Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 23 giugno 2017, n. 3071

L’idoneità psico-fisica richiesta per l’arruolamento non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica (ragionevolmente esigibile proprio in relazione alle caratteristiche particolari di impiego operativo degli appartenenti alle Forze Armate) che ben può essere impedita anche da alterazioni od imperfezioni organiche di carattere non patologico; inoltre, il riscontro di siffatta prestanza fisica è demandato ad un apprezzamento tecnico discrezionale di spettanza esclusiva dell’amministrazione militare.

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 23 giugno 2017, n. 3071

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5127 del 2014, proposto dal Signor -Omissis-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Be., con domicilio eletto presso lo studio Al. Pl. in Roma, via (…);

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via (…), è domiciliato costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la PUGLIA – Sezione Staccata di Lecce – SEZIONE II n. 695/2014, resa tra le parti, concernente proscioglimento dalla ferma prefissata quadriennale per perdita permanente dell’idoneità psico- fisica-attitudinale richiesta per il reclutamento ed il suo collocamento in congedo illimitato.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2017 il consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti l’avvocato A. Ro. su delega di M. Be., e l’avvocato dello Stato Di Ma.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe appellata n. 695 dell’1 marzo 2014 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – sede di Lecce – ha respinto il ricorso proposto dal Signor -OMISSIS-, volto ad ottenere l’annullamento del decreto n. 421/2013 adottato dal Dirigente della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa in data 22.10.2013 notificato il 20.11.2013, con il quale si era comunicato al medesimo il suo proscioglimento dalla ferma prefissata quadriennale per perdita permanente dell’idoneità psico- fisica-attitudinale richiesta per il reclutamento ed il suo collocamento in congedo illimitato a decorrere dal 16.5.2013, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.

2. L’originaria parte ricorrente aveva prospettato numerose censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

3. Il Ministero della Difesa si era costituito in giudizio, chiedendo la declaratoria di inammissibilità, ovvero la reiezione del ricorso in quanto infondato.

4. Il Ta.r. con la predetta impugnata sentenza ha respinto il ricorso, deducendo che:

a) l’originario ricorrente aveva sostenuto che il proscioglimento disposto nei suoi confronti fosse stato adottato illegittimamente sulla base di note redatte l’8 agosto 2013 ed il 29 agosto 2013 da militari (senza qualifica medica) che lo avevano ritenuto soggetto “introverso”, “riservato”, “insicuro”, che in alcuni casi è incorso in “situazioni di sconforto con associate crisi di pianto” ed aveva dedotto la carenza di motivazione, in quanto egli era già stato reputato “un soggetto sano, che non presenta disturbi della personalità”;

b) dette censure erano inaccoglibili in quanto:

I) il giudizio di perdita della idoneità psico-fisica e attitudinale era stato formulato in seguito ad una non occasionale ma ripetuta osservazione del comportamento del predetto;

II) era emerso dalla documentazione acquisita in via istruttoria – inclusiva anche di valutazioni mediche- che erano state riscontrate criticità non legate a transitorie fasi di scoramento del militare quanto, piuttosto, a difficoltà di adattarsi alle peculiarità della vita di un militare incorporato nella Marina militare;

III) e dette criticità, soprattutto, concernevano il profilo della -OMISSIS-ttività all’addestramento in acqua,

(aspetto qualificante per un soggetto che aveva scelto volontariamente di partecipare alle procedure di reclutamento nella Marina militare) e profili, rilevanti nella prospettiva di una verifica idoneativa riposanti nella mancanza di coraggio o anche difficoltà di resistenza;

c) il giudizio di perdita della idoneità psico-fisica e attitudinale non conseguiva, necessariamente all’accertamento di patologie conclamate o alla presenza nel soggetto di disturbi della personalità, ma detto giudizio poteva essere il risultato di difficoltà di tipo adattativo alla vita militare che non necessariamente ridondavano in aspetti degni di nota dal punto di vista dello stato di salute del soggetto ma che, pur tuttavia, gli impedivano un pieno e incondizionato assoggettamento agli obblighi che connotavano lo status di militare;

d) quanto alla asserita violazione della direttiva tecnica in materia di idoneità alla vita militare., essa non sussisteva, atteso che, una volta accertata attraverso un periodo di prolungata “osservazione” da parte dei superiori dell’interessato, come accaduto nella specie, la sua non piena capacità di adeguarsi alla vita del militare, nonostante la dichiarata propensione nei confronti della specifica forza militare era ben possibile pervenire ad un giudizio di perdita dei requisiti idoneativi.

