Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 4 novembre 2016, n. 4085

Non sussiste alcuna aspettativa tutelata degli aspiranti nuovi titolari di farmacia all’assegnazione di una preesistente farmacia che si era già resa vacante e che è stata poi soppressa a seguito della pianificazione biennale

 

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 4 novembre 2016, n. 4085

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10747 del 2015, proposto dal signor Gu. Ga., quale titolare della “Farmacia Vi.”, rappresentato e difeso dagli avvocati Qu. Lo. (C.F. (omissis)), Fa. Pa. (C.F. (omissis)) e Si. Co. (C.F. (omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fa. Pa. in Roma, viale (…);

contro

Il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

La Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Sc. (C.F. (omissis)), con domicilio eletto presso l’avvocato Gi. Va. in Roma, via (…);

l’Azienda Sanitaria Locale di Biella, ed altri, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Piemonte, Sez. II, n. 1571/2015, resa tra le parti, concernente il silenzio serbato dall’amministrazione in relazione alla domanda di revisione del numero delle farmacie nel territorio comunale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti l’avvocato Cl. Du., su delega dell’avvocato Qu. Lo., e l’avvocato Gi. Sc.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – Il dott. Gu. Ga., nella qualità di titolare della “Farmacia Vi.”, con sede in (omissis), ricorre in appello contro il Comune di (omissis), e nei confronti della Regione Piemonte, nonché nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Biella, dell’Ordine dei Farmacisti delle provincie di Biella e Vercelli e della controinteressata dott.ssa Ma. Pa., per la riforma della sentenza del Tar per il Piemonte n. 1571/2015.

Tale sentenza ha rigettato il suo ricorso r.g. n. 577/2015, volto alla dichiarazione di illegittimità del silenzio tenuto dal Comune rispetto alla sua domanda di revisione del numero delle farmacie entro il 31 dicembre 2014, ed alla conseguente declaratoria dell’obbligo del Comune di provvedere, sopprimendo la quinta sede farmaceutica del medesimo Comune.

2 – In particolare l’appellante proponeva istanza al Comune ai fini dell’applicazione dell’art. 2 della L. 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall’art. 11, comma 1, lettera c), del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e della conseguente revisione del numero di farmacie, con la soppressione della sede farmaceutica n. 5, che era stata originariamente istituita con deliberazione di Giunta n. 74 di data 19 aprile 2012, in applicazione facoltativa del parametro demografico previsto dalla citata normativa (una farmacia per 3.300 abitanti, con rilevanza del resto per l’istituzione facoltativa di una ulteriore sede, qualora pari ad almeno 1650 abitanti), ma che era ormai divenuta priva del necessario presupposto demografico.

Infatti, mentre alla data del 31 dicembre 2010 – rilevante per l’istituzione straordinaria delle farmacie prevista dal suddetto decreto legge – risultava una popolazione residente nel comune di (omissis) pari a 15.010 abitanti (quindi superiore alla soglia di 14.850 abitanti, indispensabile perché il comune potesse scegliere di istituire la farmacia), secondo i dati ISTAT aggiornati al 31 dicembre 2013 (data rilevante ex art. 1 DPR n. 1271/1971 per la revisione del numero delle farmacie al 31 dicembre 2014) risultavano 14.815 abitanti.

A seguito del mancato adempimento del Comune nel senso da lui indicato, il ricorrente impugnava il silenzio davanti al TAR del Piemonte, ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 117 c.p.a.

3 – Con la sentenza appellata, il TAR del Piemonte rigettava il ricorso, poiché, così come dedotto dalla difesa regionale, la 5^ sede farmaceutica del Comune di (omissis) risultava inserita nel bando del concorso pubblico straordinario, indetto dalla Regione Piemonte con determinazione del Direttore della Direzione Sanità 19 novembre 2012, n. 814 (in B.U.R.P. n. 47 del 22 novembre 2012), la cui graduatoria finale era stata approvata con determinazione del Direttore della Direzione Sanità n. 1039 del 2 dicembre 2014 (in B.U.R.P. n. 49, Supplemento, del 4 dicembre 2014) ed era già stata offerta in assegnazione alla concorrente dott.ssa Ma. Pa., 91^ classificata nella graduatoria, non costituita in giudizio.

4 – In particolare, il TAR ha ritenuto insussistente il dovere del Comune di (omissis) di provvedere alla revisione del numero delle farmacie e di sopprimere la sede farmaceutica n. 5, sebbene priva del presupposto demografico, in ragione del fatto che tale dovere “deve essere interpretato alla luce di complessive esigenze di coerenza del sistema in presenza dello specifico ed eccezionale evento del concorso straordinario”.

