Palazzo-Spada

Consiglio di Stato 

sezione III

 sentenza n. 570 del 5 febbraio 2014

FATTO e DIRITTO

1.- La società Caseificio Santa Rita aveva impugnato davanti al T.A.R. per la Campania l’interdittiva antimafia, adottata dal Prefetto di Caserta in data 14 settembre 2010, nonché la nota con la quale la Regione Campania, in data 5 ottobre 2011, aveva disposto, a seguito del decreto prefettizio, l’avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni finanziarie richieste per la misura 123 del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013.

avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni finanziarie, perché atto di natura endoprocedimentale privo di immediata lesitivà, ed ha respinto il ricorso proposto nei confronti della interdittiva antimafia.

3.- Il Caseificio Santa Rita ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea. L’appellante ha sostenuto che non vi erano i presupposti per l’adozione del provvedimento prefettizio, basato sul giudizio prognostico svolto sul conto dei due soci, titolari in parti uguali (al 50%) del Caseificio, il sig. Giovanni Nobis e sua moglie Rita Fontana. Tale giudizio risulta effettuato tenendo conto del rapporto di parentela di Giovanni Nobis con suo fratello Salvatore Nobis, ritenuto affiliato al clan dei casalesi e destinatario di diverse ordinanze di custodia cautelare, nonché dei loro pregiudizi di natura penale e delle loro frequentazioni. Ma, secondo l’appellante, la sentenza non tiene conto che dei cinque controlli contestati al sig. Giovanni Nobis, due riguardano incontri con i cognati (uno all’epoca incensurato e l’altro completamente assolto da qualsiasi ipotesi di reato); un terzo controllo riguarda un incontro con un nipote imputato per questioni di natura edilizia (per le quali aveva ottenuto un proscioglimento e una condanna non definitiva); un quarto controllo è inesistente perché riguardante altra persona (controllata nel circolo “Black and white”), il quinto controllo riguarda, infine, un incontro (con il sig. Aversano Tammaro), per la stipula di un contratto di cessione di un ramo d’azienda di un punto di vendita di mozzarella. Il Caseificio appellante ha quindi sostenuto che il T.A.R., nel ritenere vi fossero i presupposti per l’emanazione dell’interdittiva, si è posto in contrasto con i consolidati principi affermati dal Consiglio di Stato in tema sia di irrilevanza del mero rapporto di parentela con soggetti pregiudicati, sia dei meri controlli di polizia, peraltro, nella fattispecie, attestanti la frequentazione di parenti diretti. Mentre la carenza della relativa istruttoria è dimostrata, fra l’altro, dall’errata segnalazione relativa ai controlli effettuati nel circolo “Black and white”. Secondo l’appellante, il T.A.R., non ha poi adeguatamente considerato che tutti i procedimenti penali iscritto a carico del signor Giovanni Nobis e di sua moglie Rita Fontana si sono chiusi con l’archiviazione e il non luogo a procedere. Infine la sentenza appellata, secondo il Caseificio appellante, non ha dato rilievo adeguato agli elementi positivi pur emersi a carico della società e contenuti nelle note della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli del 13 novembre 2009, e della Direzione Investigativa Antimafia, Centro Operativo di Napoli, del 10 agosto 2010.

impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata.

5.- A ciò si deve aggiungere che gli accertamenti preventivi sulla non permeabilità dell’impresa alla malavita organizzata devono essere effettuati in modo particolarmente rigoroso nei casi in cui, come nella fattispecie, è richiesta l’erogazione di contributi pubblici.

6.- Ciò premesso, nella fattispecie, non può ritenersi viziata l’interdittiva adottata dal Prefetto di Caserta in data 14 settembre 2010, tenuto conto dei diversi elementi indiziari che ne hanno determinato l’adozione e che sono stati sommariamente ricordati anche dal giudice di primo grado. Nell’interdittiva sono state, infatti, evidenziate una serie di circostanze che, nel loro complesso, hanno fatto ritenere possibile agli organi preposti che l’attività della ditta appellante potesse, anche in maniera indiretta, essere condizionata dalla contiguità con la criminalità organizzata.

7.- In particolare, la Prefettura ha indicato i rapporti di stretta parentela del sig. Giovanni Nobis, amministratore della società, e dell’altro socio (la moglie Rita Fontana), con un esponente di rilievo della malavita locale ed ha inoltre accertato rapporti di frequentazione, che non sono stati ritenuti occasionali, con altri soggetti pregiudicati. Sulla base di tali elementi, tenuto conto che, come si è già ricordato, la valutazione del Prefetto costituisce espressione di ampia discrezionalità che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua evidente illogicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati, non può ritenersi manifestamente irragionevole il giudizio prognostico effettuato nella fattispecie dal Prefetto di Caserta.

8.- Come ha ricordato anche il T.A.R., nell’appellata sentenza, il Prefetto di Caserta ha offerto «una ragionevole prospettazione in chiave di effettivo sospetto di prossimità del caseificio ad ambienti della criminalità organizzata. La base familiare della società (divisa fra moglie e marito), l’appartenenza di entrambi i soggetti a famiglie fortemente inserite nell’organizzazione criminale, i rilievi di polizia significativi e plurimi, anche se non sfociati in decisioni giurisdizionali, offrono quell’indice di permeabilità mafiosa sufficiente, secondo la consolidata giurisprudenza, a sostenere un giudizio sfavorevole in sede di informativa prefettizia. A fronte di tale ricostruzione, insindacabile se non per vizi macroscopici, poco rilevano gli esiti infausti di alcune indagini penali e di prevenzioni le quali non hanno dato definitivo riscontro all’ipotesi accusatoria».

9.- In relazione alle censure sollevate anche nel giudizio di appello, si deve osservare che tale giudizio prognostico non risulta, quindi, fondato sul mero rapporto di parentela del sig. Giovanni Nobis, amministratore della società, e dell’altro socio (la moglie Rita Fontana), con esponenti della criminalità organizzata, né sui soli controlli di polizia (che si sono prima ricordati), ma evidentemente dal complesso degli elementi indiziari raccolti che hanno fatto ritenere possibile un condizionamento dell’impresa e, come affermato dal T.A.R. per la Campania, una possibile permeabilità dell’impresa ad ingerenze della malavita organizzata.

10.- Per le ragioni esposte non ha rilievo la circostanza che i procedimenti penali iscritto a carico del signor Giovanni Nobis e di sua moglie Rita Fontana si sono chiusi con l’archiviazione né la mancanza di segnalazioni pregiudizievoli in alcune delle note (su citate) trasmesse dagli organi investigativi ai fini delle successive valutazioni. Nemmeno il provvedimento interdittivo può ritenersi viziato per il fatto che la segnalazione relativa al controllo effettuato nel circolo “Black and white” riguardava altro soggetto.

11.- Sulla base delle esposte considerazioni l’appello si rileva infondato e deve essere respinto. Le spese e competenze del grado di appello possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dispone la compensazione fra le parti delle spese del grado di appello. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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