consiglio di stato bis

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 9 marzo 2016, n. 956

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5529 del 2015, proposto da:

Eu. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Gi. Ru. e dall’Avv. Lu. Al., con domicilio eletto presso l’Avv. Fa. Pa. in Roma, viale (…);

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) per la Regione Sicilia, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

Presidenza della Regione Sicilia, appellata non costituita;

nei confronti di

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avv. An. Sg., dall’Avv. Le. Ma., dall’Avv. Ca. D’A., dall’Avv. Em. De Ro., dall’Avv. Gi. Ma., dall’Avv. Es. Sc., domiciliata in Roma, via (…);

D1 Te. s.r.l., appellata non costituita;

Ci. – Associazione Pu., appellata non costituita;

Ca. 8 Te. – Ass. R.T. Fi. – Ca. 8, appellato non costituito;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I n. 00732/2015, concernente la modifica alla graduatoria precedentemente approvata per l’attribuzione dei contributi alle emittenti televisive siciliane previsti per l’anno 2012.

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) per la Regione Sicilia nonché dell’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2016 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierna appellante Eu. s.r.l. Em. Pa. su delega dell’Avv. Gi. Ru., per l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S. l’Avv. Ca. D’A. e per il Ministero dello Sviluppo Economico l’Avvocato dello Stato Wa. Fe.;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Eu. s.r.l., odierna appellante, ha impugnato avanti al T.A.R. Lazio la delibera n. 16 del 13.9.2013, adottata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Sicilia (di qui in avanti, per brevità, CO.RE.COM. Sicilia) ed avente ad oggetto la modifica dell’allegato A della precedente graduatoria già approvata con delibera n. 14 del 5.8.2013, relativa all’attribuzione, alle emittenti televisive siciliana, dei contributi di cui alla l. 448/1998 per l’anno 2012 nella parte in cui, con riferimento all’emittente gestita dalla stessa Eu. s.r.l. e denominata TV Eu., è stato disposto l’azzeramento del punteggio relativo ai dipendenti per la sua riscontrata posizione di irregolarità contributiva alla data di scadenza del bando (16.2.2013).

1.1. Con motivi aggiunti la stessa Eu. s.r.l. ha impugnato anche la delibera n. 18 del 23.9.2013 con cui, previa parziale modifica dell’allegato A della precedente graduatoria già approvata con delibera n. 16 del 13.9.2013, è stata approvata la graduatoria definitiva per l’attribuzione dei contributi di cui alla l. 448/1998 alle emittenti siciliane, per l’anno 2012, nella parte in cui, con riferimento all’emittente gestita dalla società appellante e denominata TV Eu., è stato disposto l’azzeramento del punteggio relativo ai dipendenti, in quanto mancante di regolarità contributiva ENPALS e/o INPS/INAIL.

1.2. Si sono costituiti nel primo grado di giudizio il CO.RE.COM. Sicilia e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di qui in avanti, per brevità, I.N.P.S.) per resistere all’avversario gravame e si è costituita, altresì, una delle controinteressate, D1 Te. s.r.l., eccependo preliminarmente l’improcedibilità del ricorso, in quanto, nelle more del giudizio, era stata adottata, con delibera n. 23 del 25.10.2013, una nuova graduatoria, interamente sostitutiva della precedente, non impugnata da Eu. s.r.l.

1.3. Con ordinanza n. 939 del 27.2.2014 il T.A.R. ha respinto l’istanza cautelare, ma tale ordinanza è stata riformata da questo Consiglio con l’ordinanza n. 2378 del 5.6.2014.

1.4. Infine, con sentenza n. 732 del 16.1.2015, il T.A.R. Lazio ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti, compensando le spese di lite.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello Eu. s.r.l., deducendo due distinti motivi di gravame, che saranno oggetto di successivo esame, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma.

