Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 7 giugno 2017, n. 2744

L’art. 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (che ha modificato l’art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 inserendo, dopo il comma 1, un comma 1-bis, che così recita: l’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni) ha portata e natura innovativa e non meramente interpretativa, sicché essa è priva di efficacia retroattiva; pertanto, nelle ipotesi di soppressione di sedi di servizio prima dell’entrata in vigore, al 1 gennaio 2013, dell’art. 1, comma 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha introdotto il comma 1-bis nell’art. 1, l. 29 marzo 2001, n. 86, spetta al personale militare l’indennità di trasferimento prevista dal comma 1 del medesimo articolo, a seguito del mutamento della sede di servizio dovuto a soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni), anche in presenza di clausole di gradimento (o istanze di scelta) della nuova sede, purché ricorrano gli ulteriori presupposti individuati dalla norma, ovvero una distanza fra la nuova e l’originaria sede di servizio superiore ai 10 chilometri e l’ubicazione in comuni differenti

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 7 giugno 2017, n. 2744

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale n. 889 del 2015, proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

contro

Di. Bi., rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Am. e Va. Be., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la LOMBARDIA – MILANO – SEZIONE IV n. 01494/2014, resa tra le parti, concernente il diniego di corresponsione dell’indennità di trasferimento;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor Di. Bi.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2017 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Ga. e l’avvocato Am.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.La presente controversia riguarda il ricorso proposto dal signor Bi. Di., finanziere scelto della Guardia di Finanza in servizio presso la Tenenza di (omissis), per ottenere:

a) l’annullamento del provvedimento del Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza con cui è stato rigettato, in data 13 dicembre 2010, il ricorso gerarchico presentato dallo stesso avverso la determinazione assunta in data 8 settembre 2010 dal Comando Regionale della Guardia di Finanza, la quale aveva disposto il trasferimento del militare “a domanda” dell’interessato dalla Tenenza di (omissis) alla Tenenza di (omissis), anziché il trasferimento d’autorità;

b) l’accertamento del diritto dell’interessato al trattamento economico di trasferimento, con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme dovute, oltre accessori di legge.

2. Il Tar per la Lombardia, sezione di Milano, con la sentenza n. 1494 del 6 giugno 2014 ha:

a) accolto il ricorso e, per l’effetto, annullato la determinazione impugnata;

b) condannato l’amministrazione di appartenenza al pagamento in favore del ricorrente dell’indennità di trasferimento, maggiorata degli interessi al saggio legale dalla data di maturazione del credito e sino all’effettivo pagamento;

c) compensato tra le parti le spese di lite.

3. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha impugnato la sentenza censurando il ragionamento seguito dal giudice di prime cure nella parte in cui ha applicato al caso di specie il disposto di cui all’art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, il quale prevede la spettanza di un’indennità per i trasferimenti d’autorità ad altra sede di servizio sita in comune diverso da quello di provenienza. A dire dell’appellante, infatti, tale specifica previsione non si attaglierebbe al caso di specie – il quale, dunque, resterebbe regolamentato dalla disciplina prevista per i trasferimenti a domanda e senza spettanza di alcun trattamento economico di favore – a motivo del fatto che, a seguito della revisione organizzativa del Comando regionale della Lombardia, che ha comportato, fra l’altro, la soppressione della Tenenza di (omissis) a decorrere dal 15 settembre 2010, è stata data ai militari ivi in servizio la possibilità di esprimere la propria preferenza per il trasferimento presso altre sedi disponibili, preferenza che andrebbe, dunque, correttamente interpretata quale istanza di trasferimento “a domanda” e non, invece, come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure, quale mera manifestazione di preferenza per una o più sedi tra quelle individuate, d’autorità, dall’amministrazione di appartenenza per il reimpiego del personale in servizio presso la sede soppressa.

4. Il signor Bi. si è costituito chiedendo il rigetto dell’appello perché infondato in fatto e in diritto, con il favore delle spese di lite.

5. Il Ministero appellante in data 6 marzo 2017 ha depositato una memoria in cui ha esposto le ragioni per le quali è sopravvenuta la carenza di interesse a coltivare l’impugnazione, e segnatamente il recente pronunciamento reso da questo Consiglio di Stato in sede di Adunanza Plenaria n. 1/2016.

6. All’udienza pubblica del 20 aprile 2017 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

7. La citata Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato (a soluzione della controversia concernente la spettanza o meno dell’indennità di trasferimento al militare che, dovendo necessariamente mutare di sede a seguito della soppressione del reparto di appartenenza, abbia, con il consenso dell’amministrazione, manifestato una preferenza per la nuova sede di destinazione e tale preferenza sia stata accolta dall’amministrazione medesima) ha ritenuto che l’art. 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (che ha modificato l’art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 inserendo, dopo il comma 1, un comma 1-bis, che così recita: “L’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”) ha portata e natura innovativa e non meramente interpretativa, sicché essa è priva di efficacia retroattiva. Pertanto, nelle ipotesi, come il caso di specie, di soppressione di sedi di servizio prima dell’entrata in vigore (al 1° gennaio 2013) dell’art. 1, comma 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228 – che ha introdotto il comma 1-bis nell’art. 1, l. 29 marzo 2001, n. 86 – “spetta al personale militare l’indennità di trasferimento prevista dal comma 1 del medesimo articolo, a seguito del mutamento della sede di servizio dovuto a soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni), anche in presenza di clausole di gradimento (o istanze di scelta) della nuova sede, purché ricorrano gli ulteriori presupposti individuati dalla norma, ovvero una distanza fra la nuova e l’originaria sede di servizio superiore ai 10 chilometri e l’ubicazione in comuni differenti”.

8. Il Collegio, pertanto, non può che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione manifestata da parte dell’appellante ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. a seguito del pronunciamento nomofilattico di questo Consiglio di Stato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 99 c.p.a.

9. Le spese di lite del presente grado possono essere equitativamente compensate in ragione dell’esito della lite e della mancata opposizione della parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Troiano – Presidente

Fabio Taormina – Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere

Carlo Schilardi – Consigliere

Daniela Di Carlo – Consigliere, Estensore

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