Consiglio di Stato
sezione IV
sentenza 12 febbraio 2015, n. 757
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUARTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3883 del 2014, proposto da:
A. S.p.A. in persona del legale rappresentante in carica in qualità di Mandataria di Ac. Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Pa.Va., Francesco Scanzano, con domicilio eletto presso Ca.Ch. in Roma, Via (…);
contro
Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall’avv. Gi.De., con domicilio eletto presso Gi.Pr. Avv Prov. De. in Roma, Via (…); Provincia di Roma -Dip.04-Servizi Tutela Ambiente Servizio 03 Tutela Aria ed Energia, Regione Lazio -Area Urbanistica e Beni Ambientali di Roma Capitale e Provincia, Ministero della Difesa -Comando Militare della Capitale-S.M.Ufficio Logistico Infrastrutture e Servitu’Militari, Ministero della Marina-Marina Militare Ufficio Infrastrutture e Demanio, Ministero dello Sviluppo Economico -Comunicazione Ispettorato Territoriale Lazio;
Roma Capitale-Municipio Xv, Roma Capitale-Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica U.O.Citta’Consolidata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica rappresentati e difesi per legge dagli avv. An.Ra., An.Ci., domiciliata in Roma, Via (…);
Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali -Soprintendenza Per i Beni Archeologici di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via (…), sono ope legis domiciliati;
Condominio di via (…) Roma, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall’avv. Se.Do., con domicilio eletto presso Se.Do. in Roma, Via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. del LAZIO –Sede di ROMA- SEZIONE III n. 01360/2014, resa tra le parti, concernente procedura di esproprio area per pubblica utilita’;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Roma e di Roma Capitale-Municipio XV e di Roma Capitale-Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica U.O.Citta’Consolidata e di Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali -Soprintendenza Per i Beni Archeologici di Roma e di Condominio di via (…) Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2014 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli Avvocati Va. ed altri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe appellata il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sede di Roma – ha accolto il ricorso di primo grado proposto dall’ odierna parte appellata Condominio di via (…) Roma volto a contestare ed ottenere l’annullamento di tutti gli atti volti a “ristrutturare” e “aumentare la potenza a 20 KV della Cabina Elettrica di Via (…) sita in Comune di Roma” già precedentemente ubicata nello stabile del Condominio e degli atti espropriativi sottesi e connessi a detta determinazione
L’odierna parte appellata era insorta prospettando articolate doglianze di violazione di legge (falsa applicazione dell’art. 21 del RD 11.12.1933 n.1775 e del DPCM 8.7.2003) ed eccesso di potere sostenendo, da un canto, che si era tenuto in non cale il “principio di precauzione” in riferimento al danno alla salute e, per altro verso, che l’azione amministrativa appariva attinta da difetto di motivazione, manifesta illogicità ed irragionevolezza, e sviamento di potere.
Ciò in quanto né la Provincia di Roma, quale Amministrazione preposta all’approvazione del progetto presentato da A., né gli altri enti interessati, si erano posti il problema di verificare, prima di attivare la procedura di esproprio, la possibilità di ubicare la cabina elettrica in luogo diverso da quello individuato, pur essendo stati edotti, dal Condominio, delle oggettive ragioni che avrebbero dovuto far considerare inidoneo il sito prescelto.
Il Tar, riepilogato puntigliosamente anche sotto il profilo cronologico le risalenti vicende infraprocedimentali succedutesi ha accolto le censure alla stregua del seguente ragionamento.
Il primo giudice ha in particolare osservato che appariva fondata la denunciata violazione la violazione dell’art. 121 del RD n. 1775/1933.
Detta norma escludeva la possibilità di installazione coattiva di cabine elettriche nelle case, cortili, giardini e, pertanto, non era consentito imporre la servitù coattiva di elettrodotto nel giardino di pertinenza del Condominio ; inoltre, il comma 3 dello stesso art. 121 del R.D. n. 1775/1933 richiedeva il prodromico espletamento di una doverosa attività comparativa degli interessi che era stata invece omessa.
Parimenti, ad avviso del Tar, emergeva la violazione del DPCM 18/7/03 e del principio di precauzione in quanto le Amministrazioni deputate all’approvazione del progetto non avevano adeguatamente valutato le conseguenze potenzialmente negative per i condomini, derivanti dalla propagazione delle onde elettromagnetiche sviluppate dalla cabina elettrica (valutazione questa, che doveva essere effettuata ex ante e non ex post).
Risultava infatti che nel corso della Conferenza di Servizi dell’8.1.2013, era stata resa una dichiarazione da parte dell’A. odierna appellante secondo la quale essa “si impegnava a consegnare la dichiarazione di conformità di cui al DPCM 8/1/2003 e, su richiesta del Presidente, ad effettuare le verifiche relative ai livelli di inquinamento elettromagnetico prima dell’entrata in esercizio della cabina e, in caso di superamento degli stessi, procederà ad adeguare la struttura dell’opera in esame”.
