1° gennaio 2011 sprovvisto dei prescritti pareri ambientali, si applica la sopravvenuta DGR n. 3029 del 30 dicembre 2010; II) – pertanto, si sarebbe dovuta integrare l’istanza stessa, entro il 1° aprile 2011 ed a pena d’improcedibilità, con la documentazione di cui all’art. 7.2, salvo motivata proroga per non oltre ulteriori trenta giorni; III) – detta Società non ha dimostrato d’aver proposto domanda di VIA all’Autorità competente ai sensi dell’art. 23 e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, né d’aver presentato la documentazione bancaria già chiesta con la nota n. 4326 del 22 marzo 2010.
Nonostante le osservazioni di detta Società, con nota prot. n. 1349 del 25 febbraio 2014 la Regione, pur prendendo atto che l’AU sarebbe stata limitata ai soli 7 aerogeneratori compatibili, ha ribadito comunque l’applicabilità al procedimento in questione della DGR 3029/2010, nonché la necessità della documentazione bancaria a suo tempo richiesta, donde il rigetto dell’istanza di AU.
4. – Avverso le due note citate e, ove occorra, la DGR 3029/2010, detta Società è di nuovo insorta avanti al TAR Bari, con il ricorso n. 551/2014 RG, deducendone l’illegittimità per complessivi dieci articolati mezzi di gravame, a loro volta raggruppati in tre categorie, relative all’inapplicabilità di detta DGR al caso in esame, all’indebito rigetto in sé dell’AU e, rispettivamente, al contrasto tra la disciplina regionale e le norme statali, costituzionali e comunitarie.
4.1. Nelle more di quel giudizio e stante l’accoglimento della domanda cautelare di detta Società anche in appello, la Regione ha indetto una conferenza di servizi per il 9 settembre 2014, in esito alla quale è proseguito tra le parti un dialogo istituzionale fino alla sospensione dei termini, disposta il 20 marzo 2015, dei termini del procedimento, in attesa dei pareri definitivi del Servizio regionale Assetto del territorio e del Gestore della rete.
4.2. L’adito TAR, con sentenza n. 791 del 27 maggio 2015, ha accolto tal ricorso, avendo ritenuto doversi applicare al procedimento in esame la previgente disciplina (DGR n. 35 del 23 gennaio 2007) e non la DGR 3029/2010 in quanto, alla data d’entrata in vigore di essa (1° gennaio 2011):
a) – era stata realizzata già la soluzione di connessione alla rete elettrica nazionale (cfr. lett. D della nota regionale del 7 dicembre 2007) di cui al punto 2.2, lett. m) della stessa delibera n. 3029;
b) – sussistevano i pareri ambientali prescritti, ossia la determina n. 118/ 2009, per i 7 aerogeneratori oggetto di AU;
c) – il procedimento non era quindi allo stato embrionale, ma già ben definito secondo le regole della precedente DGR n. 35/2007.
4.3. Appella quindi la Regione Puglia, con il ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità della sentenza n. 791/2015 perché:
a) – non è vera la sussistenza della soluzione di connessione, non potendosi confondere il relativo preventivo (cioè la prima delibazione, da parte del Gestore della rete, della domanda di connessione, al quale deve aderire il richiedente entro 45 gg.) con la traduzione di esso, come formulato ed accettato, nel progetto dell’impianto produttore e delle opere di sua connessione alla rete (sui quali il Gestore esprime il parere ai fini dell’AU);
b) – neppure è vera la presenza dei prescritti pareri, che non sono solo quelli di compatibilità ambientale (come la VIA), ma riguardano pure gli aspetti di protezione idrica, florofaunistica e paesaggistica anche per i collegamenti degli aerogeneratori alla rete elettrica nazionale;
c) – non può dirsi iniziata l’istruttoria per l’AU in assenza del progetto di connessione dell’impianto FER a tale rete;
d) – non è vera l’esistenza delle referenze bancarie per l’impianto de quo, riguardando esse gli impianti dell’appellata nelle località (omissis) in (omissis) e quello nel territorio comunale di (omissis) (FG).
Resiste in giudizio la sola Società appellata, che conclude per il rigetto dell’appello e fa riemergere pure gli altri motivi non esaminati dal TAR.
Alla pubblica udienza del 31 marzo 2016, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.
5. – L’appello della Regione è fondato, pur se nei sensi e nei limiti qui di seguito indicati, ma una duplice premessa appare opportuna.
