Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 giugno 2016, n. 2754

Nei concorsi pubblici la Commissione esaminatrice è, di norma, titolare di un´ampia discrezionalità in ordine: alla catalogazione dei singoli tipi di titoli valutabili nell´ambito delle categorie generali predeterminate dal bando; all’attribuzione della rilevanza e dell´importanza dei titoli stessi; all´individuazione dei criteri per l´attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell´ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, all´evidente fine di rendere concreti, attuali e utilizzabili gli stessi criteri del bando. L´esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, impingendo nel merito dell´azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta iniquità, e palese arbitrarietà

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 22 giugno 2016, n. 2754

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10458 del 2009, proposto da:
Br. Za. , rappresentato e difeso dagli avv. Mi. Ro. Lu. Li., Ma. Or., con domicilio eletto presso Or. E Vi. Studio Legale Li. – Mi. in Roma, piazza (…);
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze,in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, Via (…);
nei confronti di
Ro. Gi., En. Ma., Ch. Ru.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II QUA n. 09219/2008, resa tra le parti, concernente graduatoria concorso per 163 posti di dirigente.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 aprile 2016 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Li. e l’Avvocato dello Stato Co.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’attuale appellante, dott. Za. Br., espone di aver partecipato al concorso interno per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio, avente ad oggetto il conferimento di 163 posti di dirigente presso l’allora Ministero delle Finanze, indetto con decreto direttoriale del 2 luglio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale n. 53 dell’8 luglio 1997. All’esito della procedura, il dott. Za. si è collocato in graduatoria al di fuori dei 163 posti utili per la stipula del contratto individuale di lavoro dirigenziale, a causa del non sufficiente punteggio ottenuto nella valutazione dei suoi titoli da parte della Commissione esaminatrice.
Nel dettaglio, consta, infatti, che – salvo successivi scorrimenti della graduatoria – l’ultimo dei vincitori, dott. Ro. Eu., si è collocato al 163° posto con il complessivo punteggio di 20,70, nel mentre il dott. Za. ha ottenuto il complessivo punteggio di 20,50, collocandosi al 175° posto.
Con ricorso al T.A.R. per il Lazio, n. r.g. 4126/02, notificato il 23 marzo 2002 e depositato il successivo 18 aprile, il Dott. Za. Br. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, della graduatoria conclusiva del concorso, degli atti con i quali tale graduatoria è stata approvata e, in particolare, del decreto del Direttore Generale del Dipartimento per le Politiche Fiscali dell’11.12.2001 nonché, degli atti posti in essere dalla Commissione giudicatrice nell’attività di valutazione dei titoli e, ove necessario dei criteri di valutazione adottati nelle sedute del 23.06.1998 e 08.2.1999 nonché, del bando di concorso in parte qua, per i seguenti motivi:
1) Violazione del D.Lgs. n. 29 del 3.2.1993; violazione del D.P.C.M. n. 439 del 21.04.1994; violazione del bando di concorso – decreto direttoriale del 2.07.1997; violazione dei criteri di valutazione adottati dalla commissione esaminatrice; violazione degli artt. 3, 51, 1° comma e 97 della costituzione; eccesso di potere;
2) Violazione del D.Lgs. n. 29 del 3.2.1993; violazione del D.P.C.M. n. 439 del 21.04.1994; violazione del bando di concorso – decreto direttoriale del 2.07.1997; violazione dei criteri di valutazione adottati dalla commissione esaminatrice; violazione degli artt. 3, 51, 1° comma e 97 della costituzione; eccesso di potere;
3) Violazione del D.Lgs. n. 29 del 3.02.1993, violazione del D.C.P.M. n. 692 del 18.10.1994; violazione del bando di concorso; violazione degli artt. 3, 51, 1° comma e 97 della Costituzione; eccesso di potere;
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, concludendo a sua volta per la reiezione del ricorso.