2.1. Si sono costituiti il CO.RE.COM. Sicilia e l’I.N.P.S., entrambi per chiedere la reiezione dell’avversario gravame.

2.2. Con ordinanza n. 344 del 30.7.2015 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

2.3. Infine, nella pubblica udienza dell’11.2.2016, il Collegio, dopo avere udito i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

3. L’appello di Eu. s.r.l. è infondato e va respinto.

3.1. Il primo giudice ha dichiarato improcedibili il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell’omessa impugnazione di una nuova graduatoria, pubblicata in data successiva alla proposizione del ricorsi e, peraltro, contenente una mera rettifica del punteggio attribuito ad un concorrente senza in nulla modificare la posizione dell’odierna appellante.

3.2. Il T.A.R. capitolino ha rilevato più in particolare che, secondo la documentazione depositata in giudizio da D1 Te. s.r.l., in data 25.10.2013 risulta adottata dal CO.RE.COM siciliano la delibera n. 23 che, rettificando il punteggio di una diversa emittente e sciogliendo la riserva a carico di un’altra, ha approvato «la graduatoria definitiva, di cui all’allegato ‘A’, parte integrante della presente delibera, che sostituisce quello approvato con la precedente delibera Corecom n. 18 del 23 settembre 2013».

3.3. Tale delibera e il relativo allegato, contenente la nuova graduatoria – con l’odierna appellante Eu. s.r.l. collocata in posizione n. 44) – non risultano impugnati con ulteriori motivi aggiunti né nel termine di decadenza dalla sua pubblicazione né nel termine di decadenza dal deposito in giudizio, sicché il T.A.R. ne ha tratto la conclusione che la mancata impugnazione della delibera n. 23 del 25.10.2013, interamente sostitutiva della delibera n. 18 del 23.9.2013, ha reso improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti proposti contro quest’ultima graduatoria, interamente sostituita dalla nuova, sicché un eventuale pronuncia sulla delibera n. 18 non avrebbe alcun interesse per l’odierna appellante (pp. 5-6 della sentenza impugnata).

3.4. L’appellante, con il primo motivo (pp. 7-10 del ricorso), contesta tale conclusione, osservando che le rettifiche apportate alla graduatoria definitiva con la delibera n. 23 alla posizione di altra concorrente non avevano comportato alcuna modifica sostanziale alla posizione della stessa Eu. s.r.l., rimasta sempre nella posizione n. 44), con la conseguenza che l’odierna appellante non aveva l’onere di impugnare la nuova graduatoria.

3.5. L’assunto non può essere condiviso perché a fronte di una nuova deliberazione, recante una nuova graduatoria, interamente sostitutiva della precedente, quale frutto di una nuova autonoma riconsiderazione dell’interesse pubblico, l’interessata ha l’onere di impugnare con motivi aggiunti anche questa, poiché comunque la nuova graduatoria, che pure ha visto modificare la posizione di altre concorrenti, riguarda inscindibilmente anche la sua posizione, asseritamente lesiva del suo interesse, ed è essa che cristallizza definitivamente, sul piano della valutazione amministrativa, la sua aspettativa al conseguimento di un punteggio utile.

3.6. La modifica della posizione anche di una sola emittente incide, infatti, sull’intera graduatoria, che viene interamente rinnovata all’esito di una nuova istruttoria, sicché la nuova graduatoria, ancorché modificativa solo di alcune posizioni, assume carattere integralmente e inscindibilmente innovativo della precedente.

3.7. Correttamente, pertanto, il primo giudice ha dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, in una con i motivi aggiunti.

4. Nel merito l’appello di Eu. s.r.l., anche volendo prescindere dai superiori rilievi attinenti all’improcedibilità dell’originario ricorso e dei motivi aggiunti e intendendo accedere, per ipotesi, alla tesi sostenuta dall’appellante nel primo motivo, è comunque infondato.

4.1. L’appellante, lamentando con il secondo motivo (pp. 10-18 del ricorso) la violazione e la falsa applicazione dell’art. 45, comma 3, della l. 448/1998, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2 del Regolamento n. 292/2014 adottato dal Ministero delle Comunicazioni, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. a), e dell’art. 8 del decreto del Ministero delle Comunicazioni del 31.1.2008, la violazione dell’art. 97 della Costituzione, la violazione del principio di affidamento, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, deduce anzitutto che il bando relativo alla procedura selettiva in oggetto onerava i concorrenti a dichiarare «di essere in regola al momento della presentazione della domanda con il versamento dei contributi previdenziali per il numero dei dipendenti dichiarati a partire dal 1 gennaio 2011».

