Consiglio di Stato
sezione IV
sentenza 1 settembre 2015, n. 4088
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUARTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9055 del 2014, proposto da:
Comune di Battipaglia, in persona del Commissario straordinario pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gi.Lu., e con questi elettivamente domiciliato in Battipaglia, alla via (…), presso l’Avvocatura comunale, per mandato a margine dell’appello, e quindi ex lege in Roma, alla piazza (…), presso la Segreteria del Consiglio di Stato;
contro
An.Sa. ed altri (…);
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione I, n. 617 del 25 marzo 2014, resa tra le parti, con cui, in accoglimento del ricorso in primo grado n.r. 2381/2013, è stato annullato il diniego di permesso di costruire di cui alla determinazione dirigenziale n. 44/13-71052 di prot. del 17 ottobre 2013, con compensazione delle spese del giudizio di primo grado
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di An.Sa., An.Sa. e Gi.Sa.;
Visto l’appello incidentale e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza n. 5408 del 26 novembre 2014 di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 maggio 2015 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avv. Pa.Co. ed altri (…);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.) Con istanza in data 9 luglio 2013 An.Sa., An.Sa. e Gi.Sa. hanno chiesto rilascio di permesso di costruire in ampliamento a preesistente fabbricato, ubicato in Battipaglia alla via (…), con riconoscimento del premio volumetrico del 20 per cento di cui all’art. art. 5 comma 9 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106.
Con nota del responsabile del procedimento n. 60392 del 30 agosto 2013 sono stati comunicati i motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire, relativi, in sintesi, all’estraneità dell’intervento edilizio ad area urbana degradata (in quanto ricompresa nel programma di riqualificazione urbana denominato “S. Anna”) e dell’assenza del presupposto della premialità volumetrica (demolizione e ricostruzione).
Con nota del 5 ottobre 2013, acquisita al protocollo comunale l’11 ottobre 2013, gli interessati hanno formulato controdeduzioni, negando, in sintesi, che ai fini del riconoscimento del premio volumetrico sia necessario che l’intervento edilizio ricada in area degradata (e che in ogni caso esso sia ricompreso nell’area del P.R.U. “S. Anna”, comunque privo di interventi riguardanti il patrimonio edilizio) e la demolizione e ricostruzione dell’edificio.
Con determinazione dirigenziale n. 44/13 prot. 71052 del 17 ottobre 2013 il permesso di costruire è stato negato (anche con richiamo dell’atto di indirizzo del Dirigente Settore Programmazione e Governo del Territorio, prot. n 86458 del 20 novembre 2012) ribadendo che l’edificio non ricade in area urbana degradata e che il premio volumetrico può comunque riconoscersi solo in relazione a interventi di demolizione e ricostruzione, e non già per ampliamento di edificio preesistente.
2.) Con il ricorso in primo grado n.r. n.r. 2381/2013, gli interessati hanno impugnato il diniego, il richiamato atto dirigenziale d’indirizzo e la comunicazione dei motivi ostativi, deducendo, in sintesi, le seguenti censure:
1) Violazione di legge (artt. 10 e 20 d.P.R. 380/2011 in relazione all’art. 5 d.l. 70/2011) – Violazione del principio di tipicità – Eccesso di potere (per carenza assoluta dei presupposti, abnormità, straripamento, sviamento, violazione del giusto procedimento) – Violazione del principio di buon andamento (art. 97 Cost. e art. 1 legge n. 241/90, in relazione all’invocata tardività del diniego e all’intervenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza di permesso di costruire.
2) Violazione di legge (art. 20 d.P.R. 380/2001 in relazione all’art. 5, co. 9 l. 106/2011) – Eccesso di potere (per carenza assoluta del presupposto, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, abnormità, arbitrarietà), in ragione dell’erroneità in fatto e in diritto del rilievo relativo alla dedotta esigenza che l’intervento ricada in area urbana degradata, dovendosi interpretare l’epigrafata disposizione dell’art. 5 comma 9 nel senso che il premio volumetrico sia dovuto comunque in presenza di opere intese a riqualificare edifici residenziali in funzione del miglioramento della loro efficienza energetica.
