Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 17 marzo 2017, n. 1197

Non è configurabile l’errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico; il rimedio in esame non è, inoltre, praticabile allorché incida su un aspetto della controversia che ha formato oggetto di valutazione giudiziale e men che meno allorché l’errore segnalato verta sulla interpretazione od applicazione di norme giuridiche ovvero cada su una circostanza non avente carattere decisivo, nel senso di (non) costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione; infine, l’errore di fatto idoneo a fondare il giudizio revocatorio si realizza ogni qualvolta esso risulti evidente dalla lettura della sentenza e sia chiaro che in nessun modo il giudice abbia preso in esame la censura medesima

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 17 marzo 2017, n. 1197

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 8568 del 2016, proposto da:

Vi. De. Pe., rappresentato e difeso dall’avvocato Lu. Ad., con domicilio eletto presso lo studio An. Be. in Roma, via (…) Studio Ro.;

contro

Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Gh. Ma., con domicilio eletto presso lo studio Lu. Na. in Roma, via (…);

nei confronti di

Vi. De. Pe. non costituito in giudizio;

Ni. De. Pe. non costituito in giudizio;

Ca.n De. Pe. non costituito in giudizio;

An. Za. non costituito in giudizio;

An. De. Pe., rappresentato e difeso dall’avvocato Ga. Ca. Fe., con domicilio eletto presso lo studio Ga. Fe. in Roma, viale (…);

per la revocazione, previa sospensiva, della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. IV n. 04181/2016, resa tra le parti, non notificata, con la quale è stato respinto l’appello n. r.g. 5508/15

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di (omissis) e di An. De. Pe.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2017 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Ad., Ma. e Fe.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. Il ricorso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, atteso che il contraddittorio è integro, sono stati rispettati i termini a difesa della fase cautelare e l’istruttoria è completa.

2. L’odierno ricorrente, comproprietario di un giardino sito in (omissis) al di sotto del quale si erge una grotta, ha chiesto la revocazione della sentenza n. 4181/2016 con la quale questa Sezione ha confermato la sentenza del Tar Campania sez. V, n. 2850/2015, che ha respinto la sua domanda di annullamento delle delibere consiliari aventi ad oggetto l’apposizione del vincolo espropriativo, la dichiarazione di pubblica utilità e l’approvazione del progetto esecutivo per la sistemazione urbana e l’ampliamento di via (omissis), nonché del decreto di esproprio avente ad oggetto il giardino e la grotta.

3. I motivi di revocazione addotti – a dire del ricorrente – riposano sulla totale svista, da parte del Collegio, di due circostanze fattuali: 1) la riviviscenza delle prescrizioni apposte al parere favorevole espresso dalla Soprintendenza con nota del 26 luglio 2006, prot. n. 15416 per effetto dell’annullamento in sede giurisdizionale della relativa revoca adottata il 21 ottobre 2006, prot. n. 19268 e 2) il difetto di approvazione sia del progetto preliminare che di quello definitivo in conseguenza dell’annullamento giurisdizionale della delibera di G.M. n. 181/2004 per motivi formali e sostanziali. Circostanze che, se adeguatamente considerate, avrebbero certamente portato alla riforma della sentenza di primo grado e al conseguente annullamento degli atti impugnati.

4. Si sono costituiti il Comune di (omissis) (resistente) e An. De. Pe. (controinteressato) chiedendo pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso per l’insussistenza del lamentato errore revocatorio.

5. Va preliminarmente premesso che la giurisprudenza ha costantemente affermato che l’errore di fatto, idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall’art. 395 n. 4 c.p.c., deve consistere in un travisamento di fatto costitutivo di “quell’abbaglio dei sensi” che cade su un punto decisivo ma non espressamente controverso della causa, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto esso deve risolversi in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività. Ne consegue che non è configurabile l’errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (ex multis, Cassazione civile, 3 aprile 2009, n. 8180; Consiglio Stato, sez. IV, 7 settembre 2006, n. 5196). Il rimedio in esame non è, inoltre, praticabile allorché incida su un aspetto della controversia che ha formato oggetto di valutazione giudiziale (tra le tante, Cassazione civile, sez. II, 22 giugno 2007, n. 14608) e men che meno allorché l’errore segnalato verta sulla interpretazione od applicazione di norme giuridiche ovvero cada su una circostanza non avente carattere decisivo, nel senso di (non) costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione (Consiglio Stato, sez. III, 29 novembre 2010, n. 4466). Infine, l’errore di fatto idoneo a fondare il giudizio revocatorio si realizza ogni qualvolta esso risulti evidente dalla lettura della sentenza e sia chiaro che in nessun modo il giudice abbia preso in esame la censura medesima (Consiglio Stato, sez. VI, 04 settembre 2007, n. 4629; Consiglio Stato, sez. V, 19 marzo 2007, n. 1300).

