Consiglio di Stato
sezione IV
sentenza 27 gennaio 2015, n. 352
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUARTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8566 del 2012, proposto da:
Ci.Gu., rappresentato e difeso dall’avv. Ma.An., con domicilio eletto presso la medesima, in Roma, piazza (…);
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
nei confronti di
Gi.Lu., Li.Ma.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I BIS n. 07995/2012, resa tra le parti, concernente esito del giudizio di avanzamento per l’anno 2009
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2014 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Maria Antonelli e l’avvocato dello stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ten.col. dell’Arma dei carabinieri Ci.gu. impugnava innanzi al Tar del Lazio gli atti relativi alla procedura di avanzamento al grado di colonnello per l’anno 2009 all’esito della quale pur risultando idoneo con il punteggio di merito 26,78 non si collocava in posizione utile all’iscrizione in quadro.
L’interessato denunciava la illegittimità sotto vari profili del giudizio reso nei suoi confronti e in particolare il vizio di eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo con riferimento, sotto quest’ultimo aspetto, alle posizioni dei parigrado Lu. e Ma.
L’adito Tribunale amministrativo con ordinanza collegiale n. 341/2011 del 19 aprile 2011 disponeva incombenti istruttori con la richiesta all’Amministrazione della Difesa di fornire “una pertinente e circostanziata relazione di chiarimenti in ordine a tutti i profili censori dedotti dal ricorrente” cui veniva dato riscontro da parte del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri- I Reparto – SM- Ufficio Personale Ufficiali con relazione del 25 maggio 2013 prot. n. 4703/2-6-30.
Con sentenza n. 7995/2012 il TAR rigettava il ricorso, ritenendolo infondato.
Avverso tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto è insorto il Gu., deducendo a sostegno del proposto gravame i seguenti motivi:
1) Apoditticità della motivazione, erronea valutazione dei presupposti fattuali e giuridici contraddittorietà ed illogicità;
2) violazione e falsa applicazione degli artt.23 e 26 della legge n. 1137/1995 e del D.M. 2 novembre 21993 n. 571 nonché del dlgs n. 216/2000: Eccesso di potere per disparità di trattamento – ingiustizia manifesta.
Si sono costituiti in giudizio per resistere il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
All’udienza pubblica del 28 ottobre 2014 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Forma oggetto di critiche la sentenza del Tar del Lazio (n. 7995/12) con cui è stato respinto il ricorso avverso le operazioni di valutazione al grado di colonnello per l’anno 2009 in forza delle quali l’attuale appellante ten. col Ci.Gu. si è collocato al posto 56° della graduatoria di merito, risultando escluso dal numero delle promozioni stabilite per quell’anno.
Ritiene il Collegio che le osservazioni e prese conclusioni del primo giudice si rivelino corrette, resistendo alle censure dell’interessato, come infra si va ad illustrare.
L’appellante in via preliminare critica l’operato del TAR nella parte in cui ha disposto una istruttoria diretta ad acquisire chiarimenti dall’Amministrazione prima di esaminare il merito della vicenda e avendo a disposizione tutta la documentazione: nel che si invera, secondo la difesa del Gu., una vera e propria “anomalia” del processo.
Il rilievo non coglie nel segno.
Il processo amministrativo è stato da sempre caratterizzato dal c.d. principio dispositivo con il metodo acquisitivo, in virtù del quale al giudice è stato riconosciuto il potere di disporre incombenti istruttori.
Questa regola è stata ampiamente recepita dall’art. 63 del codice del processo amministrativo (dal titolo ” mezzi di prova”) che riconosce un potere istruttorio ampio e articolato al g.a., volto, nella interezza delle disposizioni ivi recate, ad acquisire fatti, dati, notizie ed elementi di cognizione ritenuti rilevanti o comunque utili alla decisione.
Così, il predetto art. 63 al comma 1 contempla l’ipotesi in cui, “fermo restando l’onere della prova a carico delle parti, il giudice può chiedere alle parti anche d’ufficio chiarimenti o documenti”.
Siamo in presenza di una c.d. richiesta ufficiosa di chiarimenti che è anch’essa estrinsecazione del potere istruttorio riconosciuto al giudicante e rimesso alla discrezionalità del medesimo.