Infatti, secondo il TAR “pare evidente che, sino alla definitiva chiusura del concorso, il suo “oggetto” non possa essere influenzato dalla fisiologica e possibile ulteriore modificazione di una serie di dati di fatto”, (poiché) “avallare una simile interpretazione significherebbe vanificare ogni possibilità di chiusura regolare del concorso, essendo evidente che tutti i concorrenti vi hanno partecipato sulla base delle presupposte sedi individuate e che, ogni modifica delle stesse, inciderebbe sulle regole del concorso esponendola a una sorta di imprevedibile incertezza incompatibile con lo svolgimento regolare di una procedura concorsuale”.

5 – Il dottor Ga. ha appellato la sentenza del TAR, deducendo che l’istituzione della 5^ sede farmaceutica di (omissis) e il suo successivo conseguente inserimento nel bando di concorso non potevano far venir meno né in qualche modo “sospendere”, come avrebbe erroneamente ritenuto il TAR, il dovere del Comune di (omissis) di provvedere alla revisione del numero delle farmacie, da disporre in base alla legge entro la data del 31 dicembre 2014, ed a tale revisione avrebbe dovuto necessariamente corrispondere, senza esercizio di alcun margine di discrezionalità, la soppressione della sede soprannumeraria e vacante.

6 – In particolare, secondo l’appellante la tesi – secondo cui l’obbligo di revisione biennale della pianta organica delle farmacie divenga operante solo successivamente alla conclusione del concorso – comporterebbe un grave errore logico e di principio, oltre ad essere un’affermazione priva di riscontro nel sistema normativo, in quanto la procedura concorsuale, straordinaria o ordinaria che sia, costituisce un momento esecutivo e attuativo della pianificazione territoriale, che si svolge ogni due anni a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 475/1968 e dell’art. 1 del DPR n. 1275/1971, in modo da adeguare l’organizzazione del servizio pubblico al fabbisogno stabilito dalla legge secondo il parametro demografico, ed inoltre per adattare la rete dei presidi farmaceutici all’evoluzione demografica e urbanistica del comune, con una attività di pianificazione, riservata ai comuni, d’interesse pubblico che spesso s’intreccia con le procedure di concorso condotte dalle Regioni, la cui durata, per il numero di farmacisti coinvolti, per la complessità delle procedure e per il volume del contenzioso, che talvolta ne consegue, è sempre pluriennale.

Pertanto, secondo l’appellante la sospensione della pianificazione – ogni volta in cui sia in corso una procedura selettiva dei farmacisti – causerebbe una distorsione delle finalità d’interesse pubblico di tutto il sistema, in palese contrasto con le norme richiamate, che consentono l’apertura delle farmacie soltanto in coerenza con il fabbisogno demografico stabilito dalla legge.

7 – Al riguardo, l’appellante cita la giurisprudenza di questa stessa Sezione, che con la sentenza n. 749 del 12 febbraio 2015 avrebbe riconosciuto la natura meramente conseguenziale del provvedimento regionale che bandisce la procedura selettiva, rispetto ai provvedimenti di pianificazione territoriale adottati dai Comuni.

Lo stesso Consiglio di Stato, con le ordinanze collegiali n. 3943 e n. 3944 del 29 agosto 2014, e n. 4032 dell’11 settembre 2014, ha rispettivamente riformato, prosegue l’appellante, le ordinanze n. 343/2014, n. 342/2014 e n. 314 del TAR Puglia – sede di Bari (sezione seconda), esplicitamente riconoscendo il potere/dovere dei comuni di procedere alla pianificazione territoriale del servizio farmaceutico, adottando i provvedimenti più opportuni con eventuale soppressione delle sedi messe a concorso e modifica delle rimanenti, anche in pendenza della procedura concorsuale, potendosi ben salvaguardare la posizione dei farmacisti concorrenti mediante la adeguata informativa sulle variazioni apportate all’elenco e alla conformazione delle sedi originariamente riportate nel bando. Infine, osserva ancora l’appellante, questa stessa Sezione, con riferimento alla 4^ sede farmaceutica del Comune di La Maddalena, di nuova istituzione ma soprannumeraria e vacante e dunque da sopprimere anche se inclusa nel bando di concorso straordinario della Regione Sardegna, si è pronunciata, con la sentenza n. 2959 del 15 giugno 2015, nel senso che il termine del 31 dicembre 2014 non potesse trascorrere invano.