3) Violazione di legge (art. 20 d.P.R. 380/2001 in relazione all’art. 5, co. 9, l. 106/2011) – Eccesso di potere (per carenza assoluta del presupposto, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, abnormità, arbitrarietà), perché il tenore testuale della disposizione non autorizza a ritenere che il premio volumetrico presupponga la demolizione e ricostruzione e non possa riconoscersi in relazione al semplice ampliamento, come invece erroneamente ritenuto nell’atto dirigenziale di indirizzo.
4) Violazione di legge (artt. 3 e 10-bis l. 241/90) – Eccesso di potere (per carenza assoluta del presupposto, difetto di istruttoria, abnormità, arbitrarietà), in relazione alla carente motivazione del diniego rispetto alle controdeduzioni formulate alla comunicazione dei motivi ostativi.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Battipaglia, a sua volta, ha dedotto l’infondatezza del ricorso, sia con riferimento all’invocata formazione del silenzio-assenso, in ragione dell’effetto interruttivo della comunicazione dei motivi ostativi, e alla data di ricevimento delle controdeduzioni, sia nel merito, ribadendo e illustrando le ragioni esposte nel diniego impugnato.
Con sentenza in forma semplificata n. 617 del 25 marzo 2014, emanata all’esito della camera di consiglio del 23 gennaio 2014, il T.A.R. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, ha accolto il ricorso.
In particolare, il giudice amministrativo salernitano, dopo aver rigettato il primo motivo di ricorso (sul rilievo che in relazione alla data di ricezione delle controdeduzioni il termine per il perfezionamento del silenzio-assenso non era spirato alla data di emanazione del diniego di permesso di costruire), ha accolto il secondo e terzo motivo, ritenendoli implicitamente assorbenti del quarto, secondo i seguenti testuali rilievi:
– “…atteso che il fabbricato oggetto di ampliamento insiste in zona immediatamente contigua all’area interessata dal richiamato P.R.U. (e che) In ogni caso, a prescindere dall’insistenza o dalla contiguità con la zona sottoposta a P.R.U., il legislatore ha riconosciuto, tra le altre misure, il bonus volumetrico, proprio al fine di incentivare gli interventi mirati sui singoli organismi edilizi, quale aspetto in grado da solo di qualificare le aree urbane”;
– “L’art. 5, comma 9, d. l. 70/2011, autorizza il compimento di determinate attività edilizie -quali, bonus volumetrico, cambio di destinazione, delocalizzazione delle volumetrie, modifiche di sagoma- senza subordinarle all’insistenza dell’edificio interessato in aree degradate”;
– “La norma intende promuovere la riqualificazione delle aree urbane degradate anche tramite interventi di demolizione e ricostruzione con riconoscimento dell’aumento di volumetria quale misura premiale. In questo senso va correttamente interpretata la congiunzione “nonché” -contenuta nel richiamato art. 5, comma 9- la quale costituisce un’opportunità edificatoria che il legislatore prevede, in via alternativa, nel caso di demolizione e ricostruzione senza che, in via cumulativa, lo stabile debba necessariamente insistere nelle ‘aree degradate'” (con richiamo a orientamento analogo del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sez. II, 23 gennaio 2013, n. 194).
3.) Con appello notificato il 13 ottobre 2014 e depositato l’11 novembre 2014, il Comune di Battipaglia ha impugnato la predetta sentenza, deducendo, con unico motivo:
Error in iudicando, Violazione e falsa applicazione di legge (art. 5 comma 9 d.l. 70/2011, come convertito nella legge n. 106/2011), perché il riferimento alla riqualificazione delle aree urbane degradate deve intendersi come presupposto di ammissibilità del premio volumetrico, come peraltro ritenuto, sia pure con riferimento a intervento relativo a edificio non residenziale, da chiarificante recente orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. IV, 11 aprile 2014, n.1767).
Con memoria di costituzione e contestuale appello incidentale, gli appellati hanno controdedotto che solo per gli edifici a destinazione non residenziale operi il presupposto e limite della collocazione in aree urbane degradate e hanno impugnato la sentenza, nella parte in cui ha respinto il primo motivo di ricorso, insistendo nell’intervenuta formazione tacita del permesso di costruire, e riproposto il quarto motivo, incentrato sull’omessa specifica considerazione delle osservazioni svolte in relazione alla comunicazione del preavviso di diniego del titolo edilizio.