Per un verso, la procedura di connessione d’un impianto FER d’energia elettrica alla rete nazionale consta di taluni, ineludibili passaggi tecnici, cui non restano indifferenti, nella Regione Puglia, né il procedimento di AU, né il relativo contenuto. Una volta proposta l’istanza di connessione di siffatto impianto, l’unità di Connessione ha novanta giorni per elaborare il preventivo da sottoporre al soggetto richiedente. Il preventivo contiene, tra l’altro e per quel che qui interessa, l’esito della verifica tecnica sull’impatto della potenza in immissione richiesta sulla RTN, la STMG (sui tempi e costi di realizzazione degli impianti di rete e degli eventuali interventi sulla RTN esistente ai fini della connessione) e l’elenco degli adempimenti necessari per l’autorizzazione dell’impianto di rete. Una volta che tal preventivo sia accettato dal richiedente, questi può pure elaborare direttamente il progetto per gli impianti di rete da realizzare, che va poi sottoposto a Te. s.p.a. per il benestare tecnico, tanto più necessario nel caso d’un procedimento di AU ex Dlg387/2003.
Per altro verso, questo essendo l’oggetto del contendere, l’art. 7.2 della DGR n. 3029/2010, la quale di regola s’applica ai procedimento di AU, ai sensi dell’art. 12, c. 10 del Dlg 387/2010, in corso alla data di sua entra in vigore, fa salva l’ultrattività della previgente disciplina, solo se il procedimento sia riferito a “… progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 2.2, lettera m…”. A sua volta, il precedente art. 2.2, lett. m) prevede che all’istanza di AU sia allegato pure il “… preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica… esplicitamente accettato dal proponente… (cui)… sono allegati gli elaborati necessari all’autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti o validati dal gestore di rete… (ed essi)… sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione…”.
6. – Ciò posto, il TAR afferma la sicura applicabilità del regime previgente alla DGR n. 3029/2010, ai fini del rilascio dell’AU per i sette aerogeneratori su cui s’è soffermato l’interesse della Società appellata, anzitutto perché alla data d’entrata in vigore della stessa DGR (1° gennaio 2011) era già stata accettata (21 aprile 2009) la soluzione di connessione dell’impianto eolico alla rete elettrica.
Ora, è certo vero che tal argomento non ha formato oggetto dell’impugnato (in primo grado) rigetto dell’istanza d’AU, il quale s’è soffermato solo sull’assenza, in capo all’appellata, di tutti i prescritti pareri ambientali.
Tralasciando per un momento quest’ultimo aspetto, dedotto nel secondo motivo di appello, è lo stesso TAR ad introdurre (pag. 7 della sentenza) la questione della connessione, in base al § D) della nota di Da. Wi. s.r.l. (dante causa dell’appellata) in data 7 dicembre 2007. In allegato a quella missiva, fu prodotta, ad integrazione dell’originaria istanza di AU, la certificazione di Te. s.p.a. attestante l’assegnazione del punto di connessione alla rete elettrica, con le relative modalità di collegamento. A ben vedere, però, la nota di Da. Wi. s.r.l. del 31 maggio 2007 si riferì sì all’accettazione della STMG indicatale da Te. s.p.a., ma con riguardo all’impianto eolico (c.i. 07002564) di cui all’originaria istanza del 30 marzo 2007. Si trattò, quindi ed a tutto concedere, di una mera adesione al preventivo di connessione, racchiuso nella STMG, relativo ad un impianto di natura diversa da quello costituito dai soli e testé citati sette aerogeneratori non assoggettati a VIA, di cui al presente contenzioso.
Né basta: pure la nota della Ma. s.r.l. in data 21 aprile 2009, con cui essa rispose alla nuova STMG resa da Te. s.p.a. il precedente 24 marzo, non fece che aderire al preventivo propostole dal Gestore, che non è la soluzione di connessione indicata nell’art. 2.2, lett. m) della delibera n. 3029.