La Conferenza, si era limitata a dichiarare che “non individua elementi ostativi all’approvazione del progetto, impegnando pur tuttavia A. ad adottare tutte le condizioni tecniche necessarie a garantire la sicurezza sia della cabina elettrica che delle abitazioni circostanti”.
Nella DD del R. U. 1221 del 13.3.13 di autorizzazione alla posa in opera della cabina nel giardino condominiale si rinveniva l’affermazione per cui, prima della messa in esercizio dell’opera, avrebbe dovuto essere effettuato un controllo circa il rispetto della vigente normativa in tema di esposizione dei valori di attenzione e degli “obiettivi di qualità” per la protezione della popolazione dalla esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete di 50HZ e tramite l’organo regionale di controllo.
Ad avviso del Tar, invece, dal tenore delle uniche “dichiarazioni” presenti negli atti impugnati rese in riferimento alla problematica del campo elettromagnetico, appariva evidente che non era stata compiuta alcuna preventiva istruttoria diretta ad accertare la quantità di onde elettromagnetiche che una cabina elettrica di 20 KV poteva sviluppare al fine di valutare, come suo precipuo obbligo, l’opportunità di approvare il progetto.
In ultimo, il Tar ha osservato che l’approvazione del progetto dell’A., con la consequenziale dichiarazione di p.u. dell’opera, appariva illegittima per illogicità e irragionevolezza sotto un ulteriore profilo.
Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento,infatti, risultava che l’area ove era stato autorizzato il posizionamento della cabina elettrica presentava dissesti riconducibili a cedimenti degli strati superficiali del terreno, (circostanza, questa, nota alla stessa A. che, per tali ragioni, aveva dovuto spostare la cabina elettrica inizialmente ubicata all’interno dello stabile condominiale perché si era notevolmente abbassata per il cedimento del terreno sottostante): la particolare “friabilità” del terreno su cui era stato costruito l’edificio di Via G. Valli 78/80, e quindi dell’area giardino, non era stata adeguatamente valutata dall’A. la quale si era limitata a replicare alle “osservazioni” presentate dal Condominio affermando che “per quanto riguarda la staticità del luogo individuato verranno adottate le medesime fondazioni utilizzate per la realizzazione dell’immobile di proprietà del condominio e, comunque, tutte quelle necessarie a garantire la staticità della cabina”, senza, peraltro, presentare un progetto specifico sul punto.
Alla stregua di tali considerazioni il mezzo è stato quindi integralmente accolto.
La odierna parte appellante, già resistente rimasta soccombente nel giudizio di prime cure ha proposto una articolata critica alla sentenza in epigrafe chiedendone la riforma.
Ha ripercorso il contenzioso intercorso ed ha sostenuto, in primo luogo, che la norma individuata quale preclusiva dal Tar (art. 121 RD 1775/1933) doveva ritenersi abrogata ex artt. 58 e 59 del TU Espropriazione.
In ogni caso, anche a volere ritenere la permanente vigenza di detta norma, essa era inapplicabile: l’area pertinenziale dove avrebbe dovuto essere allocata la cabina, non costituiva “giardino”, ma “corte” (detta area, quindi, non era assimilabile né ad un giardino, né ad un cortile).
Rilevava il classamento catastale dell’area, e questo faceva sì che la suindicata norma preclusiva non potesse essere applicabile alla fattispecie.
Con la seconda censura si è sostenuto che –contrariamente a quanto affermato dal primo giudice- v’era stata una adeguata ponderazione degli interessi “antagonisti” : l’area prescelta era l’unica libera da vincoli paesaggistici.
E la cabina provvisoria allo stato installata non era conforme alle disposizioni di cui all’art. 118 del Codice della Strada, occupando essa una porzione della sede stradale (il che deponeva per la tesi per cui essa doveva costituire una allocazione provvisoria, consentita in via meramente emergenziale).
Con la terza censura si è sostenuto che era stato rispettato il DPCM 8 luglio 2003 (l’area asservita era pari a soli 12 mq al fine di garantire una fascia di rispetto di circa 5 mq) e con la quarta doglianza ha contestato che non fosse stata considerata la natura friabile del terreno (mentre le indagini geognostiche, stante la natura privata del terreno, non avrebbero potuto essere effettuate che prima dell’inizio dei lavori); con memoria datata 25 settembre 2014 l’appellante ha ribadito e puntualizzato le dette censure facendo presente che essa era vincolata nella scelta della individuazione dell’area ove allocare la cabina, ed aveva esattamente prospettato detta situazione alla provincia di Roma.