Nella specie il Tar ha ritenuto di utilizzare tale strumento istruttorio per avere ulteriori elementi di conoscenza e/o di giudizio: appare evidente che trovandoci nell’ambito applicativo delle disposizioni di cui al citato art. 63 c.p.a. alcuna anomalia è data ravvisare nella richiesta istruttoria de qua e tanto meno quale che sia alterazione del procedimento giurisdizionale in relazione alle facoltà e agli oneri spettanti alle parti processuali.
Ciò precisato,con un primo ordine di censure parte appellante denuncia, l’apoditticità delle statuizioni rese dal Tar che avrebbe erroneamente omesso di rilevare la disparità di trattamento in relazione alla inadeguatezza dei punteggi assegnati al ten. col. Gu. rispetto a quelli riconosciuti ai pari grado promossi, con un metro valutativo palesemente riduttivo per il suindicato Ufficiale superiore.
La disamina delle suindicate censure, formulate in linea generale con riferimento al vizio di eccesso di potere in senso relativo, impone al Collegio di qui richiamare alcuni noti principi giurisprudenziali più volte affermati da questo Consesso in materia di scrutinio sull’avanzamento degli ufficiali superiori delle Forze Armate, ivi compresi quelli dell’Arma dei Carabinieri.
I giudizi di avanzamento a scelta degli ufficiali sono connotati da un alto tasso di discrezionalità tecnica implicando un delicato apprezzamento della carriera di soggetti di alta professionalità e le valutazioni all’uopo rese dall’organo preposto alle procedure selettive sono suscettibili di censure le quante volte siano ravvisabili profili di macroscopica illogicità, abnormità (cfr Cons. Stato Sez. IV 18/10/2010 n. 7566; idem 22/12/2006 n. 6847; 10/572007 n. 2250; 16/3/2010 n. 1533,; 28/2/2012 n. 1125).
Sempre in via di principio, è possibile che nel giudizio de quo possano ravvisarsi gli estremi di uno sviamento rispetto alle finalità istituzionali di individuazione degli ufficiali di miglior profilo (Cons. Stato 1/8/2012 n,.4411) ma, venendo alla vicenda che qui interessa, tale circostanza non appare evincibile dal modus operandi della Commissione preposta allo scrutinio di avanzamento, non essendo, in particolare rilevabili a carico del giudizio assunto profili di incongruenza e/o di non corrispondenza tra i presupposti e le conclusioni.
Parte appellante prima di entrare nel merito delle operazioni di valutazione rileva altresì l’apoditticità delle statuizioni rese dal primo giudice sotto il profilo del difetto di motivazione
Il vizio non sussiste.
Dalla piana lettura della pronuncia in rassegna le osservazioni e prese conclusioni recate dal decisum risultano supportate da un adeguato apparato motivazionale che dà piena contezza degli elementi di fatto e di diritto che hanno indotto l’organo giudicante di prime cure a ritenere esente dai vizi invalidanti le valutazioni operate dalla CSA, il tutto secondo un iter logico- giuridico nel quale non sono ravvisabili incongruenze e/o lacune argomentative.
Parte appellante passa quindi a formulare le sub censure su cui concretamente poggia il dedotto vizio di eccesso di potere in senso relativo e denuncia la disparità di trattamento nonchè l’incoerenza del metro valutativo adottato nei suoi in relazione alle valutazioni espresse in ordine alla correlate posizioni dei pari grado Lu. e Ma. pure scrutinati per l’avanzamento al grado di colonnello per l’anno 2009.
Anche qui occorre richiamare, in premessa, il preciso orientamento giurisprudenziale di questa Sezione secondo cui il giudizio emesso in relazione allo scrutinio di avanzamento non è frutto di una mera sommatoria di qualità e titoli, bensì esprime un complessivo apprezzamento della personalità dell’ufficiale (cfr Cons. Stato Sez. IV 7/7/2009 n. 5833).
Ebbene, gli atti adottati dalla CSA appaiono pienamente rispettosi di tale regula iuris, laddove la Commissione d’avanzamento è pervenuta a formulare un giudizio sul ten col Gu. meno rilevante rispetto agli altri candidati sulla scorta di una valutazione complessiva della personalità e professionalità del predetto ufficiale come evincibile dall’attribuzione degli apprezzamenti variamente formulati.
