Le autorimesse interrate pertinenziali non aggravano il carico urbanistico e non costituiscono opere rilevanti ai fini degli standards urbanistici, tale principio può essere condiviso nella misura in cui (come si intuisce dal richiamo al regime pertinenziale) le autorimesse afferiscono ad una presenza antropica già in essere, ma non nei casi in cui si realizzano strutture che da ciò prescindono e che, per la loro stessa natura, entità ed utilizzazione, comportano un ulteriore carico urbanistico e la necessità di nuova pianificazione della viabilità.
Consiglio di Stato
sezione IV
sentenza 27 settembre 2016, n. 3942
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9712 del 2014, proposto da:
Ci. Srl, in persona del legale rappresentante p.t., e Gi. Sa., rappresentati e difesi dagli avvocati Gi. Ge. e Gi. Ca. Di Gi., con domicilio eletto presso Gi. Ca. Di Gi. in Roma, piazza (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Da. Sf. e Sa. Ro., con domicilio eletto presso Ga. Pa.in Roma, viale (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA, SEZ. I, n. 1362/2014, resa tra le parti, concernente diniego approvazione progetto edilizio;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di (omissis);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2016 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Ge., Di Gi. e Pa. (in dichiarata delega di Sf.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’appello in esame, la società Ci. s.r.l. e il sig. Sa. Gi. impugnano la sentenza 23 settembre 2014 n. 1362, con la quale il TAR per la Liguria, sez. I, ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento del dirigente del settore territorio del Comune di (omissis) 27 luglio 2012, di diniego di approvazione di progetto edilizio.
Tale progetto concerneva la realizzazione in aree ubicate nel centro urbano (via (omissis)) di (omissis), di una autorimessa interrata pertinenziale (per 320 posti auto nonché posti auto in superficie sulla copertura).
La sentenza afferma, in particolare:
– l’art. 24 delle NTA del Piano regolatore di (omissis) prevede che ciascuna zona B “è sottoposta a strumento attuativo esteso a non meno della totalità delle aree in essa comprese”; con tale disposizione, si intende “pragmaticamente raccordare nelle zone B le opere di urbanizzazione, i servizi offerti all’utenza e gli usi consentiti per un loro razionale sviluppo”; in attesa dell’adozione dello strumento attuativo, sono consentite “opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, interventi di restauro e risanamento conservativo”;
– ne consegue che non è assentibile “una costruzione, ancorché interrata, comunque destinata al parcheggio di 320 auto, (che) richiede il capillare raccordo della rete viaria, dei servizi e delle attività compatibili nella zona”; né tale realizzazione risulta ammissibile ai sensi dell’ultimo comma del citato art. 24, che consente la realizzazione di locali interrati a uso non residenziale, disposizione non applicabile al caso di specie.
Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di appello:
a) violazione e falsa applicazione art. 24 NTA del PRG di (omissis), sia nella versione in vigore sia in quella oggetto di variante in salvaguardia; poiché non è possibile “interpretare uno strumento urbanistico generale che ammette, in una zona (soggetta a SUA esteso all’intera zona sin dall’entrata in vigore del PRG e cioè dal 1980) “locali interrati ad uso non residenziale” (PRG in vigore) e “locali interrati ad uso autorimessa, anche non pertinenziale” (PRG in itinere…), come se una cosa fossero i locali ed altra cosa, diversa e non ammessa, le costruzioni di due o più piani (e quindi “molti locali”), fermi restando ovviamente l’interramento e la destinazione ad autorimessa”. Peraltro, la nuova realizzazione non incide in modo rilevante e non equilibrato sul carico urbanistico; anzi, essa intende, ai sensi dell’art. 9 l. n. 122/1989, contribuire al decongestionamento delle aree urbane ed alla razionalizzazione della viabilità e della sosta”;
b) (riproposizione del motivo n. 2 proposto in I grado ed assorbito): violazione e falsa applicazione art. unico l. n. 1902/1952; violazione art. 24 NTA del PRG nel testo adottato con le delibere nn. 63//2010 e 47/2011 del Consiglio comunale di (omissis); difetto di presupposto; travisamento); ciò in quanto “in disparte che i Comuni per applicare la salvaguardia debbono acquisire il parere vincolante dell’organo consultivo locale, Commissione edilizia, non sussiste alcun contrasto tra il progetto e la variante in itinere all’art. 24 N.A. del PRG di (omissis)”.
Si è costituito in giudizio il Comune di (omissis), che ha concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.
All’udienza pubblica di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
2. L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con la sentenza 21 aprile 2009 n. 2416, questa Sezione ha già avuto modo di esaminare (proprio giudicando di un precedente appello della società Ci. riferito alla realizzazione di una più ampia opera, comprensiva di una autorimessa interrata nella medesima zona) il contenuto e l’ambito applicativo dell’art. 24 delle NTA del PRG del Comune di (omissis), affermando:
” La previsione della necessità di uno strumento urbanistico attuativo per disciplinare l’insediamento di nuove attività suscettibili di aumentare in modo rilevante, o non equilibrato, il carico urbanistico in relazione alle esigenze della zona B3, costituisce un punto fermo della disciplina qui considerata e deve, pertanto, ispirare in una lettura organica ed oggettiva anche la interpretazione delle singole specifiche disposizioni transitorie e di dettaglio.
