CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE IV
SENTENZA 4 dicembre 2015, n.5530
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9428 del 2015, proposto da:
Comune di Nave, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso Paolo Rolfo in Roma, Via Appia Nuova 96;
contro
Giacomini Riccardo Titolare dell’Impresa Edile Giacomini Riccardo, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Baratti, Giorgio Allocca, con domicilio eletto presso Giorgio Allocca in Roma, Via G. Nicotera, 29;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n. 01093/2015, della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n. 00492/2015, resa tra le parti, concernente rideterminazione indennità dovuta a seguito acquisizione area
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Giacomini Riccardo Titolare dell’Impresa Edile Giacomini Riccardo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 il Cons. Francesco Mele e uditi per le parti gli avvocati Rolfo, per delega di Bezzi, e Allocca;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuta, con valenza assorbente, la fondatezza del primo motivo di appello con il quale viene dedotta l’erroneità delle sentenze impugnate per avere affermato (e, di conseguenza, essersi pronunciate nel merito) la giurisdizione del giudice amministrativo in materia;
Rilevato che la controversia instaurata dal signor Giacomini attiene esclusivamente alla quantificazione dell’importo dovutogli in applicazione dell’articolo 42 bis del DPR n. 327/2001, non venendo in contestazione l’utilizzo, da parte dell’Amministrazione, di tale strumento né la legittimità dello stesso in relazione alla sussistenza dei presupposti normativamente previsti per la emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante;
Evidenziato in proposito che la Corte regolatrice della giurisdizione (Cass. S.U., 29-10-2015 n. 22096) si è pronunciata nel senso della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario;
Rilevato, invero, che le Sezioni Unite hanno affermato “ che, in definitiva – alla luce di tutte le considerazioni che precedono e, in particolare, di quelle svolte dalla Corte Costituzionale con la…sentenza n. 71 del 2015- può affermarsi che, nella fattispecie delineata dal DPR n. 327/2001, art. 42 bis, l’illecita o l’illegittima utilizzazione di un bene immobile da parte dell’Amministrazione per scopi di interesse pubblico costituisce soltanto il presupposto indispensabile, unitamente alle altre specifiche condizioni previste da tale articolo per l’adozione – si noti : nell’ambito di un ..apposito procedimento espropriativo, del tutto autonomo rispetto alla precedente attività della stessa amministrazione … – del peculiare provvedimento di acquisizione ivi previsto (presupposto da indicare puntualmente nella motivazione di tale provvedimento…), con la conseguenza che , ove detto autonomo, speciale ed eccezionale procedimento espropriativo sia stato legittimamente promosso, attuato e concluso, l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, in quanto previsto dal legislatore per la perdita della proprietà del predetto bene immobile, non può che conferire all’indennizzo medesimo natura non già risarcitoria ma indennitaria, con l’ulteriore corollario che le controversie aventi ad oggetto la domanda di determinazione o di corresponsione dell’indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa sono attribuite alla giurisdizione del Giudice ordinario”;
Considerato che recentemente anche la Sezione si è espressa nel senso della giurisdizione dell’A.G.O (sent. n. 4777 del 19-10-2015);
Ritenuto per tutto quanto sopra che l’appello debba essere accolto e, per l’effetto, in riforma delle impugnate sentenze , debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a decidere della instaurata controversia per appartenere la giurisdizione al Giudice ordinario, dinanzi al quale il processo può essere riproposto, nei termini e con gli effetti di cui all’articolo 11 c.p.a.;
Ritenuto che le spese del doppio grado di giudizio possano essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alle oscillazioni giurisprudenziali sul punto solo recentemente superate dall’intervento delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma delle gravate sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia n. 492/2015 e n. 1093/2015, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la stessa al Giudice ordinario, dinanzi al quale il processo può essere riproposto, nei termini e con gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese del doppio grado compensate.
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