Nel dettaglio il ten col. Gu. rivendica il possesso di una maggiore valenza di titoli sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo in relazione alle voci di valutazione di cui all’art. 26 della legge n. 1137 del 1955 che la Commissione avrebbe, erroneamente sottovaluto o non adeguatamente valutato.
Più specificatamente, l’interessato contesta la legittimità dell’assegnazione di una posizione recessiva rispetto agli altri due parigrado scrutinati, in ragione di “maggiori” e comunque più qualificanti titoli, così riassumibili:
a) con riferimento alla voce riguardante le qualità morali, l’appellante ha conseguito 3 encomi semplici a fronte di un solo encomio semplice per il Lu. e nessuno per il Ma.;
b) in relazione alla categoria dei titoli accademici il Gu. vanta ben quattro lauree a fronte di due lauree in possesso da ciascuno degli altri due parigrado;
c) con riguardo alla voce “attitudine ad assumere incarichi di grado superiore” il Giuda ha retto per tre mesi l’incarico di capo Ufficio presso lo Stato Maggiore della Difesa venendo valutato per quel servizio come eccellente.
Ebbene ritiene il Collegio che, in disparte i titoli di studio per i quali si evince ictu oculi una “superiorità” del ten.col.Gu., non altrettanto può dirsi per le voci sub b) e sub c) per le quali non si rinvengono elementi manifestamente indicativi di una differenza a vantaggio dell’appellante.
Invero, non può sottacersi il noto orientamento giurisprudenziale in base al quale va ridimensionata la rilevanza del dato numerico degli encomi, attesa l’ampia discrezionalità valutativa di cui gode l’Amministrazione (ivi compresa quella che accompagna la ponderazione delle ragioni dei riconoscimenti, sicchè un ruolo decisivo non pare possa conferirsi al numero di encomi conseguiti dall’ufficiale in scrutinio (cfr Cons. Stato Sez. IV 5/5/2009 n. 4864).
Quanto all’attitudine ad assumere incarichi di grado superiore, pure a fronte della oggettiva rilevanza dell’incarico svolto presso un Ufficio altamente qualificato come lo Stato Maggiore della Difesa, va altresì sottolineato che il giudizio in ordine a tale requisito postula una prognosi ” de futuro” altamente discrezionale sulle potenzialità di carriera degli scrutinandi che deve necessariamente prendere le mosse dalla disamina globale della carriera degli ufficiali interessati e tale ultimo dato non è tale da far propendere per una prevalenza del Gu. sugli altri due pari grado, sicchè la circostanza relativa all’espletamento del pur prestigiosissimo incarico non è di per sé idonea a determinare l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo rispetto agli altri scrutinati.
Di contro non può sottacersi l’esistenza di elementi di valutazione in favore dei controinteressati Lu. e Ma. per ciò che attiene alla fondamentale voce delle qualità professionali con specifico riferimento al periodo trascorso in incarichi di comando, ai tempi di conseguimento delle qualifiche e ai giudizi conseguiti nei vari gradi.
Sul punto il quadro sinottico in cui sono riportati i giudizi, le aggettivazioni e valutazioni di tale categoria di titolo, è documento che attesta in maniera logica ed analitica come il complesso dei titoli posseduti dall’appellante non riesce a superare il quadro dei titoli in possesso dei pari grado qui in comparazione
Insomma si deve concludere per una significativa differenziazione tra i tre suindicati candidati alla promozione al grado superiore che giustifica una posizione recessiva del Gu. rispetto agli altri due ufficiali, senza che si possano rilevare i sintomi dell’eccesso di potere sotto i profili della illogicità e della disparità di trattamento nei sensi dedotti con il gravame all’esame.
In forza delle suestese considerazioni, l’appello, in quanto infondato va respinto, con la precisazione che ogni altro profilo di doglianza ivi dedotto deve ritenersi assorbito e comunque non idoneo a far mutare le prese conclusioni.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado di giudizio anche in ragione della peculiarità della vicenda in rassegna.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,
lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Goffredo Zaccardi – Presidente
Marzio Branca – Consigliere
Nicola Russo – Consigliere
Raffaele Potenza – Consigliere
Andrea Migliozzi – Consigliere, Estensore
Depositata in Segreteria il 27 gennaio 2015.
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