Senza necessità di articolate ricostruzioni ermeneutiche, bastano tre considerazioni per condividere il primo mezzo d’appello. In primo luogo, nella procedura di connessione v’è un’insopprimibile differenza tra preventivo, adesione ad esso e soluzione di connessione, racchiusa in un progetto non solo prodotto al Gestore della rete, ma pure da esso validato e che definisce l’impianto di rete da realizzare in concreto. Inoltre, dalla serena lettura dell’art. 2.2, lett. m) della DGR n. 3029/2010 ben si evince che non basta la mera accettazione del preventivo, ma occorre il progetto, presentato e validato, per la connessione, solo in tal caso scattando il presupposto del regime transitorio di cui al successivo art. 7.2, ossia i “… progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 2.2, lettera m…”. Infine, dimostrazione che, nella specie, si versa(va) in un caso d’istruttoria embrionale si verifica leggendo la nota di Te. s.p.a. del 5 settembre 2014, mai impugnata, da cui s’evince che l’appellata le ha trasmesso il progetto delle opere di connessione il 29 ottobre 2013, che Te. le ha chiesto altri documenti l’11 luglio 2014 e che detta Società glieli ha inviati i successivi 23 luglio e 19 agosto. Sicché a quelle date, non v’era ancora un vero progetto validato da parte di quest’ultimo, come d’altronde non vi fu neppure alla conferenza di servizi del 29 aprile 2010, come s’evince dal fax della Te. s.p.a. n. 5167 del precedente giorno 22.
Alle obiezioni al riguardo espresse dall’appellata è agevole rispondere precisando che:
a) – sono ai predetti fini irrilevanti sia l’acquisto, da parte sua, del terreno su cui realizzare della parte di SSE di sua spettanza, sia la nota di Te. s.p.a. del 22 aprile 2010, afferente ad altro impianto eolico e della quale il Collegio non ha tenuto conto;
b) – non è vero che la nota della Te. s.p.a. del 5 settembre 2014 non abbia espresso un parere negativo, ché, anzi, questo è manifestato a chiare lettere proprio nell’ambito del procedimento di AU;
c) – la scelta della P.A. procedente, in data 20 marzo 2015, di sospendere per 180 gg. il procedimento autorizzativo, in attesa del giudizio del Gestore sui citati documenti, è e resta una determinazione autonoma e discrezionale che nulla aggiunge o toglie ai profili fin qui esaminati.
7. – Neppure sussiste la completezza dei pareri ambientali prescritti, cui si riferisce il medesimo art. 7.2 per giustificare l’ultrattività della previgente disciplina.
Invero, non è esatto dire che i sette aerogeneratori in argomento abbiano superato positivamente il vaglio della VIA, giacché essi son stati ritenuti neutri sotto tal profilo. Sicché, a tutto concedere, un tal evento non è in grado di per sé solo d’assorbire gli aspetti (e le criticità) di tutela idrogeologica, florofaunistica e paesaggistica non solo di essi in quanto tali, ma tutte le opere di connessione loro afferenti. Né è comunque corretto dire, certo non alla luce dell’art. 12, c. 4 del Dlg 387/2003 e del DM 10 settembre 2010, che la VIA favorevole assorba ogn’altro tipo di valutazione paesaggistica, sismica, idrogeologica o sulle emissioni. Al più un tal effetto può derivare solo dal rilascio dell’AU, onde, fin quando ciò non accada, tutti i pareri, indicativamente enumerati nell’All. 1) al citato DM e diversi dalla VIA (per la quale, come s’è visto, c’è un apposito sub-procedimento ma che anch’essa confluisce in AU), devono esser resi in conferenza di servizi o con atti separati. Ebbene, ai fini del citato art. 7.2, l’accesso del procedimento di AU al regime transitorio colà previsto in tanto sarebbe potuto esser compiuto, in quanto i predetti pareri fossero stati resi, almeno per la più parte, prima dell’entrata in vigore della DGR n. 3029, il che non è stato, donde la natura effettivamente ancora embrionale del procedimento a quella data e, dunque, l’accoglimento anche del terzo motivo.
Sulla scorta di tali dati, restano assorbite le doglianze di primo grado, qui riproposta dall’appellata, (sub B.I), BII) e B.III) della memoria difensiva depositata il 7 dicembre 2015) in quanto, assodata ormai la sicura applicabilità della DGR 3029/2010 al caso in esame, l’integrazione documentale, richiesta fin dal 2010 e formulata in via ultimativa col preavviso di rigetto, era non solo opportuna, ma doverosa (eccezion fatta per le referenze bancaria, di cui si dirà infra), senz’uopo dell’ulteriore termine di grazia.
È solo da osservare che l’appellata, la quale si duole del “ritardo” nel rilascio dell’AU, ancora nel 2013 non aveva presentato al Gestore il progetto di connessione alla rete nazionale, come se tal elemento fosse irrilevante per autorizzare un impianto FER.