Con ordinanza n. 5408 del 26 novembre 2014 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
Con memoria depositata il 17 aprile 2015 gli appellati e appellanti incidentali hanno ulteriormente illustrato i rilievi svolti nella memoria di costituzione.
All’udienza pubblica del 19 maggio 2015 gli appelli, principale e incidentale, sono stati discussi e riservati per la decisione.
4.) L’appello principale in epigrafe è fondato, mentre è infondato l’appello incidentale, onde, in riforma della sentenza gravata, deve essere rigettato il ricorso proposto in primo grado.
4.1) Nell’ordine logico-giuridico deve esaminarsi in via pregiudiziale l’appello incidentale, con il quale si censura la sentenza nella parte in cui ha disatteso il primo motivo del ricorso, che avrebbe avuto carattere assorbente, relativo alla invocata formazione del silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 20 comma 8 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come sostituito dall’articolo 5, comma 2, lettera a), numero 3), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106.
Con la predetta censura è stato prospettato che, essendo stata emanata la comunicazione dei motivi ostativi in data 30 agosto 2013, e dovendosi da essa computare il termine di quaranta giorni di cui al comma 6 seconda parte dell’art. 20, che dunque ha assunto scadenza al 9 ottobre 2013, il diniego emanato in data 17 ottobre 2013 sarebbe tardivo.
Il T.A.R. ha rigettato la doglianza rilevando che la comunicazione dei motivi ostativi, intervenuta entro il termine di sessanta giorni fissato dall’art. 20 comma 3, ha effetto interruttivo, e che il termine ha ripreso a decorrere dal ricevimento delle controdeduzioni degli interessati, ossia dall’11 ottobre 2013 (avendo essi ritirato il plico raccomandato, dopo un primo avviso di giacenza del 6 settembre 2013, soltanto in data 4 ottobre 2013), risultando quindi affatto tempestivo il diniego emanato il 17 ottobre 2013 “vale a dire sette giorni dopo le osservazioni formulate dai ricorrenti, pertanto nel pieno rispetto dei termini previsti dal legislatore”.
Con l’appello incidentale si contesta l’applicabilità dell’effetto interruttivo regolato dall’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilevando che la fattispecie è disciplinata da disposizione speciale quale appunto l’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001.
Osserva il Collegio che tale prospettazione -secondo la quale il termine di quaranta giorni di cui all’art. 20 comma 6 del d.P.R. n. 380/2001, come sostituito dall’art. 5 comma 2 del d.l. n. 70/2011, sarebbe insensibile all’ordinario regime di interruzione di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/1990- non è condivisibile.
La disposizione dell’art. 20 comma 6 del d.P.R. n. 380/2001 fissa non casualmente, nel caso della comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire, un termine di quaranta giorni per l’adozione della determinazione finale, che corrisponde al termine ordinario (trenta giorni), incrementato del termine per la formulazione delle controdeduzioni (dieci giorni).
E’ evidente che la comunicazione ha effetto interruttivo della decorrenza del termine per la conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990.
Sennonché, poiché la comunicazione è atto recettizio, che può spiegare i suoi effetti se e in quanto effettivamente pervenuta ai destinatari, l’Amministrazione non può prescindere dalla verifica che essa sia stata ricevuta, e solo da tale data può ricominciare a decorrere il termine, come è chiaramente arguibile dal dato testuale dell’art. 10 bis che ricollega la decorrenza del termine per la presentazione delle osservazioni al ricevimento della comunicazione (“Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti”).
Nel caso di specie, gli interessati hanno ritirato il piego raccomandato contenente la comunicazione dei motivi ostativi soltanto in data 4 ottobre 2013, ossia a quasi un mese di distanza dal primo avviso di giacenza del 6 settembre 2013, con la conseguenza che, secondo quanto esattamente ritenuto dal giudice amministrativo salernitano, solo da tale data può computarsi il termine ex art. 20 comma 6.
Sotto altro profilo, e anche qualora si opinasse che il termine possa decorrere dalla data del primo avviso di giacenza (6 settembre 2013), non può obliterarsi il rilievo che gli interessati hanno ritenuto di formulare controdeduzioni, che non potevano non essere oggetto di esame e che avrebbe potuto condurre anche ad un esito provvedimentale diverso.