5. L’originario ricorrente rimasto soccombente ha proposto appello deducendo le medesime doglianze disattese in primo grado, ed attualizzandole rispetto al contenuto della motivazione della sentenza deducendo che:

a) la sentenza era affetta da alcuni errori in fatto;

b) sussisteva sia il vizio di eccesso di potere e la violazione della direttiva tecnica;

c) il T.a.r. non si era avveduto che egli non era affetto da alcuna patologia, ed aveva misconosciuto tale circostanza.

6. In data 28.6.2014 l’appellata amministrazione si è costituita depositando atto di stile.

7. Alla camera di consiglio del 18.7.2014 fissata per la delibazione della domanda di sospensione della provvisoria esecutività dell’impugnata decisione la Sezione, con la ordinanza cautelare n. 3406/2014 ha accolto il petitum cautelare, alla stregua delle considerazioni per cui “Rilevato che l’appello cautelare – il cui fumus dovrà essere più approfonditamente vagliato in sede di merito – appare fornito del requisito del periculum in mora avuto riguardo al danno grave ed irreparabile che si produrrebbe sulla posizione dell’appellante a cagione della provvisoria esecutività della decisione; “.

7. In data 28.4.2017 l’appellata amministrazione ha depositato una memoria puntualizzando le proprie difese già articolate in primo grado e chiedendo la reiezione dell’appello in quanto infondato.

9. Alla odierna pubblica udienza dell’8 giugno 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Ad una più compiuta delibazione pertinente alla odierna fase di merito ritiene il Collegio che l’appello sia infondato e vada pertanto respinto.

2. Il Collegio non intende decampare dal principio affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato Sezione IV sentenza n. 2932 del 18 maggio 2012) secondo cui ” l’idoneità psico-fisica richiesta per l’arruolamento non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica (ragionevolmente esigibile proprio in relazione alle caratteristiche particolari di impiego operativo degli appartenenti alle Forze Armate) che ben può essere impedita anche da alterazioni od imperfezioni organiche di carattere non patologico; inoltre, il riscontro di siffatta prestanza fisica è demandato ad un apprezzamento tecnico discrezionale di spettanza esclusiva dell’amministrazione militare” (cfr. ex plurimis anche sez. IV^, ord n. 1607 del 2016 n. 3705 del 2013 n. 5856 del 2009 e n. 4808 del 2003)”.

2.1. Tali requisiti, ovviamente, devono permanere per tutta la durata dell’impiego: si è detto ancora di recente che (Consiglio di Stato, sez. IV, 09/11/2015, n. 5085) “nel procedimento di accertamento dell’idoneità sufficiente, rispetto ai profili sanitari occorrenti per il mantenimento del militare in servizio, il giudizio di inidoneità non equivale per forza al riconoscimento dell’esistenza di uno stato patologico globale e permanente, ma significa solo che le caratteristiche fisiche del militare non corrispondono più ai livelli richiesti per il buono e duraturo espletamento d’un servizio, spesso di particolare gravosità.”

2.2. L’appellante oblia tali principi, e sostiene che il giudizio di inidoneità debba coincidere con una patologia, e che altrimenti esso non potrebbe essere considerato legittimo.

2.3. Il Collegio non condivide tale argomentare.

2.3.1. In concreto va rilevato che:

a) il sig. -OMISSIS- è stato arruolato per la prima volta nella Forza Armata Marina Militare il 20.04.2009 e successivamente prosciolto in data 27.04.2009;

b) il successivo arruolamento è avvenuto in data 22.08.2011 con lo status di Nocchiere di Porto in servizio quale volontario in ferma prefissata annuale;

c) è stato quindi convocato presso la Scuola Sottufficiali di Taranto per la frequenza di un corso di formazione con la specialità di Radarista ed in tale contesto vennero riscontrate: palesi difficoltà nel portare a termine con profitto le attività previste dal programma di formazione per il corso; palesi “difficoltà di resistenza” allo sforzo in alcune attività comuni di addestramento militare “‘scarsa acquaticità” e “‘mancanza di coraggiò nelle prove piscina; iniziale “‘malessere e panico ” nell’impiego della tuta ignifuga e dell’autorespiratore nell’espletamento dei corsi di sicurezza;

d) dall’osservazione psicologica ne discese il giudizio circa la sussistenza di un carattere introverso, molto riservato e apparentemente insicuro, con episodiche “situazioni di sconforto con associate crisi di pianto”.