La dizione locali interrati, che sono assentibili in forza dell’ultimo comma dell’art. 24 delle NTA, inserita in questo contesto, non può essere interpretata in modo così ampio da comprendere insediamenti tali da pregiudicare le finalità degli strumenti attuativi che devono regolare lo sviluppo e la conservazione della zona in questione… La norma derogatoria si inquadra in una disposizione che non consente in alcun modo nuove costruzioni o maggiori superfici o volumetrie e, quindi, in via principale, è diretta a consentire agli edifici esistenti la utilizzazione dei locali interrati per le finalità ordinarie che tali locali possono avere (destinazione a parcheggio, a deposito, a magazzino, ovvero ad aree per impianti tecnici e tecnologici), ma non alla realizzazione di nuove costruzioni che, lo si ribadisce, sono escluse nella zona B3. La stessa dizione utilizzata dalla norma transitoria (locali interrati e non edifici o costruzioni) depone in tal senso”.
Il Collegio non ha ragione di discostarsi, nella presente sede, dalle considerazioni già espresse con la precedente decisione n. 2416/2009.
Ed infatti, con tale decisione per un verso si è condivisibilmente inteso dare una interpretazione delle norme contenute nell’art. 24 citato, la quale, in conformità all’art. 12 disp. att. cod. civ., lungi dal limitarsi al mero dato letterale, ha inteso inquadrare quest’ultimo nel più generale contesto logico-sistematico della disciplina urbanistica prevista (a regime ed in via transitoria) per le zone B del Comune di (omissis).
Per altro verso, si è ritenuto che la deroga alla esigenza di previo strumento attuativo, riferita a “locali interrati” non possa applicarsi anche a progetti, come quello considerato, afferenti ad autorimesse di notevole entità volumetrica e cospicua utilizzazione.
In tal senso, appare evidente come, affermata dall’art. 24 l’esigenza dello strumento urbanistico attuativo per pervenire ad un riassetto delle singole zone (razionalizzando in modo equilibrato i pesi relativi alle destinazioni ammissibili, rivedendo le destinazioni in atto in ragione della loro compatibilità ed anche prevedendo e raccordando la viabilità secondaria con la principale), le deroghe ammesse in attesa di tale strumento di attuazione non possono che essere limitate e tali da non compromettere le finalità di pianificazione.
Né tale interpretazione può essere superata (come nella prospettazione dell’appellante):
– per il fatto che la nuova dizione delle NTA in itinere (“locali ad uso autorimessa, anche non pertinenziale”), deporrebbe in favore di una più ampia applicazione della deroga (pag. 12 app.);
– ovvero per il fatto che il nuovo progetto prevede un numero inferiore di posti auto nell’autorimessa (e solo questa).
Quanto al primo aspetto – ed in disparte ogni considerazione in ordine al fatto che non può comunque consentirsi, in pendenza di misure di salvaguardia ed a strumento urbanistico ancora non approvato, una applicazione “anticipata” delle disposizioni di quest’ultimo – occorre osservare che anche la nuova dizione, pur riferita espressamente all’uso “ad autorimessa” anche se “non pertinenziale” del locale, non consente di pervenire ad una diversa interpretazione dell’art. 24.
Ed infatti, ferma la necessità, secondo i canoni della corretta interpretazione della legge, di fornire una interpretazione “restrittiva” delle norme di eccezione (onde comprimere nel minor modo possibile l’ambito di applicazione della norma generale), appare evidente come la possibilità di realizzare locali interrati (anche ad uso di autorimessa non pertinenziale) risulta compatibile con le finalità di pianificazione secondaria nella misura in cui si tratti di rispondere a singole esigenze di migliore vivibilità dei cittadini già insediati nella zona, in modo da non comportare un nuovo e più oneroso carico urbanistico.
Ed in questo contesto, la “non pertinenzialità” dell’autorimessa afferisce semplicemente alla non immediata riconducibilità (secondo i principi civilistici) di questa alla proprietà dell’appartamento ubicato nel palazzo (o altro volume soprasuolo), sotto l’area di sedime del quale avviene la realizzazione del volume interrato; ma certamente non comporta una “irrilevanza” del carico urbanistico maggiore da questa eventualmente derivante.
Quanto al secondo aspetto, appare evidente come, in ragione di quanto sinora esposto, la diminuzione del numero dei posti auto dell’autorimessa (da 446 a 320) non è tale da consentire una applicazione dell’ultimo comma dell’art. 24, prescindendosi dalla previa pianificazione attuativa.
D’altra parte, se, come prospettato dalla parte appellante sulla scorta di (riportate) affermazioni giurisprudenziali, le autorimesse interrate pertinenziali non aggravano il carico urbanistico e non costituiscono opere rilevanti ai fini degli standards urbanistici, tale principio può essere condiviso nella misura in cui (come si intuisce dal richiamo al regime pertinenziale) le autorimesse afferiscono ad una presenza antropica già in essere, ma non nei casi in cui si realizzano strutture che da ciò prescindono e che, per la loro stessa natura, entità ed utilizzazione, comportano un ulteriore carico urbanistico e la necessità di nuova pianificazione della viabilità.
Per le ragioni sin qui esposte, ambedue i motivi di impugnazione sono infondati e devono essere respinti. Dal che consegue il rigetto dell’appello, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Ci. s.r.l. e Giordano Sandro (n. 9712/2014 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore del Comune di (omissis), delle spese ed onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi – Presidente
Andrea Migliozzi – Consigliere
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Oberdan Forlenza – Consigliere, Estensore
Giuseppe Castiglia – Consigliere
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