In definitiva l’art. 20 comma 6 del d.P.R. n. 380/2001 deve essere interpretato in correlazione con l’art. 10 bis della legge n. 241/1990, nel senso che se gli interessati non presentano osservazioni il termine si consuma decorsi i quaranta giorni dalla data di ricezione (o comunque di perfezionamento della giacenza) della comunicazione dei motivi ostativi, mentre laddove le osservazioni siano presentate il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle osservazioni.
Alla stregua dei rilievi che precedono deve essere pertanto rigettato l’appello incidentale.
4.2) Nel merito è fondato l’appello principale, con conseguente assorbimento del quarto motivo del ricorso in primo grado come riproposto dagli appellati, posto che, vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva, l’accertamento della legittimità del diniego del permesso di costruire supera e elide l’interesse all’esame della censura relativa all’omesso puntuale esame delle controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi al rilascio.
4.2.1.) Come anticipato nella narrativa in fatto, il diniego è motivato in base a duplice rilievo:
– l’intervento edilizio non ricade in area degradata (e sia pure perché inclusa in P.R.U. “S. Anna”;
– esso non consiste in demolizione e ricostruzione sebbene in mero ampliamento di edificio esistente.
Il giudice amministrativo salernitano, accogliendo il secondo e terzo motivo del ricorso, ha escluso che “l’insistenza e/o la contiguità” ad area degradata costituisca presupposto per l’applicazione del c.d. premio volumetrico, richiamando orientamento espresso da altro T.A.R., mentre non si è pronunciato affatto sul secondo profilo motivazionale, laddove il suo assorbimento poteva ammettersi soltanto qualora, al contrario, si fosse ritenuta esatta la qualificazione quale area degradata del contesto territoriale di riferimento, dovendosi verificare allora anche la fondatezza dell’ulteriore motivo ostativo addotto dall’Amministrazione comunale.
4.2.2) Com’è noto commi da 9 a 14 dell’art. 5 d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106 stabiliscono testualmente che:
“Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:
a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
c) l’ammissibilità delle modifiche di destinazione d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
d) le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti”(comma 9).
“Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria” (comma 10).
“Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all’entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato comma si applica l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d’uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” (comma 11).
“Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione” (comma 12).
“Decorso il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all’approvazione delle specifiche leggi regionali” (comma 13)
“Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 9, lettera a), è realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume dell’edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto” (comma 14).
4.2.3) Questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che, tenuto conto della natura eccezionale e derogatoria della disposizione, quindi di stretta interpretazione, e della sua costruzione sintattica, gli interventi incentivabili con l’incremento volumetrico o superficiario sono soltanto quelli ricadenti in aree degradate, ancorché nella specie si trattasse di questione concernente edificio a destinazione non residenziale (Cons. Stato, Sez. IV, 11 aprile 2014, n.1767).
E’ stato, infatti, ivi osservato che:
“Sotto un profilo più generale, orienta in tal senso la constatazione che la norma de qua integra una norma di favore: essa può quindi essere definita norma eccezionale, in quanto diretta a regolare in termini diversi un minor numero di ipotesi rispetto a quelle ordinarie: conseguentemente, la stessa non è suscettibile di interpretazione in senso estensivo, nei termini pretesi da parte appellante. Ed il criterio della interpretazione estensiva, travalicante il dato letterale, non può certo essere quello ermeneuticamente corretto. Sotto altro profilo, neppure una interpretazione rigidamente letterale (che per le anzidette ragioni appare l’unica consentita) sembrerebbe consentire il detto approdo: invero nell’ambito del periodo di cui al citato comma 9 dell’art. 5, il secondo “nonché” non appare essere posto in connessione con alcuna voce verbale (incentivare nonché di promuovere).
La proposizione in connessione con dette voci verbali è il primo “nonché”. Il secondo “nonché”, contenuto nell’articolato normativo, invece, appare essere in connessione con un genitivo di nome e pertanto in collegamento con aree degradate. E pertanto: se può convenirsi che i fini della norma sono due: la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate, sono queste ultime ad essere connotate dalla presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare.