Il TAR per il Lazio – Seconda Sezione – con sentenza n. 2348 del 18 marzo 2003 ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione; tuttavia, questo Consiglio, con decisione n. 5525 del 22 aprile 2004, ha annullato con rinvio la predetta sentenza ritenendo che la controversia de qua appartenga alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Il ricorrente ha pertanto provveduto alla riassunzione del giudizio dinanzi al TAR per il Lazio in data 22 dicembre 2004.
Nelle more, il ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti ex lege 241 del 1990, istanza che, tuttavia, è stata respinta.
Con motivi aggiunti, notificati il 28 – 29 novembre 2005 – 2 dicembre, il ricorrente, sul presupposto della sopravvenuta conoscenza degli atti relativi agli altri partecipanti al concorso, ha dedotto l’illegittimità dell’operato della Commissione giudicatrice nella valutazione dei titoli con riferimento ad ulteriori 41 candidati ed ha chiesto, altresì, l’annullamento del diniego di accesso alla documentazione relativa a tutti gli altri vincitori del concorso, con conseguente richiesta di acquisizione mediante ordinanza istruttoria.
Con ordinanze presidenziali n. 176/2005 e n. 591/2005 è stata autorizzata l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami del predetto atto di motivi aggiunti; il ricorrente ha dimostrato di avervi provveduto depositando le Gazzette Ufficiali – Foglio delle Inserzioni n. 146 del 28.05.05 e n. 33 del 9.02.2006.
Proponeva ricorso incidentale la controinteressata dott.ssa Gi. Ro..
Con sentenza n. 9210 del 27 ottobre 2008, la Sezione Seconda Quater dell’adito T.A.R. ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti per tardività, ha respinto il ricorso e, per l’effetto, ha dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale proposto dalla Dott.ssa Gi., compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Con ricorso n. r.g. 10458/2009, il dott. Za. ha proposto appello avverso la predetta sentenza chiedendo la riforma della stessa, nonché il conseguente accoglimento del ricorso di primo grado.
In particolare, l’appellante, nel ribadire i motivi di ricorso di primo grado, ha contestato l’omessa valutazione dell’incarico di segretario supplente della commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di 999 primi dirigenti del Ruolo amministrativo del Ministero delle Finanze indetto con D.M. 19 gennaio 1993 e dell’incarico di componente della commissione di esame del concorso per operatori di esercizio U.L.A., nonché, la ritenuta tardività dei motivi aggiunti. Inoltre, in via meramente subordinata, ha insistito per l’eventuale annullamento del diniego di accesso e l’acquisizione in via istruttoria di tutti gli atti relativi alla procedura concorsuale impugnata con riferimento ai candidati risultati vincitori per i quali erano stati proposti i motivi aggiunti.
Con memoria depositata il 19 marzo 2016, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendo il rigetto del presente gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
L’odierno appellante, con successiva memoria difensiva, ha precisato ulteriormente le proprie tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 21 aprile 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nei concorsi pubblici la Commissione esaminatrice è, di norma, titolare di un’ampia discrezionalità in ordine: – alla catalogazione dei singoli tipi di titoli valutabili nell’ambito delle categorie generali predeterminate dal bando; – all’attribuzione della rilevanza e dell’importanza dei titoli stessi; – all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell’ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, all’evidente fine di rendere concreti, attuali e utilizzabili gli stessi criteri del bando. L’esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, impingendo nel merito dell’azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta iniquità, e palese arbitrarietà (cfr. ex multis, Cons. St., sez. IV, 01 giugno 2010, n. 3477; Cons. St., sez. IV, 27 giugno 2007, n. 3745; Cons. St., sez. V, 12 marzo 2009, n. 1506).
Ciò posto, nel caso in esame non si ravvisano i suddetti profili di illegittimità.
Nello specifico, con il primo motivo di censura, l’appellante, dott. Za. , lamenta l’omessa valutazione da parte della Commissione giudicatrice del concorso, meglio indicato in fatto, dei seguenti titoli:
1) incarico di segretario supplente nel concorso a n. 999 posti di dirigente (mancata assegnazione di punti 0,10);
2) incarico di componente della commissione di concorso per operatori di esercizio (mancata assegnazione di punti 0,20).