8 -Quanto alle ulteriori argomentazioni della sentenza del TAR appellata, dirette a salvaguardare la posizione e le aspettative dei concorrenti, secondo l’appellante sarebbero erronee sia la considerazione in fatto del TAR, secondo cui il ricorso sarebbe stato introdotto dopo che la sede era stata effettivamente assegnata (essendo stato il ricorso notificato nel mese di maggio del 2015, a fronte dell’assegnazione delle sedi ai concorrenti interpellati avvenuta nel mese giugno), sia la sua considerazione in diritto, secondo cui la sede messa a concorso sarebbe assimilabile ad una sede occupata, avendo il suo inserimento nel bando di concorso già condizionato ed orientato le scelte imprenditoriali dei concorrenti, cosicché la soppressione di una sede non sarebbe possibile senza la lesione dei diritti di questi ultimi, posto che l’art. 1 del bando di concorso prevedeva espressamente la possibile modifica del numero e della configurazione delle sedi farmaceutiche messe in palio e che della pendenza del contenzioso giurisdizionale sulla 5^ sede farmaceutica di (omissis) tutti i concorrenti erano stati puntualmente informati.

D’altronde, conclude l’appellante, se la sede è a concorso, ciò accade perché la sede è “vacante” cioè priva di titolare, e non potrebbe quindi essere comunque considerata non vacante, ai fini della revisione, fino alla sua accettazione da parte dell’assegnatario, all’apertura dell’esercizio farmaceutico entro 180 gg dalla notifica dell’accettazione, all’ispezione ex art. 111 R.D. n. 1265/1934 ed alla esplicitazione degli adempimenti di cui all’art. 9 R.D. 1275/1971, in quanto solo a tale momento l’assegnatario riceve il definitivo riconoscimento della titolarità della sede e l’autorizzazione all’apertura della farmacia.

9 – la Regione Piemonte, costituitasi in appello, con propria memoria in data 27 giugno 2016 argomenta l’assenza di ogni discrezionalità del Comune e l’illegittimità, nell’ambito del concorso straordinario previsto dalle norme d’urgenza del 2012, di una revisione del numero delle farmacie, in più o in meno, che si ponga in contrasto con l’individuazione già effettuata dal Comune – o in via sostitutiva dalla Regione- entro termini tassativi previsti dalla norma speciale, norma che prevede altresì che il concorso straordinario si concluda con l’assegnazione delle sedi in tal modo individuate, entro il termine di un anno, vale a dire prima della scadenza per la successiva revisione biennale basata sull’andamento demografico.

Pertanto la revisione periodica biennale, pur richiamata dalla medesima disposizione a partire dal 2014, non potrebbe assumere il rilievo attribuitogli dall’appellante fino alla conclusione del concorso, anche qualora – così come accaduto nella fattispecie – le operazioni concorsuali abbiano in realtà superato il termine annuale previsto dalla disposizione stessa. Dovendo valere, ai fini del necessario raccordo interpretativo fra le due disposizioni, la ratio legis liberalizzatrice, ovvero volta all’immediato potenziamento del servizio farmaceutico mediante il concorso straordinario, salvi i successivi aggiustamenti resi necessari dalle variazioni demografiche intervenute dopo, e non durante, il concorso.

Pertanto, secondo la Regione Piemonte la scelta del legislatore nazionale di attivare una procedura concorsuale straordinaria, per assegnare un ampio numero di nuove sedi farmaceutiche ed ampliare in tal modo il servizio farmaceutico a disposizione dei consumatori, determinerebbe necessariamente uno stacco, e quindi una sorta di deroga, rispetto alla previgente pianificazione territoriale delle farmacie sul territorio sulla base dell’andamento demografico.

Tale pianificazione, dunque, secondo le previsioni di legge tornerebbe ad operare, ma solo alla conclusione del concorso straordinario, dovendo quindi operare sul nuovo numero di sedi farmaceutiche in aumento così individuate, in quanto in caso contrario la mancata assegnazione delle nuove sedi ormai deliberate rischierebbe di vanificare le aspettative dei concorrenti (che nel frattempo hanno dovuto scegliere per quali Regioni optare) e di compromettere le finalità pro concorrenziali della nuova legge.

10 – Al Collegio non sfugge la complessità e delicatezza delle questioni ora evidenziate, anche per la rilevanza degli interessi costituzionalmente tutelati in gioco, che hanno già condotto ad una copiosa e non sempre univoca giurisprudenza.