Ed è anche da soggiungere che, al di là dell’errore sulle predette referenze, il preavviso ex art. 10-bis ben è potuto esser la sedes materiae più che per richiedere la documentazione all’appellata, per farle constare le relative manchevolezze. Dal che l’irrilevanza d’ogni richiamo al termine per una ulteriore integrazione documentale indicato nel citato DM 10 settembre 2010, in quanto il preavviso di rigetto ha appunto fatto rimarcare l’impossibilità di condurre un’istruttoria incompleta e definire un procedimento non adeguatosi alla DGR n. 3029/2010. Non è chi non veda come, mancando gli atti pareri prescritti e non essendovi stato un adeguamento spontaneo alle nuove regole, non soltanto non era più possibile applicare al procedimento la previgente DGR n. 35 del 27 gennaio 2007, ma neppure sarebbe stato corretto far riferimento all’improcedibilità di cui all’art. 7.3 della delibera n. 3029. Infatti, la facoltà d’integrazione documentale si sarebbe potuta esercitare solo fino al 1° aprile 2011, mentre l’inutile decorso di tal termine, unito all’incompletezza dell’istruttoria, ha dimostrato la necessità, per la certezza dei rapporti giuridici, della definizione d’un procedimento inutilmente ancora aperto.
8. – Non è invece da accogliere il quarto motivo d’appello sull’assenza delle referenze bancarie per l’impianto de quo, il quale reca il n. cod. E/221/2007, come s’evince dalla nota regionale prot. n. 8220 del 26 maggio 2010, con allegato il verbale della citata conferenza di servizi (cfr. produz. di I grado del 2 aprile 2015).
Contrariamente a quanto dice l’appellante, il predetto impianto non recava il n. cod. E/130/2007, forse frutto d’un lapsus calami derivante dalla circostanza che l’appellata aveva in (omissis) pure l’impianto sito in loc. (omissis). Per vero, in esito alla predetta conferenza di servizi, il RUP invitò l’appellata sia a definire il progetto di connessione alla rete elettrica in base alle indicazioni di Te. s.p.a., sia a produrre le referenze bancarie anche per l’impianto de quo. Ma sotto quest’ultimo aspetto, l’appellata poi vi provvide, come per gli impianti aventi i nn. E/127/2007 ed E/132/2007, depositando i richiesti documenti bancari con la nota in data 25 gennaio 2011 (doc. nn. 17, allegato al ricorso di I grado, e 17-bis, produz. del 2 aprile 2015).
9. – L’accoglimento in parte qua del ricorso in epigrafe implica la disamina dei motivi di I grado non esaminati e qui espressamente e ritualmente riproposti ai sensi dell’art. 101, c. 2, c.p.a.
9.1. È manifestamente infondata la deduzione sub A.I), circa la pretesa violazione del giudicato di cui alla sentenza del TAR n. 84/2009. Invero, nel termine di sessanta giorni previsto dalla notifica di tal decisum intervenne la determina n. 118/2009, con cui la Regione fissò le sue statuizioni sull’istanza di AU. La Regione provvide così sia sullo screening, sia sull’avvio del sub-procedimento di VIA, i cui tempi di definizione, com’è noto ed ai sensi dell’art. 12, c. 4, ult. per., non sono compresi nel termine di conclusione del procedimento di AU. Inoltre, dopo il giudicato scaturente dalla sentenza di questo Consiglio n. 5198/2012, la Regione ha ripreso il procedimento di AU stesso in virtù della determina n. 299/2012, ribadendo altresì la soggezione a VIA degli altri nove aerogeneratori diversi da quelli coperti dal giudicato, senza che l’appellata abbia avuto alcunché da obiettare. Tanto non volendo considerare pure quanto scritto dalla Regione nel preavviso di rigetto, ossia che il termine di 180 gg. per la conclusione del procedimento sarebbe potuto decorrere solo dal completamento dell’istruttoria e che comunque tal preavviso per legge lo ha interrotto e ne ha fatto decorrere uno nuovo dal deposito delle osservazioni.
9.2. Parimenti privo di pregio è il motivo sub B.V), sulla violazione dei poteri del RUP ex art. 6 della l. 7 agosto 1990 n. 241 e sullo sviamento. Se è pur vera la circostanza che detto preavviso è stato sottoscritto dal RUP, lo stesso è stato firmato anche dal dirigente dell’ufficio dott. Gi., che ha così conosciuto e condiviso ab origine l’avviso del RUP. E, nel firmare pure il diniego di AU, egli ha pienamente fatto propri, come capo dell’unità organizzativa emanante, la preparazione, il contenuto ed il dispositivo della statuizione conclusiva, senz’uopo di ulteriori e defatiganti atti o relazioni interne sullo stato d’un procedimento già descritto nel preavviso.