Ad avviso del ricorrente, la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto assegnargli il maggior punteggio di punti 0,30, ciò lo avrebbe portato al punteggio complessivo di punti 20,80 consentendogli di vincere il concorso, dato che l’ultimo dei vincitori, salvo successivi scorrimenti della graduatoria, il dott. Ro. Eu., si è collocato al 163° posto con il complessivo punteggio di 20,70.
In aggiunta, l’appellante lamenta il difetto assoluto di motivazione da parte della Commissione in quanto non avrebbe indicato le ragioni sottese alla omessa valutazione dei predetti titoli.
Tale doglianza non è condivisibile.
Si richiama, al riguardo, la prevalente giurisprudenza (cfr.: Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2006 n. 6196; Sez., VI, 14 settembre 2006 n. 5325; Sez. IV, 22 giugno 2006, nn. 3924 e 3855; Sez. VI, 26 maggio 2006 n. 3147; Sez. V, 20 marzo 2000 n. 1504), condivisa dal Collegio, secondo cui, anche dopo l’entrata in vigore della L. 7 agosto 1990 n. 241 l’onere della motivazione in un concorso è sufficientemente adempiuto con la sola attribuzione del punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come espressione sintetica, ma eloquente, della valutazione tecnica compiuta dalla commissione. Una eventuale motivazione integrativa, è richiesta unicamente nell’ipotesi in cui vi sia un contrasto talmente rilevante fra i punteggi attribuiti dai componenti delle commissione da configurare una possibile contraddittorietà intrinseca del giudizio complessivo (cfr. Cons. Stato, Sez.,VI, n. 3147 del 2006 già citata; Sez., IV, 15 gennaio 2005 n. 110; Sez. IV, 5 agosto 2005 n. 4165; ivi richiamate). Peraltro, anche la giurisprudenza che ritiene non sufficiente la sola motivazione espressa con il punteggio numerico (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2008 n. 2128), ha precisato che il giudizio manifestato in forma numerica deve ritenersi, comunque, adeguata motivazione allorché la commissione abbia preventivamente fissato dettagliati e puntuali criteri di valutazione. Nella specie, la commissione esaminatrice con il verbale n. 2 del 23 giugno 1998 ha puntualmente indicato i criteri di valutazione dei diversi titoli previsti nel bando di concorso, ulteriormente esplicitando gli stessi nel verbale n. 7 dell’8 febbraio 1999, dove ha predisposto un elenco analitico di ciascuno dei titoli valutabili con i relativi punteggi, il che rende la dedotta censura infondata.
Ritornando al merito del motivo di ricorso, il Giudice di prime cure ha ritenuto corrette le valutazioni compiute dalla Commissione in ordine ai predetti titoli poiché:
1) l’incarico di “segretario supplente” non sarebbe stato indicato nella domanda di partecipazione alla selezione ma solo successivamente con la nota del 6 agosto 1997, ed inoltre, il dott. Za. non avrebbe dimostrato di aver materialmente svolto le relative funzioni;
2) l’incarico di “componente della commissione di concorso per operatori di esercizio”, costituirebbe un unico incarico professionale insieme a quello di docente del corso di formazione con esami finali, per il quale la Commissione ha già assegnato il punteggio di punti 0,40. Pertanto, la valutazione disgiunta delle due attività strettamente connesse tra loro, avrebbe dato luogo ad una indebita duplicazione del punteggio per lo svolgimento di un unico incarico.
Ad avviso di questo Collegio appare condivisibile il ragionamento seguito dal Tar.
In relazione all’incarico sub 1) di “segretario supplente”, giova preliminarmente richiamare, per quanto interessa, i criteri fissati dal bando e precisati dalla Commissione esaminatrice in ordine alla valutazione dei titoli.
