Consiglio di Stato
sezione IV
sentenza 29 maggio 2015, n. 2692
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUARTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1814 del 2013, proposto da:
Pa.Ca., rappresentato e difeso dall’avv. Gi.Ma., con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Consiglio di Stato, in Roma, (…);
contro
Comune di Bagnara Calabra, in persona del Sindaco p.t.;
per l’ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. IV n. 04808/2012, resa tra le parti, concernente occupazione e appropriazione di terreno – risarcimento danni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2015 il Cons. Nicola Russo; per le parti nessuno è presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. Pa.Ca., in qualità di procuratore generale del padre, Do.Ca., proponeva ricorso innanzi al T.A.R. Calabria, sede di Reggio Calabria per il risarcimento del danno conseguente all’occupazione ed alla successiva appropriazione, da parte del Comune di Bagnara Calabra, di due lotti di terreno irreversibilmente trasformati senza la previa emanazione di un decreto di esproprio.
Con sentenza n. 7 del 13 gennaio 2010, il T.A.R. Calabria condannava l’Amministrazione al pagamento di euro 93.163,81.
La decisione veniva impugnata dinanzi a questa Sezione del Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 4808 dell’11 settembre 2012, in riforma della decisione del Tribunale territoriale, attribuiva al Comune la facoltà di esperire in via autonoma il procedimento di cui all’art. 42-bis T.U. n. 327 del 2001 e, in ogni caso, di provvedere in dipendenza delle fondate ragioni risarcitorie del sig. Ca. A tal fine, la Sezione attribuiva all’Amministrazione un termine di novanta giorni per sottoporre alla controparte una proposta di accordo, ai sensi dell’art. 42-bis T.U. n. 327 del 2001, al fine di acquisire non retroattivamente al patrimonio indisponibile del Comune, il terreno di proprietà del sig. Ca., con corresponsione di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito. Nel provvedimento di acquisizione si sarebbe indicata la liquidazione delle voci di indennizzo, disponendone il relativo pagamento entro un termine non superiore ai centoventi giorni.
Il sig. Pa.Ca., dopo aver constatato dapprima l’inerzia e, successivamente, la sostanziale inesecuzione del dictum giudiziale da parte del Comune, proponeva ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., in proprio e quale procuratore generale degli aventi causa del sig. Do.Ca.
La Sezione, con sentenza n. 5567 del 22 novembre 2013, in accoglimento delle pretese ricorrenti, nominava il Commissario ad acta, individuandolo nel Provveditorato alle Opere Pubbliche della Calabria: ad esso veniva assegnato il compito di dare attuazione alle statuizioni contenute nella sentenza n. 4808 entro il termine di centottanta giorni “autorizzandolo ad adottare ogni misura conforme al giudicato che si appalesi in concreto idonea a garantire alla parte ricorrente il conseguimento effettivo del bene della vita di cui è stato riconosciuto titolare […] e svincolandolo, altresì, dall’esigenza di rispettare i vincoli procedurali ordinari dell’azione amministrativa anche con riguardo alla disciplina che regola l’emissione dei mandati di pagamento”.
Con provvedimento prot. n. 30289 del 31 dicembre 2013, il Provveditorato individuava nell’Avv. Roberto Colosimo il funzionario incaricato di ricoprire il ruolo di Commissario ad acta nel procedimento in esame.
Il Commissario ad acta, con nota del 5 dicembre 2014 comunicava che fra le parti era intervenuto atto transattivo sottoscritto il 13 marzo 2014, il cui contenuto era stato richiamato nella delibera n. 1 del 14 marzo 2014: conseguentemente, il Comune corrispondeva il saldo vantato dai sig.ri Ca. con mandato di pagamento n. 1466 del 29 ottobre 2014, per l’ammontare di euro 48.439,38.
In attesa della registrazione e della trascrizione dell’atto di transazione nonché del deposito della relazione finale del Commissario, la Sezione, con ordinanza n. 6119 del 12 dicembre 2014, rinviava la causa all’odierna camera di consiglio, onde consentire gli adempimenti indicati.
In seguito al rinvio della causa, il Commissario trasmetteva:
1) la dichiarazione del sig. Pa.Ca. con la quale rilasciava quietanza liberatoria in favore del Comune, avendo ricevuto la complessiva somma di euro 180.000,00, di cui: euro 164.563,00 a saldo di ogni spettanza comunque dovuta in dipendenza dell’espropriazione; 15.437,00 per relative ritenute di acconto; 6.978,00 per il rimborso delle spese legali;
2) il provvedimento n. 3258 del’11 marzo 2015 con cui si disponeva l’acquisizione non retroattiva delle aree oggetto della procedura in favore del Comune e si autorizzava il responsabile dell’U.T.C. di Bagnara Calabra ad effettuare in favore del patrimonio indisponibile la trascrizione delle aree con effetto successivo all’emissione del provvedimento e la registrazione dello stesso provvedimento, ponendo a carico del bilancio comunale le relative spese.
Preso atto dell’esito positivo dell’accordo transattivo concluso fra le parti in causa, ritiene la Sezione di poter disporre la liquidazione del compenso spettante al Commissario, in relazione alla attività concretamente svolta in esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 4808 del 2012 e dell’incarico conferito con la sentenza n. 5567 del 2013.
Presupposto per la liquidazione del compenso spettante al Commissario è, infatti, l’espletamento diligente, puntuale ed integrale – nella specie avvenuto – dell’incarico svolto nell’ambito dei parametri di legittimità segnati dalla sentenza ottemperanda e con la diligenza segnata da una accurata e convincente, o quanto meno verosimile e plausibile, lettura ed attuazione della stessa sentenza.
Tenuto conto della complessità e delle modalità di assolvimento dell’incarico conferito, la Sezione ritiene equo liquidare il compenso spettante al Commissario nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza di cui in epigrafe, dà atto dell’assolvimento dell’incarico da parte del Commissario ad acta dott. Avv. Ro.Co. (nominato con provvedimento del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia – Calabria n. 30289 del 31 dicembre 2013) e della conseguente definizione della presente controversia tramite accordo transattivo concluso fra le parti in causa, disponendo la liquidazione del compenso spettante al Commissario ad acta medesimo nella misura complessiva di euro 4.000,00, ponendo il relativo onere a carico del Comune di Bagnara Calabra.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Numerico – Presidente
Nicola Russo – Consigliere, Estensore
Fabio Taormina – Consigliere
Diego Sabatino – Consigliere
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Depositata in Segreteria il 29 maggio 2015.
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