6. Nel caso in esame, dalla piana lettura della sentenza revocanda è dato evincere che il Collegio si è espressamente soffermato, al punto 3.3 della parte motiva, sul problema della possibile illegittimità degli atti impugnati in conseguenza della riviviscenza delle prescrizioni contenute nel parere favorevole espresso dalla Soprintendenza con nota del 26 luglio 2006, prot. n. 15416 per effetto dell’annullamento in sede giurisdizionale (Tar per la Campania sez. VII, sentenza n. 9362/2009 e Consiglio di Stato sez. VI, sentenza n. 1895/2010) del relativo provvedimento di revoca emesso in via di autotutela in data 21 ottobre 2006, prot. n. 19268, traendone tuttavia conclusione opposta rispetto a quella propugnata dal ricorrente. Dalle argomentazioni dell’impugnata decisione, infatti, si evince che il Collegio ha reputato giustamente irrilevante continuare a discutere della natura e dell’efficacia del predetto parere in quanto dato di fatto non più utile ai fini del giudizio, giacché dirimente è divenuta la diversa “circostanza che la legittimità di tale atto è ormai incontestabile, in quanto coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza del Tar n. 9362/2009 confermata dalla sentenza della Sesta Sezione di questo Consiglio di Stato n. 1895/2010, la quale ha annullato l’atto di revoca, il che vieppiù comporta che non possa farsi questione dell’avvenuta perdita di efficacia della medesima”. Il Collegio, pertanto, all’evidenza, non è affatto incorso in una svista nel non assegnare rilievo all’eventuale mancato rispetto delle prescrizioni (ritenute redivive) contenute nel parere del 26.7.2006, avendo invece preso atto di quanto statuito con efficacia di giudicato nelle citate sentenze, ovvero che, a monte, andava esclusa la stessa legittimità dell’atto ministeriale di apposizione del vincolo storico sul complesso immobiliare per cui è causa, e segnatamente il muro di cinta, il giardino e un casotto di accesso alla grotta ipogea, sicché alcun senso avrebbe avuto continuare ad insistere sul preteso rispetto di prescrizioni legate ad un atto presupposto (di vincolo) ormai decaduto. All’evidenza, tale impianto motivatorio, basato sull’inequivoco espresso riferimento al giudicato intervenuto sulla questione (in termini chiarissimi si esprime la Sezione VI di questo Consiglio di Stato nella sentenza n. 1895/2010, pag. 4), esclude alla radice che ci si possa trovare al cospetto di un cd errore revocatorio, non ricorrendo nessuno dei requisiti per l’innanzi esposti.

7. Analoghe conclusioni possono trarsi con riferimento al secondo motivo di revocazione. Il ricorrente si duole del fatto che questa Sezione nella revocanda decisione ha ritenuto che “la delibera G.M. n. 181/2004 (gli allegati tecnici sono stati approvati con la delibera n. 62/2011) è stata annullata unicamente per motivi “formali” (id est: per vizio di incompetenza) ma non per vizi relativi al contenuto della medesima”, esponendo invece che la medesima è stata annullata anche per motivi sostanziali legati alla violazione dell’art. 78 del TUEL (D.lvo n. 267/2000) per essere stato, il giardino di comproprietà del ricorrente, promesso in vendita ad un congiunto dell’allora sindaco (Tar per la Campania sez. V, n. 21830/2010; Consiglio di Stato sez. IV, n. 5197/2013) e pretendendo di far discendere da ciò un improbabile errore revocatorio. Ora, a parte la considerazione che potrebbe farsi incidenter tantum secondo cui, al limite, persino la violazione dell’art. 78 cit. può configurare un vizio di tipo formale essendo preclusa, nell’ottica di contrastare anche un mero potenziale conflitto di interesse, ogni valutazione sostanziale circa l’effettivo vantaggio diretto o indiretto conseguito dall’amministratore della cosa pubblica, nel caso di specie è punto decisivo e dirimente ai fini della decisione non tanto il tipo di vizio (formale o sostanziale) che la Sezione ha ritenuto sussistere in relazione alla delibera giuntale n. 181/2004, quanto invece la legittimità della riproposizione, nelle delibere consiliari n. 15 del 9.3.2011 e n. 62 del 12.12.2011, dei dati tecnici contenuti in quella (la n. 181/2004) annullata, giacché frutto – essi – di autonomo accertamento tecnico giuridico, conosciuto o facilmente conoscibile dall’interessato e anzi a questo già ampiamente noto, sicché deve escludersi che la motivazione per relationem – del tutto legittima – determini la carenza dell’approvazione del progetto preliminare e di quello definitivo.

8. Conclusivamente, sulla base dei suesposti principi giurisprudenziali, deve rilevarsi che nel caso di specie non si rinvengono in alcun modo gli elementi tipici dell’errore di fatto che inficerebbe la sentenza impugnata e che legittimano la proposizione del ricorso per revocazione, essendo state dedotte circostanze che attengono a valutazioni giuridiche, del tutto controverse e, peraltro, non affatto decisive e dirimenti ai fini della decisione.

9. La liquidazione delle spese di lite del presente grado di giudizio segue il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta), dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.

Condanna Vi. De. Pe. alla refusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti costituite nella misura di euro 2.000,00 per ciascuna parte, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi – Presidente

Fabio Taormina – Consigliere

Oberdan Forlenza – Consigliere

Giuseppe Castiglia – Consigliere

Daniela Di Carlo – Consigliere

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