In primo luogo, si osserva che l’art. 2, lett. e) del bando prescriveva chiaramente e tassativamente che, nella domanda di partecipazione, i titoli valutabili “dovranno essere indicati dal medesimo candidato mediante precisi ed univoci estremi di riferimento e dovranno essere allegati, in originale o in copia autentica, qualora non siano in possesso dell’amministrazione”.
La richiamata disposizione concorsuale prescriveva quindi specifici oneri formali: quello dell’indicazione chiara ed esaustiva del titolo nella domanda di partecipazione e quello dell’allegazione dei titoli non posseduti dall’Amministrazione. Occorreva, dunque, che il candidato indicasse nella domanda tutti i titoli vantati, compresi quelli già in possesso dell’Amministrazione interessata al concorso.
Ciò non è avvenuto nel caso che ne occupa, in quanto il ricorrente non ha indicato nella domanda di partecipazione l’incarico di cui trattasi, ma solo successivamente con la nota del 6 agosto 1997 che, tuttavia, richiama solo genericamente la domanda presentata in precedenza senza specificare neppure il giorno in cui è stata presentata. Pertanto, giustamente, alcun rilievo poteva assegnarsi alla suddetta nota diretta ad estendere i titoli vantati dal medesimo poiché presentata in modo difforme rispetto alle tassative regole prescritte dal bando di concorso.
In secondo luogo, anche a voler considerare legittima l’integrazione documentale della domanda, occorreva un’ulteriore specificazione affinché l’Amministrazione potesse riconoscere il titolo e quindi, il punteggio aggiuntivo di 0,10 punti. Difatti, la Commissione giudicatrice nel verbale n. 2 del 23 giugno 1998 al sottocodice A4 aveva stabilito che le funzioni di componente supplente sarebbero state valutate solo se effettivamente svolte e che la produzione del semplice atto di nomina non era sufficiente a dimostrare l’effettivo svolgimento, all’atto pratico, delle relative funzioni. Circostanza confermata anche dalla giurisprudenza di questo Consiglio, la quale ha sancito che, in materia di valutazione degli incarichi, ciò che rileva è l’effettivo espletamento degli stessi e non la generica possibilità di esercitarli (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 giugno 2007 n. 3745).
Il Dott. Za. non ha fornito prova dell’effettivo svolgimento delle funzioni ma si è limitato solo ad allegare il D.M. del Ministero delle Finanze n. 5642 del 15.04.1994 di nomina a segretario supplente.
A tal proposito, l’appellante replica lamentando la violazione da parte della Commissione giudicatrice del principio di parità di trattamento ed imparzialità rispetto agli altri concorrenti a cui avrebbe, invece, consentito di documentare l’effettivo svolgimento delle mansioni di segretario di commissione nel corso della procedura ovvero avrebbe proceduto autonomamente all’acquisizione dei relativi atti. Per l’appellante, la Commissione avrebbe dovuto invitarlo a documentare lo svolgimento delle funzioni di segretario oppure acquisire d’ufficio i verbali di riunione, trattandosi di atti in suo possesso, come avrebbe fatto per altri.
La censura è infondata.
Prima di tutto, l’assunto è estremamente generico ed indimostrato; non sono stati forniti elementi sufficienti che consentano di desumere quella identità di situazioni che, sola, potrebbe consentire la proposizione di censure inerenti la violazione del principio di par condicio.
Inoltre, come la giurisprudenza di questo Consiglio ha più volte sottolineato, in materia di concorsi pubblici per l’accesso al pubblico impiego, le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non possono tradursi in occasione di aggiustamento postumo, cioè in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando o per ovviare alle irregolarità non sanabili conseguenti alla negligente inosservanza di prescrizioni tassative imposte a tutti i concorrenti, pena la violazione del principio della par condicio (cfr. Consiglio Stato, sez. III, 01 febbraio 2010, n. 2610). Invero, anche se si attribuisse al dott. Za. il maggior punteggio di punti 0,10 di cui all’incarico sub 1) di “segretario supplente”, il medesimo, collocato in graduatoria di merito al posto 175° con il punteggio 20,50, conseguirebbe il punteggio complessivo di 20,60, inferiore al punteggio che contrassegna il candidato classificatosi al 163° posto in posizione utile ai fini dell’inserimento tra i vincitori del concorso. Solo il riconoscimento anche del secondo incarico vantato dal ricorrente, unito al primo, consentirebbe di raggiungere la soglia utile.
