L’obbligazione al pagamento delle spese di lite è assistita da un complesso di specifiche tutele, a garanzia dell’adempimento, sicché non possono trovare applicazione le penalità di mora
Consiglio di Stato
sezione IV
sentenza 17 luglio 2017, n. 3481
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6773 del 2016, proposto dal signor Gi. Es., rappresentato e difeso dall’avvocato Vi. Du., domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la segreteria della IV sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, 29 febbraio 2016, n. 810, resa tra le parti.
Visti il ricorso in esecuzione e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2017 il consigliere Giuseppe Castiglia;
Udito per la parte ricorrente l’avvocato Duello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza 29 febbraio 2016, n. 810, la Sezione, riuniti gli appelli proposti dal signor Gi. Es.:
a) quanto al ricorso n. r.g 2013/1652, relativo all’ordinanza del T.a.r. per la Campania, sez. II, 22 febbraio 2013, n. 980, lo ha accolto;
b) quanto all’appello n. r.g. 2015/4923, concernente la sentenza del medesimo T.a.r. 23 ottobre 2014, n. 5714, ha annullato senza rinvio la decisione impugnata, dichiarando improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso e i motivi aggiunti di primo grado;
c) ha condannato il Comune di (omissis), soccombente, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in euro 3.000, oltre agli accessori di legge.
Con ricorso spedito per la notifica il 9 agosto 2016 e depositato il successivo 23 agosto, il signor Es., premesso di avere notificato al Comune di (omissis) copia della sentenza n. 810/2016 e di avere inutilmente atteso il decorso del termine di 120 giorni posto dall’art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha agito per l’esecuzione della ricordata decisione nella parte recante la condanna della controparte alle spese di lite, chiedendo la condanna dell’Amministrazione al pagamento, entro trenta giorni, delle spese già liquidate (oltre a I.V.A., C.P.A., accessori di legge, costo delle copie esecutive e di notificazione della sentenza, rimborso dei contributi unificati versati, interessi legali e penalità di mora per ogni giorno di ritardo) nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva nel successivo termine di trenta giorni.
In data 28 febbraio 2017, il signor Es. ha depositato una memoria difensiva.
Il Comune di (omissis) non si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 13 luglio 2017, il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.
E’ assodato l’inadempimento del Comune di (omissis) al disposto della sentenza n. 810/2016 che lo condannava al pagamento delle spese di giudizio e degli accessori di legge.
Di conseguenza il Collegio:
a) condanna l’Amministrazione comunale a eseguire la ricordata statuizione, corrispondendo all’appellante vittorioso l’importo di euro 3.000,00 (tremila/00) oltre agli accessori di legge, i quali ultimi – secondo la giurisprudenza costante di questo Consiglio di Stato – ricomprendono il 15% a titolo di rimborso delle spese generali (che coprono anche il costo delle copie esecutive e di notificazione della sentenza), I.V.A. e C.P.A.;
b) condanna l’Amministrazione a restituire all’odierno ricorrente il contributo unificato per le spese per gli atti giudiziari versato per entrambi i gradi dei due precedenti appelli; contributo unificato che – a norma dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – costituisce un’obbligazione ex lege posta comunque a carico della parte soccombente (in senso effettivo o virtuale), anche indipendentemente sia da una espressa statuizione in tal senso sia dalla disposta compensazione delle altre spese di lite, che nel caso peraltro manca (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 2014, n. 68; sez. IV, 10 febbraio 2014, n. 625; sez. IV, 1° giugno 2017, n. 2635);
c) condanna l’Amministrazione a corrispondere gli interessi legali sul capitale dovuto a far data della pubblicazione della presente decisione;
d) dà all’Amministrazione di termine di sessanta giorni – decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza – per il pieno ed esatto adempimento;
e) nel caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione nel termine accordato – premesso che l’obbligazione al pagamento delle spese di lite è assistita da un complesso di specifiche tutele, a garanzia dell’adempimento, sicché non possono trovare applicazione le penalità di mora [cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1442 e n. 1443; sez. IV, 29 luglio 2016, n. 3441; e già prima T.A.R. Lazio, sez. I bis, 5 maggio 2015, n. 6426, alle quali si rinvia ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.], che pure in generale valgono anche per le obbligazioni di natura pecuniaria (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 25 giugno 2014, n. 15) – nomina sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto della Provincia di Napoli o di un funzionario da questi delegato, il quale provvederà in via sostituiva nell’ulteriore termine di sessanta giorni, trasmettendo gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti competente per territorio;
f) condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, e al rimborso del contributo unificato anticipato dalla parte privata, in favore del difensore del ricorrente, che si è dichiarato antistatario
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in esecuzione, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini esposti in motivazione.
Condanna il Comune di (omissis) soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge (15% a titolo di rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A.), nonché al rimborso del contributo unificato versato, in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Oberdan Forlenza – Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Giuseppe Castiglia – Consigliere, Estensore
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