Palazzo-Spada

CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV

Ordinanza 12 marzo 2014, n. 1059

Per ottenere chiarimenti ai sensi dell’art. 112, comma 5 c.p.a. in ordine all’ordinanza di questa sezione n. 607/2014 del 12/2/2014 emessa su appello avverso l’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I n. 04872/2013, resa tra le parti, concernente determinazione criteri e modalità di iscrizione e tenuta registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonche’ l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Ministerodello Sviluppo Economico nonchè di Adr Center Spa, dell’Associazione degli Avvocati Romani , dell’Associazione Agire e Informare e di Unione Nazionale Camere Civili (Uncc);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 112, comma 5, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2014 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Orsoni, Romeo, Sanino, Leozappa (su delega di Tantalo), Amorelli e l’avvocato dello Stato Maurizio Di Carlo;

Fatto e diritto

Considerato che il rimedio speciale previsto dall’art. 112, comma 5 c.p.a. è esperibile al solo scopo di ottenere dal giudice dell’ottemperanza chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione del giudicato; Considerato che il presente ricorso introduce, per converso, una diversa domanda, tendente ad ottenere una nuova pronuncia cautelare in luogo di quella già emessa con ordinanza di questa Sezione n.607/2014 con cui il Collegio, valutato che l’interesse del ricorrente potesse ricevere adeguata tutela mediante la sollecita trattazione del merito del giudizio, ha accolto l’appello limitatamente alla fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a.; Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il ricorso inammissibile , con conseguente condanna, in applicazione del principio della soccombenza, della parte appellante al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, come liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) dichiara il ricorso inammissibile. Condanna l’appellante al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 (duemila). Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’autorità amministrativa. 

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *