Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 29 luglio 2016, n. 3441

L’istituto delle astreintes non è applicabile al pagamento delle spese processuali, perché l’obbligazione che viene in causa trova il suo unico titolo nel provvedimento del G.O., diversamente da quanto avviene per l’equa riparazione, ed è assistita da un complesso di specifiche tutele, a garanzia dell’adempimento

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 29 luglio 2016, n. 3441

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 4544 del 2016, proposto da:
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via (…);
contro
Sa. Ve., rappresentato e difeso dall’avvocato Ro. Ca. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I BIS n. 05219/2016, resa tra le parti, concernente ottemperanza decreto Corte d’appello di Roma emesso su procedimento n. 50825/2014 – pagamento somme equa riparazione (legge Pinto)
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Sa. Ve.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2016 il Cons. Giuseppe Castiglia e udito per l’Amministrazione l’avv. dello Stato Pa.;
Sentite la stessa parte ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il signor Sa. Ve. ha adito il T.A.R. per il Lazio al fine di ottenere l’esecuzione di un decreto della Corte d’appello di Roma (procedimento n. 50825/2014 R.G.) che ha condannato il Ministero della giustizia – oltre che a corrispondere l’importo di euro 3.600,00 a titolo di equa riparazione (ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89), insieme con gli interessi – a pagare le spese di lite, con gli accessori di legge, in favore dell’avvocato Ro. Ca., dichiaratosi difensore antistatario.
2. Con sentenza 5 maggio 2016, n, 5219, il Tribunale regionale, sez. I bis, ha accolto il ricorso, condannando l’Amministrazione a dare esecuzione alla decisione e a pagare una somma di denaro a norma dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., a far data dalla comunicazione o notificazione della decisione, nonché nominando sin d’ora un commissario ad acta nel caso di persistente inerzia.
3. Il Ministero della giustizia ha interposto appello contro la sentenza, censurandola nella parte in cui lo ha condannato al pagamento delle penalità di mora anche per l’inottemperanza all’obbligo di corrispondere alla parte vittoriosa le spese legali.
4. Il Ministero ha anche chiesto la sospensione in parte qua dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
5. Il signor Verrillo si è costituito in giudizio aderendo all’appello e chiedendo che, per la parte non impugnata, sia dichiarato il passaggio in giudicato della decisione di primo grado.
6. Alla camera di consiglio del 28 luglio 2016, la domanda cautelare è stata chiamata e trattenuta in decisione.
7. Nella sussistenza dei requisiti di legge e avendone dato avviso all’Amministrazione, sola comparsa in camera di consiglio, il Collegio ritiene di poter definire l’incidente cautelare nel merito con una sentenza in forma semplificata a norma del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a.
8. Alla luce della giurisprudenza della Sezione, che si è occupata espressamente della questione [e alla quale si rinvia ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.], l’istituto delle astreintes non è applicabile al pagamento delle spese processuali, perché l’obbligazione che viene in causa trova il suo unico titolo nel provvedimento del G.O., diversamente da quanto avviene per l’equa riparazione, ed è assistita da un complesso di specifiche tutele, a garanzia dell’adempimento (cfr. sentenze 13 aprile 2016, n. 1442 e n. 1443; e già prima T.A.R. Lazio, sez. I bis, 5 maggio 2015, n. 6426).
9. L’appello, cui peraltro la controparte aderisce, è dunque fondato e va pertanto accolto, con conseguente riforma della sentenza gravata nella parte in cui ha disposto la condanna dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. in relazione alle spese di lite.
10. Il Collegio dà atto dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella rimanente parte, non impugnata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi esposti in motivazione; per l’effetto, riforma la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. in relazione alle spese di lite.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Andrea Migliozzi – Consigliere
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Oberdan Forlenza – Consigliere
Giuseppe Castiglia – Consigliere, Estensore

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