Tuttavia, anche la doglianza relativa all’omessa valutazione dell’incarico sub 2) di “componente della commissione giudicatrice” non merita accoglimento per i profili di seguito indicati.
L’appellante sostiene l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto che legittimamente la Commissione ha valutato il punteggio attribuito all’incarico di docenza assorbente rispetto a quello spettante come componente della Commissione esaminatrice, integrando un unico incarico professionale; diversamente, ad avviso dell’odierno ricorrente, si tratterebbe di incarichi ontologicamente diversi, da considerare autonomamente, il primo rientrante nella categoria A5 “incarichi di docenza” con attribuzione di 0,40 punti e il secondo nella categoria A6 “componente commissione di concorso” con attribuzione di 0,20 punti.
L’assunto non può essere condiviso.
Risulta dagli atti che l’incarico in oggetto è stato conferito con un unico provvedimento della Direzione Compartimentale per la Lombardia, prot. N. Comp./1/3/G/182/GU4/03/90 del 16 gennaio 1990 con riferimento ad un unico corso di formazione, il corso n. codice GU4 03. La stessa dicitura riportata nel provvedimento suddetto fa riferimento letteralmente ad un unico “incarico” seppur suddiviso in due momenti strettamente connessi facenti parte della stessa procedura, consistente in mansioni di “docente” e in mansioni di “membro commissione esame”. Pertanto, è lo stesso provvedimento allegato dall’appellante a confermare che ci si trovava di fronte ad un unico incarico, seppur ripartito in due momenti differenti.
Vi è poi un altro ordine di considerazione che depone in senso contrario all’appellante ed in favore della sostanziale unità dell’incarico in questione: a livello temporale le mansioni di docente si sono svolte dal 30.11.1990 al 6.12.1990, mentre la mansione di esaminatore in data 10.12.1990, immediatamente dopo la fase di insegnamento, a dimostrazione della unicità della procedura in cui l’attività di esaminatore è l’esplicazione finale di quella di docente.
Legittimamente, pertanto, l’Amministrazione, non ha attribuito al ricorrente l’ulteriore punteggio di 0,20 punti, risultando il medesimo destinatario di un solo formale atto di conferimento relativo all’unico incarico di docente.
Con secondo motivo di ricorso, l’appellante contesta la ritenuta tardività dei motivi aggiunti, lamentando la difficoltà incontrata nell’accesso ai documenti riguardanti il concorso a causa del comportamento ostruzionistico dell’Amministrazione che avrebbe, in primo luogo, violato l’obbligo di cui al comma 4 dell’art. 21 della L. n. 1034/1971 di produrre gli atti e i documenti in base ai quali l’atto impugnato è stato emanato nonché, in secondo luogo, avrebbe illegittimamente rigettato le istanze di accesso agli atti di tutti i candidati risultati vincitori in graduatoria, limitandolo solo a 10, massimo 15 posizioni.
Si osserva, al riguardo, che la disposizione sopra richiamata prevede a carico dell’Amministrazione un mero onere non sorretto né da un termine di natura perentoria né da alcuna sanzione in caso di inosservanza.
Quanto al secondo punto, l’ordinamento prevede appositi strumenti di tutela per contestare il diniego o il silenzio sulle istanze di accesso, strumenti che il ricorrente avrebbe potuto azionare al fine di ottenere tempestivamente l’esibizione dei documenti interessati. Si ribadisce, comunque, che la richiesta di accesso non può essere preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione, come correttamente fatto presente dal Ministero appellato.
Inoltre, l’odierno appellante lamenta l’assenza di prova circa la tardività dei motivi aggiunti e, quindi, del fatto che il ricorrente fosse a conoscenza al momento della notificazione e successivo deposito dell’atto introduttivo del giudizio, del contenuto delle schede di valutazione degli altri controinteressati di cui ai motivi aggiunti.