2.3.2.In seguito -ed a cagione di tali emergenze sostanziali- il 15 aprile 2013 venne ricoverato presso il Reparto Psichiatria dove veniva sottoposto ad un questionario psicologico ed a relativo colloquio nel corso del quale il militare appellante dichiarava di essere timido e di relazionarsi poco con gli altri che tendono a non aiutare i soggetti più deboli.

In detta occasione il giudizio reso dall’amministrazione appellata fu il seguente:”emerge

chiaramente una certa fragilità caratteriale. Anche la motivazione alla carriera militare sembra dettata più che da una vera passione per il mare da una scelta di ripiego lavorativo su spinta familiare. Quando gli viene prospettata la necessità di un periodo di T.N.I. per una riflessione sulla scelta di carriera entra in un marcato stato di ansia, piangé’ è stato altresì dato atto che:

questi ipotizzava un complotto ai suoi danni;

II) nel corso della compilazione della scheda anamnestica e nella firma relativa alla privacy dimostrava un atteggiamento sospettoso e insicuro.

2.3.4. Venne quindi prescritto un periodo di temporanea non idoneità al servizio di 30 giorni (al fine di favorire una revisione della scelta motivazionale alla carriera) ed in data 15 maggio 2013 fu nuovamente ricoverato ed in questa occasione, nuovamente, dimostrò analoghi problemi.

3. Pare al Collegio che:

a) contrariamente a quanto sostenutosi nell’atto di appello non vi sia stato alcun accanimento dell’Amministrazione, né alcuna superficialità di giudizio;

b) la valutazione negativa circa la possibilità che l’appellante eserciti i difficoltosi compiti discendenti dall’impiego in un corpo militare consegue ad una pluralità di accadimenti dai quali è emerse una complessiva fragilità dell’equilibrio emotivo dell’appellante;

c) meritino positiva considerazione le deduzioni dell’appellante amministrazione, secondo cui simili provvedimenti, in un contesto di accertata fragilità emotiva, siano dettati non soltanto a garanzia delle esigenze dell’Amministrazione ma, anche e soprattutto, a tutela dell’aspirante dipendente, il quale, magari, laddove inserito in una ambiente di lavoro meno stressante ed impegnativo potrebbe al meglio dispiegare le proprie potenzialità, ma che in un contesto militare rischierebbe di incorrere in vere e proprie patologie, foriere di problemi, prima di tutto per la propria salute.

3.1. In assenza di elementi di illogicità ed arbitrarietà della valutazione resa dall’Amministrazione, il Collegio non intende decampare dal principio affermatosi in giurisprudenza e prima richiamato (Consiglio di Stato, sez. IV, 09/11/2015, n. 5085) secondo il quale la inidoneità non è sinonimo di patologia, ma riposa in un giudizio complessivo (Consiglio di Stato sez. IV, 11 ottobre 2007 n. 5358 ‘”tenuto conto che le valutazioni medico-legali contenute nelle direttive tecnico-sanitarie in base alle quali l’Amministrazione dispone il proscioglimento dalla ferma militare volontaria di un soggetto fisicamente inidoneo non sono sindacabili in sede di legittimità dal giudice amministrativo, salvo il caso di manifesta abnormità) che tiene conto di molteplici elementi, tra i quali non può non rientrare quello della solidità psicologica in relazione alla particolari sollecitazioni che discendono dall’impiego militare.”.

4. Conclusivamente, alla stregua delle superiori considerazioni, l’appello va respinto.

4.1. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).

4.2.Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

5. Le spese processuali del grado, tuttavia, possono essere compensate tenuto conto della particolarità della situazione di fatto e della relativa novità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese processuali del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi – Presidente

Fabio Taormina – Consigliere, Estensore

Giuseppe Castiglia – Consigliere

Luca Lamberti – Consigliere

Daniela Di Carlo – Consigliere

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