11 – A giudizio del Collegio, dunque, occorre in primo luogo considerare che la nuova disciplina introdotta con il citato art. 11 del D. L. n. 1/2012, convertito con legge n. 27/2012, non ha portato ad una completa liberalizzazione del settore farmaceutico, ed ha invece introdotto numerose misure volte al suo potenziamento in favore dei consumatori e degli utenti, fra le quali spiccano l’aumento delle sedi farmaceutiche, mediante la previsione di nuovi parametri numerici inerenti il rapporto fra farmacie ed abitanti e l’immediato svolgimento di un concorso straordinario per la copertura delle nuove sedi così individuate, operando in tal modo una sinergia ed un bilanciamento fra la libertà d’iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza sancita dall’art. 41 Cost. (consentendo l’ingresso di nuovi operatori sul mercato) e il preminente diritto alla salute tutelato dall’art. 32 Cost. (mantenendo una pianificazione delle sedi e vincoli di turni, orari e modalità di servizio, volti ad avvicinare il servizio farmaceutico alla popolazione), anche alla luce delle decisioni (richiamate da parte ricorrente) della Corte Costituzionale (13 novembre 2009, n. 295) e della Corte di Giustizia UE (n. 570 del 1° giugno 2010), che rispettivamente hanno sancito il principio per cui “il contingentamento delle farmacie costituisce il non irragionevole strumento adottato per garantire la disponibilità di un bacino di utenza adeguato”, e quello per cui “l’esigenza di tutela della sanità pubblica può giustificare una normativa nazionale che preveda l’apertura di non più di una farmacia per un certo numero di abitanti, poiché una tale condizione può sortire l’effetto di canalizzare l’insediamento di farmacie verso parti del territorio nazionale dove l’accesso al servizio farmaceutico è lacunoso”.

12 – Pertanto, l’ordinanza di questa Sezione n. 1630 del 27 marzo 2015 (il cui contenuto è stato condiviso dalla sentenza n. 2959 del 15 giugno 2015) ha chiarito che “è principio comunemente recepito che l’adeguamento del numero delle farmacie possa e debba essere fatto non solo in aumento (nel caso di incremento demografico) ma anche in diminuzione (in caso di decremento). E’ vero semmai che in questa seconda ipotesi la riduzione del numero delle farmacie in pianta organica non comporta, nell’immediato, la chiusura di alcuna delle farmacie in esercizio – non essendovi previsioni normative in tal senso – ma avrà comunque effetto nel momento in cui la farmacia soprannumeraria venga (per altra legittima causa) a trovarsi vacante. Ma se la farmacia eccedente è già vacante quando la pianta organica viene rideterminata, la soppressione è immediata”.

13 – Ne consegue, da un lato, che non vi è alcuna aspettativa tutelata degli aspiranti nuovi titolari di farmacia all’assegnazione di una preesistente farmacia che si era già resa vacante e che è stata poi soppressa a seguito della pianificazione biennale, e d’altro lato, che la sede farmaceutica, anche soprannumeraria, non può comunque essere soppressa, se vi è un titolare di farmacia che ne gestisca l’esercizio, in quanto, venendo meno la sede farmaceutica, verrebbe meno anche il diritto di esercizio dell’impresa nell’ambito territoriale in questione, con evidenti conseguenze ablative sul valore del relativo complesso aziendale, di cui il diritto di esercizio costituisce il cespite principale.

Resta quindi una zona “grigia”, oggetto delle contrapposte tesi sopra illustrate e della richiamata giurisprudenza, anche di questa Sezione, per il caso in cui i concorrenti che si affacciano a quel mercato, e che quindi partecipano alle previste procedure concorsuali, ambiscano ad ottenere l’assegnazione non di vecchie sedi divenute soprannumerarie, bensì di nuove sedi legittimamente bandite (in questo caso, dal concorso straordinario del 2012) e ad essi già comunicate, ma divenute soprannumerarie per gli andamenti demografici sopraggiunti prima della loro apertura a causa dell’imprevisto prolungarsi dei tempi concorsuali.

14 – Il Collegio ritiene peraltro che la controversia oggetto del presente appello possa essere, in ogni caso, decisa sulla base della specificità del ricorso avverso il silenzio-inadempimento a suo tempo proposto dal ricorrente davanti al TAR e della sentenza qui appellata.

15 – Infatti, dalle pregresse considerazioni emerge che l’attività di somministrazione al pubblico di farmaci sottoposti a prescrizione medica (esclusi quindi quelli di “fascia C” ormai liberalizzati ed acquistabili anche mediante le c.d. parafarmacie), anche qualora svolta nell’ambito di attività commerciali gestite imprenditorialmente da operatori economici privati, costituisce un’attività economica “conformata” da un impianto normativo pubblicistico volto alla tutela del diritto alla salute “come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” (art. 32 Cost.), alla stregua dell’art. 41, terzo comma, Cost. secondo cui “La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.