9.3. Non a diversa conclusione deve il Collegio pervenire con riguardo ai motivi sub C).
In particolare, quanto al motivo C.I) e fermi gli effetti dei pregressi giudicati tra le parti, l’art. 7.3 della DGR n. 3029/2010 va interpretato alla luce dei principi di semplificazione procedimentale enunciati dalla normativa UE e sottesi all’art. 12 del Dlg 387/2003. Ciò vuol dire che la ripresa del procedimento di AU, quantunque disciplinato ormai dalla stessa delibera n. 3029, non onera certo il richiedente a ripresentare tutti i documenti già in possesso della P.A. procedente. Unica, ovvia eccezione si può se del caso verificare, solo se questi ultimi non siano divenuti di per sé obsoleti, ma di ciò è la P.A. procedente che deve darne acconcia e ragionevole contezza, donde la non necessità di disapplicare tal disposizione ovvero di dichiararla illegittima.
Non s’appalesa perspicuo il contenuto del motivo C.II), tranne che il contrasto della delibera n. 3029 con l’art. 2 della l. 241/1990, sull’obbligo di concludere il procedimento in modo espresso e motivato, non si voglia riferire alla regola, transitoria, di quell’improcedibilità ex art. 7.3 che altrove l’appellata ha invocato a suo favore. Se è così, la deduzione è smentita proprio dal diniego espresso di AU di cui trattasi, mentre sul dedotto divieto di non aggravamento, che peraltro non è assoluto in base all’art. 1, c. 2 della legge n. 241, vale quanto testé detto sul citato art. 7.3.
Infine, quanto al motivo C.III), dice l’appellata che nessuna norma primaria pone un termine di decadenza nella gestione del procedimento di AU, per cui neppure l’art. 7.2 della DGR 3029/2010 potrebbe farlo.
La deduzione non convince, perché si tratta d’una norma transitoria che deroga al noto principio “tempus regit actum” nel procedimento amministrativo. La corretta applicazione di esso comporta che la P.A. procedente debba considerare pure le modifiche normative intervenute durante il procedimento stesso e giammai che l’assetto normativo si sia cristallizzato in via definitiva alla data dell’atto che v’ha dato avvio (arg. ex Cons. St., IV, 13 aprile 2016 n. 1450). Invero, in base a siffatto principio, gli atti ed i provvedimenti della P.A., essendo espressione attuale dell’esercizio di poteri rivolti al soddisfacimento di pubblici interessi, devono uniformarsi alle norme giuridiche vigenti nel momento in cui son posti in essere, per quanto attiene sia ai requisiti di forma e procedimento, sia al contenuto sostanziale delle statuizioni, stante l’immediata operatività delle norme di diritto pubblico (cfr., per tutti, Cons. St., IV, 14 gennaio 2016 n. 83). Il che è come dire che, nella specie ed ove non vi fosse detta regola transitoria, la DGR 3029/2013 avrebbe trovato diretto ingresso, in base alla l.r. 31/2008, nel procedimento de quo perché ancora pendente.
Per contro, l’apposizione del termine di riassunzione, per godere del beneficio dell’ultrattività della previgente disciplina, non è che una ragionevole misura proporzionata a tal scopo ed idonea ad evitare proprio quell’aggravamento del procedimento, che l’appellata ha altrove e per altri motivi denunciato, ma che si verifica ove, per una qualunque ragione, il richiedente non vi abbia profittato.
10. – In definitiva, l’appello va accolto in parte e nei sensi fin qui visti ed il ricorso di primo grado dev’essere rigettato nelle parti ritenute infondate con la precisazione che gli atti impugnati non sono annullati.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come si evince dalla giurisprudenza costante: cfr., ex plurimis, Cass., II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, più di recente, id., V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
11. – La novità e la complessità delle questioni nonché la situazione di parziale reciproca soccombenza, consentono al Collegio, a mente del combinato disposto degli artt. 26, co. 1, c.p.a e 92, co. 2, c.p.c., di compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello (ricorso n. 9384/2015 RG in epigrafe), lo accoglie e per l’effetto, in riforma parziale della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 31 marzo 2016, con l’intervento dei sigg. Magistrati:
Vito Poli – Presidente
Fabio Taormina – Consigliere
Andrea Migliozzi – Consigliere
Silvestro Maria Russo – Consigliere, Estensore
Oberdan Forlenza – Consigliere

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