Se così è, la norma si applica agli edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare soltanto ove ricadenti in aree degradate”.
4.2.4) In altri termini la disposizione, di certo non formulata in modo perspicuo, deve essere letta nel senso che l’intervento edilizio ammesso è quello che è rivolto, dimostratamente, alla “razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente” o a “promuovere o agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate”, e tale condizione deve sussistere per tutti gli interventi edilizi, sia di natura residenziale che non residenziale.
La circostanza che siano correlati alla riqualificazione dal secondo “nonché” in modo peculiare gli edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare non vale a limitare solo a interventi relativi a questi ultimi -come sostenuto nella memoria difensiva depositata da ultimo dagli appellati in data 17 aprile 2015- i presupposti contemplati in via generale dalla disposizione.
In tali ipotesi è proprio la condizione di dismissione già attuata o in corso o la progettata rilocalizzazione che pone ex se l’esigenza di riqualificazione, al fine di eliminarne o prevenirne il degrado dell’area di insistenza.
Cionondimeno, e con riferimento agli edifici a destinazione residenziale non può che tenersi ferma il presupposto/condizione di ammissibilità dell’intervento, con premio volumetrico, costituito proprio dall’esigenza, da documentare, di una “razionalizzazione del patrimonio edilizio” o di “riqualificazione dell’area urbana degradata”, nel quale insiste il manufatto.
Il legislatore, sia pure in vista anche di un rilancio delle attività economiche inerenti all’edilizia, non ha in sostanza inteso “liberalizzare” e “generalizzare” ogni intervento edilizio incrementativo degli edifici esistenti (consistente in demolizione e ricostruzione o sia pure in solo ampliamento), collegando l’obiettivo di “rilancio” dell’attività edilizia a specifiche e ineludibili finalità relative all’interesse, di pari rilievo e preminenza, anche costituzionale, ad un miglioramento del tessuto urbanistico, cui sono chiaramente correlate le due alternative finalità/condizioni di ammissibilità dell’intervento (“razionalizzazione del patrimonio edilizio”, “riqualificazione dell’area urbana degradata”.
Solo nell’ambito di tale cornice, e in presenza di tali presupposti, può assumere rilievo -a differenza di quanto sostenuto dagli appellati- la circostanza che il progettato intervento edilizio consegua anche ulteriori apprezzabili risultati sul piano della razionalizzazione dei consumi energetici, posto che, inequivocamente, essa configura un’eventualità apprezzabile dalla legislazione regionale attuativa (“tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili”).
Nel caso di specie, non risulta documentata la alternativa presenza dei due alternativi presupposti, ossia che l’intervento edilizio (ampliamento) integri e costituisca, in base a una più specifica e dettagliata analisi del contesto urbano d’inserimento, una forma di “razionalizzazione del patrimonio edilizio” o che, ricadendo in area urbana degradata, ne persegua la riqualificazione.
Ne consegue che, allo stato e in difetto di tali documentate condizioni, il permesso di costruire nei termini richiesti, ossia con l’invocata premialità volumetrica, non può essere rilasciato.
Tali rilievi, come preannunciato, superano e elidono l’interesse all’esame del quarto motivo del ricorso di primo grado, non esaminato dal giudice amministrativo salernitano e riproposto nella memoria di costituzione con contestuale appello incidentale, relativo all’omesso puntuale esame delle controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi al rilascio.
4.2.5) Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
5.) In conclusione, rigettato l’appello incidentale e in accoglimento dell’appello principale, e in riforma della sentenza gravata, deve respingersi il ricorso proposto in primo grado.
6.) La novità delle questioni esegetiche esaminate giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese e onorari del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – così provvede sull’appello principale in epigrafe n.r. 9055/2014, nonché sull’appello incidentale:
1) accoglie l’appello principale e rigetta l’appello incidentale, e per l’effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione I, n. 617 del 25 marzo 2014, rigetta il ricorso proposto in primo grado;
2) dichiara compensate per intero tra le parti le spese e onorari del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Numerico – Presidente
Raffaele Greco – Consigliere
Diego Sabatino – Consigliere
Antonio Bianchi – Consigliere
Leonardo Spagnoletti – Consigliere, Estensore
Depositata in Segreteria l’1 settembre 2015.
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