4.2. La correntezza contributiva che i concorrenti avrebbero dovuto dichiarare, dunque, era riferita esclusivamente all’annualità del 2011 ed avrebbe dovuto sussistere al momento in cui fu presentata la domanda.

4.3. Sostiene l’appellante che, se l’Amministrazione si fosse attenuta a tali univoche prestazioni, in nessun caso essa avrebbe potuto subire la decurtazione del contributo per effetto dell’asserita mancanza del requisito di regolarità contributiva, posto che la stessa risultava in regola con il versamento dei contributi previdenziali relativi all’anno 2011 e al momento della presentazione della domanda era in possesso del DURC attestante la propria regolarità contributiva.

4.4. Laddove infatti sia il bando di selezione sia i moduli prestampati utilizzati dai concorrenti espressamente circoscrivevano la dichiarazione di regolarità contributiva all’annualità del 2011, giammai tali previsioni avrebbero potuto intendersi nel senso di onerare i concorrenti a dichiarare l’assolvimento degli obblighi contributivi anche relativamente ad altre annualità, a meno di non voler svilire l’indubbia cogenza e la tassatività delle previsioni stabilite dalla lex specialis in favore di una inammissibile postuma integrazione dei criterî valutativi dei concorrenti e delle stesse regole di gara.

4.5. Nemmeno l’Amministrazione avrebbe potuto fondarsi sulle risultanze del DURC emesso dall’I.N.P.S. in data successiva al momento della presentazione della domanda, poiché tale DURC non risulta emesso esclusivamente all’annualità del 2011, così come sarebbe dovuto essere in ossequio al bando, ma si riferisce alla complessiva posizione dell’appellante e, per di più, attiene ad un debito pari ad € 6.048,00, risalente all’annualità 2008/2009 in ordine al quale l’appellante aveva ottenuto il beneficio della rateazione.

4.6. Infine l’appellante invoca il beneficio della regolarizzazione, previsto dall’art. 31 della l. 98/2013, sicché il DURC sarebbe stato emesso in violazione di tale previsione.

4.7. Nel caso in esame, peraltro, l’Amministrazione, a fronte delle ben comprensibili e motivate deduzioni formulate dalla società appellante, ha ritenuto irrilevanti i chiarimenti forniti, disponendo, comunque, l’azzeramento del punteggio alla voce relativa al personale dipendente, punteggio che viceversa, ove correttamente assegnato, avrebbe consentito all’appellante di rientrare nella fascia dei soggetti beneficiari di un maggiore contributo.

4.8. La tesi dell’appellante non può essere condivisa.

4.9. Lo stato di regolarità contributiva, come questo Consiglio ha più volte chiarito, deve essere costantemente mantenuto dalle imprese al fine di poter percepire le sovvenzioni pubbliche, poiché non si ravvisa alcuna disposizione, nella disciplina dei contributi in questione, che preveda il contrario e, comunque, una eventuale contraria previsione si porrebbe in contrasto non solo con i principî costituzionali riguardanti la primaria esigenza che la legislazione tuteli effettivamente le posizioni previdenziali dei lavoratori, prese in considerazione dagli artt. 38 e 53 Cost., ma anche con il principio di tutela della concorrenza.

4.10. La regolarità contributiva, ai fini della conseguente attribuzione del punteggio relativo ai dipendenti, deve sussistere non solo al momento dell’erogazione del contributo, quindi, ma anche al momento della presentazione della domanda (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 10.12.2014, n. 6062).

4.11. Tale principio, immanente nel sistema, non contraddetto da alcuna disposizione, come detto, e costantemente riaffermato da questo Consiglio, era e doveva essere ben noto all’odierna appellante, operatrice del settore, che certo non può invocare alcun legittimo affidamento a giustificazione della propria irregolarità contributiva.

4.12. Si aggiunga che lo stesso bando richiamava espressamente la giurisprudenza di questo Consiglio e, in particolare, la sentenza di questa Sezione, 18.3.2011, n. 1683, la quale aveva affermato per prima tale principio, desumibile dalla normativa di settore e, in particolare, dall’art. 2 del Regolamento n. 292/2004, sicché l’odierna appellante non poteva certo ignorarne la portata, con il conseguente obbligo di garantire la regolarità dell’azienda rispetto agli adempimenti e ai pagamenti contributivi al momento della domanda di ammissione ai contributi.

4.13. La mancanza della c.d. correntezza contributiva, a tale data, è stata quindi legittimamente, anzi doverosamente, accertata e certificata dall’I.N.P.S.

4.14. Il 16.2.2013, data di verifica dell’autodichiarazione indicata nel DURC, Eu. s.r.l. non poteva pertanto essere considerata in una posizione di regolarità contributiva, in quanto era debitrice della somma di € 6.048,00, portata in cartella esattoriale n. 291-2011-00001008-70 e pagata solo il 2.5.2013, in data successiva alla scadenza del bando, appunto in data 16.2.2013.

4.15. A tale data la rateizzazione del debito pregresso non si era ancora positivamente definita, sicché Eu. s.r.l. era a conoscenza di non avere la regolarità contributiva, ma aveva comunque dichiarato di essere in regola con il versamento dei contributi, omettendo ogni dichiarazione sulla vicenda del debito ancora sussistente per gli anni 2008-2009, di cui al tempo aveva pagato solo 5 delle 21 rate complessive, con data dell’ultimo pagamento risalente al 16.8.2011.

4.16. La circostanza che il debito sia stato estinto successivamente con il pagamento di tutte le rate, in data 2.5.2013, non assume rilievo per l’accertamento della regolarità contributiva alla scadenza del bando, in quanto la regolarizzazione postuma, se anche elimina il contenzioso con l’ente previdenziale, non può far venire meno ex post la causa di esclusione del punteggio relativo ai dipendenti (così la già citata sentenza di questo Cons. St., sez. III, 10.12.2014, n. 6062).

4.17. Né può applicarsi al caso di specie l’art. 31 della l. 98/2013, pubblicata in G.U. il 9.8.2013, giacché tale disposizione, che ha previsto la possibilità, per i soggetti interessati, di regolarizzare entro un termine non superiore a 15 giorni la propria posizione in via preventiva rispetto al rilascio dell’attestazione, è entrata successivamente all’estinzione del debito, avvenuta il 2.5.2013.

5. Ne segue che correttamente il CO.RE.COM. Sicilia ha azzerato il punteggio previsto per i dipendenti, in presenza di una accertata posizione di irregolarità contributiva, ed altro non poteva fare, doverosamente, sicché sono del tutto ininfluenti, ai fini del decidere, le contestazioni relative alla mancata confutazione, da parte dell’Amministrazione, delle osservazioni formulate da Eu. s.r.l. in sede procedimentale.

5.1. Anche volendo quindi prescindere dalla improcedibilità dell’originario ricorso e dei motivi aggiunti, alla luce delle ragioni sin qui esposte, l’appello di Eu. s.r.l. deve essere respinto, con piena conferma della sentenza impugnata.

5.2. La consequenziale domanda risarcitoria, qui riproposta dall’appellante seppure a fini cautelari (pp. 18-20), deve essere respinta.

5.3. Le spese del presente grado di giudizio, attese le ragioni della presente decisione e le indubbie difficoltà interpretative della materia qui controversia, possono nondimeno essere compensate tra le parti, rimanendo definitivamente a carico di Eu. s.r.l. il contributo unificato anticipato per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto da Eu. s.r.l., lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani – Presidente

Carlo Deodato – Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere

Massimiliano Noccelli – Consigliere, Estensore

Pierfrancesco Ungari – Consigliere

Depositata in Segreteria il 09 marzo 2016.

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