La soluzione sino a quel momento prescelta (cabina installata provvisoriamente nel 2007) aveva natura emergenziale: l’allocazione della stessa collideva con l’art. 118 del codice della strada
Detta allocazione non era “confermabile” in sede di posizionamento definitivo.
Neppure era ipotizzabile alcuna violazione del principio di precauzione la portata e gli effetti della quantità di onde elettromagnetiche irradiate da una cabina di 20 KV ex art. 4 del DPCM 8.7.2013 poteva essere accertata soltanto successivamente alla operatività della medesima.
Con memoria datata 23.9.2014 la Provincia di Roma ha chiesto di accogliersi l’appello sulla scorta di considerazioni analoghe a quelle prospettate dall’A. appellante.
Il Condominio originario ricorrente di primo grado vittorioso ha depositato una articolata memoria chiedendo la reiezione dell’appello perché infondato: la norma di cui all’art. 121 RD 1775/1933 era certamente vigente, non disciplinando alcun procedimento espropriativo; l’area prescelta era adibita a giardino; il divieto di cui al comma secondo si estendeva alla prescrizione di cui alla lettera A della norma citata.
Anche il secondo motivo di appello era infondato: l’A. non aveva mai seriamente ricercato un sito alternativo, e la cabina “provvisoria” non collideva con alcuna prescrizione del codice della strada.
Nessuna preventiva istruttoria era stata resa diretta a salvaguardare il principio di precauzione (portata ed effetti della quantità di onde elettromagnetiche irradiate da una cabina di 20 KV) ex art. 4 del DPCM 8.7.2013: la perizia giurata versata in atti confermava la potenziale nocività della cabina.
Era carente un progetto specifico che avesse tenuto conto della friabilità dell’area.
L’A., con memoria di replica datata 5 dicembre 2014 ha contestato dette deduzioni ribadendo le proprie censure.
Alla odierna pubblica udienza del 16 dicembre 2014 la causa è stata posta in decisione dal Collegio
DIRITTO
1.L’appello è infondato e va disatteso.
2.La prima censura è inaccoglibile, e ciò milita in termini troncanti per la reiezione del mezzo.
2.1.Invero il n. 59 dell’art. 58 del TU espropriazione (dPR n. 327/2001) prevede che è abrogato“il testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato col regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente agli articoli 29, 33, 34 e 123 ed alle altre norme riguardanti l’espropriazione;”.
L’art. 121 del Tu citato (“. La servitù di elettrodotto conferisce all’utente la facoltà di:
a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all’esercizio delle condutture;
b) infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei all’esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie e piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall’esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire la sicurezza e l’incolumità, sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti.
Da tale servitù sono esenti le case, salvo le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie delle case attinenti:
c) tagliare i rami di alberi, che trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta od altrimenti, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti;
d) fare accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari.
L’impianto e l’esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l’estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, avuto anche riguardo all’esistenza di altri utenti di analoga servitù sul medesimo fondo, nonché alle condizioni dei fondi vicini e all’importanza dell’impianto stesso.
Debbono inoltre essere rispettate le speciali prescrizioni che sono o saranno stabilite per il regolare esercizio delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche
”) non è ivi direttamente menzionato né esso integra disposizione espressamente “ riguardante l’espropriazione”.
Come è noto, l’abrogazione di una disposizione di legge deve essere espressa; l’abrogazione tacita, per incompatibilità con la lex posterior è in via teorica ammissibile, ma soltanto allorchè ci si trovi al cospetto di indici univoci dimostrativi della circostanza che questa sia stata l’intenzione del Legislatore.
Le disposizioni abrogative non possono essere interpretate estensivamente: men che meno ad una interpretatio abrogans può pervenirsi a fronte di un dato letterale che autorizza conclusioni del tutto diverse posto che nell’art. 58 del TU espropriazione dapprima sono state espressamente indicate le norme del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 caducate e, poi, si è fatto riferimento ad una indicazione generica (“altre norme riguardanti l’espropriazione” ) che non appare punto riferibile alla disposizione in esame.
2.2.Se ne desume che l’art. 121 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è tuttora in vigore e che, pertanto, la prima e radicale parte della censura va disattesa.
2.3. Quanto alla seconda –logicamente subordinata- articolazione della censura, va dato atto della circostanza che detta disposizione, in passato, venne interpretata in un senso – restrittivo – che parrebbe militare per la fondatezza di quanto sostenuto da parte appellante.
Il Consiglio di Stato, infatti, in passato, con la decisione n. 794/1983 sostenne che (Cons. Stato Sez. IV, 11-11-1983, n. 794 )“la esenzione della servitù di elettrodotto, prevista dall’art. 121, 1° comma, lett. b), t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, con riguardo alle case, salvo per le facciate verso le vie e piazze pubbliche, ai cortili, ai giardini, ai frutteti ed alle aie alle case attinenti, concerne soltanto l’infissione di supporti o ancoraggi per conduttori aerei; si riferisce, cioè, alle sole facoltà, dell’utente della servitù, descritte alla detta lett. b); pertanto, nell’ambito della previsione della lett. a) del 1° comma del cit. art. 121 è legittimo l’impianto di una cabina elettrica di trasformazione in un giardino privato.”. (Cons. Stato Sez. IV, 11-11-1983, n. 794).
Più di recente, però, la Suprema Corte di Cassazione (sent. 1799/2000) è pervenuta ad una condivisibile interpretazione estensiva del concetto di “cortile”, esprimendo il convincimento (che il Collegio condivide pienamente e fa proprio) secondo cui “Il cortile, tecnicamente, è l’area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, che serve a dare luce e aria agli ambienti circostanti; ma avuto riguardo all’ampia portata della parola e, soprattutto alla funzione di dare aria e luce agli ambienti, che vi prospettano, nel termine cortile possono ritenersi compresi anche i vari spazi liberi disposti esternamente alle facciate dell’edificio – quali gli spazi verdi, le zone di rispetto, le intercapedini, i parcheggi – che, sebbene non menzionati espressamente nell’art. 1117 c.c., vanno ritenute comuni a norma della suddetta disposizione.”.
2.4.Da ciò discende che anche sotto tale profilo la prima censura non è accoglibile e parimenti non corretta appare la tesi per cui, trattandosi di “corte” e non di giardino, detta norma non poteva spiegare portata preclusiva assoluta, siccome inesattamente ritenuto dal Tar.
Invero se può concordarsi con la tesi per cui l’unico dato cui fare riferimento, al fine di accertare se si rientri – o meno- nel perimetro preclusivo della invocata disposizione riposa nelle resultanze catastali nel caso de quo la classificazione quale “corte”, non integra argomento dirimente per l’accoglimento dell’appello, posta la già sottolineata equiparazione di questa con il concetto di “cortile”.
2.5. Pertanto la statuizione del Tar va in parte qua confermata
3. Ciò esaurirebbe il compito affidato al Collegio: la sentenza demolitoria si fonda su più pilastri autonomi, e confermata l’esattezza di uno di essi, l’eventuale accoglimento delle altre censure non gioverebbe a parte appellante (alla affermazione di piena legittimità della procedura espropriativa vulnerata dal Tar si sarebbe potuti pervenire soltanto laddove si fosse affermato che nessuno dei vizi riscontrati dal primo giudice fosse in realtà ravvisabile).
3.1. Per completezza, però, può affermarsi che neppure persuade il Collegio la tesi affermata dall’appellante secondo cui gli accertamenti sulla natura friabile del terreno (natura geologicamente problematica che, sull’an, non è contestata) dovevano essere postergati ad un momento successivo alla messa in esercizio della cabina.
Corollario del principio di precauzione in materia ambientale, nonché principio costante in materia di progettazione, è quello per cui “l’acquisizione della relazione geologica non può essere soggetta a valutazioni discrezionali da parte della p.a., essendo essa obbligatoriamente prevista in ciascuna delle fasi della progettazione in zona sismica.” (Consiglio Stato, sez. VI, 23 settembre 2009, n. 5666).
L’amministrazione procedente avrebbe dovuto esperire dette verifiche prima di deliberare in ordine al sito su cui installare la cabina, e non già riservarsi di compiere dette analisi in epoca successiva alla entrata in esercizio: né risulta dagli atti di causa che essa abbia invano richiesto al condominio l’assenso ad esperire detti saggi (siccome apoditticamente sostenuto dall’A., per giustificare tale omissione).
3.2. Anche per tal via, pare al Collegio che l’appello debba essere disatteso, con assorbimento degli altri motivi: la sentenza di primo grado merita pertanto conferma, mentre tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4.Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese processuali del grado, e pertanto l’A. deve essere condannata al pagamento delle medesime in favore del condominio appellato, nella misura che appare equo determinare in Euro tremila (Euro 3000/00) oltre oneri accessori, se dovuti, mentre le spese del processo vanno compensate per il resto nei confronti delle altre parti processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei termini di cui alla motivazione che precede.
Condanna l’appellante A. al pagamento delle spese processuali del grado in favore del condominio appellato, nella misura di Euro tremila (Euro 3000/00), oltre oneri accessori, se dovuti, e le compensa per il resto nei confronti delle altre parti processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio – Presidente
Sandro Aureli – Consigliere
Fabio Taormina – Consigliere, Estensore
Raffaele Potenza – Consigliere
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Depositata in Segreteria il 12 febbraio 2015
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