Si rileva che correttamente il T.A.R. ha respinto i motivi aggiunti proposti dal ricorrente nei confronti dei dott.ri Co. Ro., La. Ag., Co. Va., Ru. Vi., La. El., St. Pa., Al. Ca., Sa. Ma. dichiarandoli inammissibili per difetto di interesse, trattandosi di concorrenti collocati in graduatoria in posizione successiva a quella del dott. Za.. Quindi, dall’accoglimento di detti motivi non deriverebbe alcun vantaggio per il medesimo.
Per quanto concerne le restanti censure di cui ai motivi aggiunti si confermano le conclusioni cui è giunto il TAR circa la loro inammissibilità per tardività.
Va segnalato che presupposto necessario per la proposizione dei motivi aggiunti, ai fini della deduzione di ulteriori vizi di legittimità dell’atto impugnato o dell’impugnativa di atti sopravvenuti connessi a quello inizialmente impugnato, è l’ignoranza degli stessi al momento della proposizione del ricorso, non imputabile al deducente e riconducibile a comportamenti delle controparti, come il deposito di nuovi atti in corso di causa ovvero l’emersione aliunde di fatti o circostanze nuove e significative, in precedenza non conosciuti né conoscibili. Per la loro proposizione si applicano le stesse disposizioni che regolano il ricorso principale, per quanto concerne i termini per la loro deduzione e il loro deposito.
Nel caso di specie, i motivi aggiunti sono stati notificati solo in data 28 – 29/11/2005 e 2/12/2005 a distanza di oltre tre anni dall’approvazione della graduatoria avvenuta in data 11.12.2001 e dalla notifica del ricorso introduttivo in data 23.03.2002. Per di più, i suddetti motivi aggiunti riguardano atti e circostanze conosciuti dal ricorrente fin dal momento del ricorso introduttivo, prova ne è il fatto che al momento della sua presentazione il ricorrente già disponeva di copia dei verbali e delle schede di valutazione di altri cinque candidati, e comunque conoscibili entro i termini se avesse applicato la dovuta ordinaria diligenza presentando tempestivamente istanza di accesso agli atti.
Quest’ultima poteva e doveva essere formulata a partire dal momento in cui si è avuta cognizione della graduatoria definitiva, dalla quale è sorto l’interesse del ricorrente all’impugnativa dei provvedimenti lesivi; invece, è stata avanzata solo nelle more del processo riassunto dinanzi al Tar, dopo la decisione di primo grado e dopo quella di appello.
Ulteriore elemento a suffragio dell’infondatezza della censura, il fatto che parte appellante non ha saputo indicare il momento in cui è sopravvenuta la conoscenza delle circostanze sollevate con i motivi aggiunti, bensì pretende di ancorare il decorso del termine per la presentazione dei motivi aggiunti da un non meglio specificato momento. Difatti, ha riferito, in via del tutto generica, di essere riuscita ad entrare in possesso della documentazione solo cumulando informazioni ricevute da altri ricorrenti anch’essi non meglio identificati. E’ evidente che tali dichiarazioni non possono ritenersi idonee a differire l’inizio del decorso del termine ai fini della proposizione dei motivi aggiunti a piacimento del ricorrente.
Del resto, la tutela dell’amministrato non può ritenersi operante ogni oltre limite temporale, di modo che l’attività dell’Amministrazione sia soggetta indefinitamente alla possibilità di impugnazione, anche quando l’interessato non si renda parte diligente nel far valere la pretesa entro i limiti temporali assicuratigli dalla legge.
In conclusione, l’appello è infondato. La sentenza impugnata deve conseguentemente essere confermata.
Le spese, in relazione alla natura delle questioni, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Nicola Russo – Consigliere, Estensore
Fabio Taormina – Consigliere
Andrea Migliozzi – Consigliere
Carlo Schilardi – Consigliere
Depositata in Segreteria il 22 giugno 2016.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *