Consiglio di Stato
sezione IV
sentenza 23 febbraio 2015, n. 861
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUARTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8154 del 2013, proposto da:
Comune di Peschiera Borromeo, rappresentato e difeso dagli avv.ti An.Ma. e Ad.Pi., con domicilio eletto presso An.Ma. in Roma, Via (…);
contro
Po. Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ma.Fi. e St.As., con domicilio eletto presso Stefano Astorri in Roma, Via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE II, n. 02172/2013, resa tra le parti, concernente concessione edilizia e pagamento oneri per opere di ampliamento.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Po. Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2014 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Ma. e As.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con ricorso al TAR Lombardia, la s.p.a. Po. esponeva di essere proprietaria di un’area posta in Peschiera Borromeo gravata da un edificio ad uso produttivo di proprietà della ricorrente stessa ed adibito a Centro Postale Meccanizzato (“CMP”) e situato in Località Linate, via (…), angolo v. (…). In data 8.8.2001 detta società presentava al Comune di Peschiera Borromeo una domanda di concessione edilizia per l’ampliamento di detto edificio che, comportando un riassetto viabilistico della zona, determinava l’adozione di una specifica variante urbanistica (delib.c.c. n.31/2002) che veniva approvata (delib c.c. n.60/2002). Il comune approvava anche il progetto di urbanizzazione presentato da Po. (delib. n./2993) nonché l’atto unilaterale d’obbligo in data l luglio 2002, con cui detta Società assumeva i seguenti impegni:
4.a) realizzare integralmente a proprio carico, le opere di urbanizzazione primaria e, parzialmente, quelle di urbanizzazione secondaria, per un complessivo importo di Euro 1.015.485,16;
4.b) cedere al Comune, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, aree per un valore di Euro 41.129,68;
4.c) rinunciare a qualsiasi azione di restituzione dell’importo totale di Euro 1.056.614,84 (pari alla somma di Euro 1.015.485,18 e 41.129,68).
Tutto ciò, formulando espressa riserva di ripetizione del residuo importo di contributi richiesti, in ragione del ritenuto carattere gratuito della concessione.
Quindi il Comune rilasciava a Po. la concessione edilizia n.13/2002, condizionando la stessa alla realizzazione da parte di Po. del predetto nuovo progetto di viabilità e determinando gli oneri di cui alla legge n. 10/1977 in complessivi Euro 2.671.137,98. Col predetto ricorso la società istante contestava l’onerosità della concessione in relazione alla differenza tra gli oneri nella misura sopra riferita ed il valore delle opere viabilistiche accollate ala concessionaria (Euro 1.614.523,14), chiedendo quindi l’accertamento del proprio diritto alla restituzione della somma di Euro 1.614.523,14. A sostegno del ricorso l’interessata deduceva:
– la gratuità del contributo e pertanto la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 lett. f) legge 10/1977; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 11 legge 10/1977;
– in via subordinata, contestava la richiesta di restituzione dell’importo di euro 278.465,24 relativo alla voce “contributo smaltimento rifiuti”, in quanto da ritenersi sottratto all’ambito della gratuità di cui al citato art. 9.
1.1.- Con la sentenza epigrafata il TAR ha accolto il ricorso limitatamente all’importo degli oneri di urbanizzazione richiesti nella concessione edilizia (n. 13/2002) in eccedenza rispetto alla somma già versata dalla Società a scomputo dei predetti oneri, condannando quindi il Comune al pagamento di detta somma differenziale determinata in Euro 1.336.057,89.
2.- Contro tale capo della decisione, il Comune ha proposto appello innanzi a questo Consesso.
2.1.- Si è costituita in giudizio Po. spa, resistendo al gravame ed esponendo in contestuale e poi successiva memoria le proprie argomentazioni difensive, che si intendono qui riportate.
2.2.- Parte appellante ha riepilogato in memoria le proprie tesi e, alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2014, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- L’appello in esame controverte della spettanza, sull’” an e sul “quantum”, della somma in fatto specificata, da valutarsi in rapporto all’applicazione degli artt. 3 e 9 della legge n. 10/1977, in tema di scomputo di spese per opere di urbanizzazione afferenti ad intervento edilizio realizzato dalla spa PO..
1.1.- Contro la sentenza, il Comune appellante deduce:
– l’erroneità della tesi accolta dal TAR per cui PO. SPA conserverebbe la sua originaria connotazione pubblicistica, dovendosi escludere che la Società Po. rivesta il requisito soggettivo richiesto dall’art. 9 della legge citata, in quanto si tratterebbe di Società diversificata nei servizi offerti alla collettività, alcuni dei quali svolti nel libero mercato, in regime di concorrenza con gli altri operatori, sicché essa non potrebbe essere ricompresa nella nozione di ente istituzionalmente competente;
– sarebbe inoltre stato travisato o violato l’atto d’obbligo 28.7.2004, intervenuto tra le parti a disciplina dell’intervento cui afferiscono gli oneri in discussione, poiché questo prevedeva una rinunzia da parte di Po. dell’importo per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria che, detratto da quello richiesto dal Comune per oneri di concessione avrebbe dato luogo ad un importo ripetibile in misura inferiore a quella riconosciuta dal TAR.
2.- Il gravame è in parte fondato e meritevole di accoglimento.
2.1.- Non ha pregio anzitutto il primo motivo, che nega la sussistenza dei presupposti di legge necessari per utilizzare il beneficio di cui si discute. La natura giuridica formale di Po., strutturata sul modello della società per azioni, non costituisce impedimento a rivestire la posizione di soggetto concessionario. Sul piano dei principi generali, infatti, non costituisce novità del sistema giuridico il modello organizzativo per cui concessionaria di un pubblico servizio può essere una società di diritto privato, che ripete dalla concedente i poteri pubblicistici dalla stessa assegnatile e nel contempo soggetti al suo controllo. Si veda ad esempio la società Au. (ora Au.) o altre società ancora, peraltro ampiamente partecipate dallo Stato (massimo soggetto pubblico) attraverso il Ministero del Tesoro. Del resto proprio la giurisprudenza menzionata dall’appellante (v. ad es. Cons. di Stato, sez V, n. 6618/2002) ha confermato che soggetto istituzionale competente può essere anche un soggetto privato investito del potere di realizzare l’opera pubblica nel quadro di un regime concessorio; peraltro, con riferimento al caso di specie, l’art. 9, lett. f, della legge n. 10/1977 prevede espressamente che il regime concessorio agevolato possa esser utilizzato in caso di realizzazione di opera pubblica da parte di soggetti privati investiti della concessione, la quale a sua volta può avere ad oggetto lavori, o servizi pubblici, o entrambi. Altrettanto indubbia è la competenza istituzionale di PO. a realizzare l’intervento in questione, profilo che passiamo a trattare.
2.2.- Né difetta l’altro presupposto richiesto dalla legge (e di cui pure dubita il Comune appellante), costituito dalla natura dell’intervento assentito e della sua idoneità strumentale a realizzare un pubblico servizio (il c.d. “requisito oggettivo”); al riguardo, il Collegio ritiene infatti indubitabile che la costruzione o l’ampliamento di un Centro postale meccanizzato (“CMP”) integri la fattispecie di una struttura realizzata tipicamente al fine di soddisfare un servizio pubblico quale quello postale.
2.3.- A diversa conclusione deve pervenirsi in ordine al secondo motivo d’appello, che sostiene la violazione dell’atto d’obbligo 28.7.2004; in particolare, poiché in tale atto era contenuta la rinunzia di PO. a ripetere un importo di Euro 1.288.981,45 e sottraendo tale importo da quello richiesto dal Comune (Euro 2.392.672,74), emerge che la somma dovuta a PO. ammontava ad Euro 1.103.691,29 e non 1.336.057,89 come stabilito dal TAR. Quest’ultimo ha motivato la decisione rilevando che al riguardo l’atto d’obbligo non assumerebbe rilievo, riscontrandosi in esso la riserva espressa dalla società Po. su quanto sarebbe stato deciso dal giudizio di primo grado. Tuttavia osserva il Collegio che detta riserva, al di là della sua perplessa formula, non modifica gli importi emergenti dall’atto d’obbligo ed in base ai quali il Comune sostiene dovuto a PO. un importo a conguaglio inferiore a quanto riconosciuto. In tale parte la decisione del TAR, in accoglimento del motivo testè esaminato, deve pertanto essere riformata.
3.- Le spese del giudizio sono regolate dal principio di soccombenza parziale .
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l’appello in parte ed in parte lo respinge, nei termini di cui in motivazione, nei quali riforma la sentenza impugnata e condanna pertanto il Comune di Peschiera Borromeo al pagamento in favore di Po. della somma rideterminata di Euro 1.103.691,29.
Determina in Euro cinquemila (5000) le spese del giudizio che compensa tra le parti nella misura della metà, condannando il Comune ricorrente al pagamento a PO. della residua somma di Euro duemilacinquecento (2.500), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Numerico – Presidente
Nicola Russo – Consigliere
Diego Sabatino – Consigliere
Raffaele Potenza – Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi – Consigliere
Depositata in Segreteria il 23 febbraio 2015
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