Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 27 gennaio 2017, n. 337

Nel giudizio amministrativo costituisce specifico onere dell’appellante formulare una critica puntuale della motivazione della sentenza impugnata, posto che l’oggetto di tale giudizio è costituito da quest’ultima e non dal provvedimento gravato in primo grado; il suo assolvimento esige quindi la deduzione di specifici motivi di contestazione della correttezza del percorso argomentativo che ha fondato la decisione appellata.

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 27 gennaio 2017, n. 337

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

in forma semplificata ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 9185 del 2016, proposto da Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

contro

An. Fo., rappresentato e difeso dall’avvocato An. Cu., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE, SEZIONE II n. 00702/2016, resa tra le parti, concernente scheda valutativa;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di An. Fo.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017 il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato Va. e Cu.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso in fatto che:

a) l’oggetto del presente giudizio è costituito dai seguenti atti, impugnati in primo grado con ricorso principale e due ricorsi per motivi aggiunti dal sottocapo scelto della M.M. An. Fo.:

I) scheda valutativa n. 5 relativa al periodo 24 giugno 2013 – 13 aprile 2014, comunicata a bordo in data 18.10.2014, recante la qualifica finale di “inferiore alla media”, con menzione di una sanzione disciplinare in precedenza irrogata;

II) scheda valutativa n. 5 relativa al periodo 24 giugno 2013 – 13 aprile 2014, comunicata a bordo in data 03.07.2015, con cui l’Amministrazione della Difesa, previo annullamento d’ufficio della scheda originariamente gravata, ha confermato la valutazione finale di “inferiore alla media”, espungendo, però, ogni riferimento alla sanzione disciplinare;

III) nota prot. M_D GMIL 0801165 in data 12.11.2015, con cui il Ministero della difesa ha annullato d’ufficio anche tale seconda scheda, sulla scorta della “insussistenza del necessario rapporto di armonia e consequenzialità”, giacché “i giudizi espressi dalle autorità giudicatrici individuano un militare di rilevanti qualità negative tali da ricondurre ad una qualifica di “insufficiente” in contrasto con quella assegnata di “inferiore alla media” “;

b) l’impugnata sentenza T.a.r. per la Puglia, sede staccata di Lecce, Sezione II, n. 702 del 27 aprile 2016:

I) ha rigettato l’istanza dell’Amministrazione tesa alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, “poiché l’ammissione alla rafferma biennale del ricorrente non elide ogni potenziale pregiudizio derivante al F. dall’impugnato giudizio negativo, potendo lo stesso riverberare effetti negativi in sede di formazione delle graduatorie per il collocamento in servizio permanente effettivo ex art. 5 del D.M. 23 aprile 2015”;

II) ha osservato che “l’art. 694 del d.p.r. n. 90 del 2010 dispone che “I documenti caratteristici non contengono alcun riferimento a procedimenti penali e disciplinari” “, concludendo che “nel caso di specie, il giudizio negativo relativo al periodo 24.6.2013 – 13.4.2014, pur essendo stato oggetto di un formale e parziale restyling in corso di causa (risulta eliso l’originario riferimento alla vicenda disciplinare), appare tuttora influenzato in maniera eccessiva e determinante dalla sanzione dello sbarco dalla nave, sino ad assumere a sua volta il significato di una sanzione impropria”;

III) ha ravvisato profili di contraddittorietà tanto intrinseca (“attesa l’incoerenza e la discrasia ravvisabili tra i giudizi negativi parziali espressi dal compilatore sulle singole “qualità professionali” del militare, tutte ritenute “insufficienti”, e il giudizio positivo finale sulle medesime qualità professionali espresso sia dal compilatore che dal primo revisore”) quanto estrinseca (“nel periodo successivo a quello che ha dato luogo alla compilazione della scheda valutativa impugnata il militare ha fatto registrare note caratteristiche di “eccellenza”, che ne hanno consentito l’ammissione alla rafferma biennale… le qualità morali della persona non sono normalmente soggette a così vistosi progressi (o regressi) subitanei o repentini, in assenza di una specifica causa”) degli atti impugnati;

IV) ha condannato il resistente Ministero alle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge;

c) il Ministero della difesa ha interposto appello;

d) l’appellato si è costituito alla Camera di consiglio del 26 gennaio 2017 fissata per la delibazione dell’istanza cautelare svolta dal Ministero ex art. 98 c.p.a., nel corso della quale è stato dato avviso alle parti, ex artt. 60 e 73 c.p.a., della possibile definizione dell’incidente cautelare con sentenza in forma semplificata e della possibile inammissibilità dell’appello per la mancanza di censure specifiche contro i capi della sentenza;

Considerato in fatto e diritto che:

e) l’appello è inammissibile per violazione dell’art. 101 c.p.a., in quanto, anziché recare censure specifiche contro i capi della sentenza impugnata, si risolve in una serie di considerazioni giuridiche d’ordine generale in merito all’ampiezza della discrezionalità dell’Amministrazione nella formulazione delle schede valutative, cui non fa seguito una concreta, puntuale e motivata critica del percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado;

f) come stabilito da consolidata giurisprudenza, infatti, “nel giudizio amministrativo costituisce specifico onere dell’appellante formulare una critica puntuale della motivazione della sentenza impugnata, posto che l’oggetto di tale giudizio è costituito da quest’ultima e non dal provvedimento gravato in primo grado; il suo assolvimento esige quindi la deduzione di specifici motivi di contestazione della correttezza del percorso argomentativo che ha fondato la decisione appellata” (così da ultimo, C.d.S., VI, 24 maggio 2016, n. 2177 e 23 giugno 2016, n. 2782);

g) nella specie, di contro, la difesa erariale:

I) non ha fatto comprendere se ha contestato o meno il capo della sentenza recante il rigetto della istanza di c.m.c., ovvero ha instato per la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse totale o parziale;

II) non ha fatto comprendere quale sia il gravame (ricorso principale, primo o secondo ricorso per motivi aggiunti) cui è indirizzato l’appello e quali atti fra quelli impugnati si intendono immuni da vizi;

III) non ha atteso alla formulazione di precise critiche all’apparato motivazionale della sentenza di prime cure, non avanzando, in particolare, censure in relazione ai due pilastri concettuali su cui si fonda la pronuncia del TAR, ossia l’assunta “influenza eccessiva e determinante della sanzione” disciplinare sull’esito della valutazione e la contraddittorietà, intrinseca ed estrinseca, degli atti impugnati;

h) le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta),

Dichiara inammissibile l’appello.

Condanna il ricorrente Ministero alla refusione delle spese di lite, complessivamente liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Vito Poli – Presidente

Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere

Carlo Schilardi – Consigliere

Leonardo Spagnoletti – Consigliere

Luca Lamberti – Consigliere, Estensore

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