Così tale attività (esclusi i profili ormai liberalizzati, concernenti in particolare l’estensione facoltativa di turni ed orari e di prodotti e di servizi medici), quanto al suo svolgimento, è tenuta al rispetto dei predisposti obblighi di servizio (turni ed orari minimi, reperibilità, presenza dei farmaci salvavita, etc) e, quanto all’apertura e al trasferimento delle sedi, è soggetta alla prevista pianificazione territoriale pubblica, volta, come sopra considerato, non a garantire indebite rendite di posizione degli operatori economici già presenti sul mercato, bensì a favorire la massima accessibilità della popolazione al servizio farmaceutico, mediante una ordinata distribuzione delle sedi sull’intero territorio di ogni Comune e non solo nelle aree commercialmente più appetibili.

16 – Ciò premesso, considera il Collegio che con l’originario ricorso l’odierno appellante ha impugnato il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla sua domanda di rideterminazione periodica del numero delle sedi farmaceutiche sulla base dell’andamento demografico.

Non è però configurabile un reale silenzio-inadempimento riferito alle medesime competenze del Comune che, al contrario, ha operato, seppure in senso non conforme alle attese del ricorrente, dando esecuzione alla graduatoria finale del concorso pubblico straordinario bandito dalla Regione Piemonte con determinazione del Direttore della Direzione Sanità 19 novembre 2012, n. 814, che all’epoca della domanda del ricorrente e della scadenza del termine per la richiesta revisione delle sedi (31 dicembre 2014) era già stata definitivamente approvata con determinazione del Direttore della Direzione Sanità n. 1039 del 2 dicembre 2014 (in B.U.R.P. n. 49, Supplemento, del 4 dicembre 2014), individuando in modo univoco i soggetti vincitori del concorso rispetto alle sedi messe a bando e, quindi, la sede spettante a ciascun vincitore secondo l’ordine di preferenza.

Il Comune provvedeva quindi ai previsti interpelli dei vincitori, nel mentre veniva notificato il ricorso per il silenzio assenso (maggio 2015) ed al momento dell’appellata decisione del TAR (dicembre 2015) la sede farmaceutica in esame era già stata irrevocabilmente offerta in assegnazione (giugno 2015) alla concorrente dott.ssa Ma. Pa., 91^ classificata nella graduatoria, cui spettano -così come argomentato dal ricorrente- la decisione finale e gli adempimenti ed oneri necessari ai fini dell’attivazione della sede, ma che ha già un’aspettativa giuridicamente tutelata alla sua conferma, considerato anche che è sulla base dell’elenco di sedi disponibili, comprendente quella in esame, che ha partecipato, al pari degli agli altri candidati, al concorso avendo dovuto anche scegliere le Regioni in cui partecipare.

17 – In tal senso, non risulta erronea la linea argomentativa della appellata sentenza del TAR, secondo cui la procedura di assegnazione era oramai sostanzialmente definita al momento del ricorso (non residuando ulteriori spazi di apprezzamento discrezionale in capo al Comune quanto alla scelta delle sedi da parte dei vincitori) e secondo cui, sull’implicito presupposto che vi era già stata la definitiva approvazione della graduatoria concorsuale, dal punto di vista della tutela delle aspettative dei partecipanti al concorso risultati vincitori, la sede messa a concorso ed a loro spettante era assimilabile ad una sede già occupata, quanto alla impossibilità di poter legittimamente procedere alla sua soppressione per sopravvenienze demografiche, avendo la previsione della sede in esame “già condizionato ed orientato le scelte imprenditoriali dei concorrenti”, cosicché la sua soppressione non sarebbe stata possibile “senza la lesione dei diritti di questi ultimi”, e considerando anche che l’art. 1 del bando di concorso non prevedeva affatto gli andamenti demografici fra le possibili cause di soppressione di una delle sedi bandite.

18 – D’altro canto, osserva altresì il Collegio, la presenza dei predetti atti di gara ormai definitivi avrebbe imposto, ai fini di un legittimo accoglimento della domanda dell’odierno appellante, il loro previo annullamento in autotutela, ma ciò sarebbe stato possibile, a fronte delle aspettative ormai maturate dai vincitori del concorso, solo sulla base di una congrua valutazione del sotteso interesse pubblico, valutazione che peraltro, alla luce delle pregresse considerazioni circa il prioritario perseguimento del diritto alla salute, non avrebbe condotto agli esiti sperati dall’appellante, dovendo comunque essere valutato anche l’interesse della comunità all’apertura di una nuova sede farmaceutica in un’area ancora non direttamente servita, rispetto al mero ripristino della legalità ed all’aspettativa alla limitazione del confronto concorrenziale da parte dell’appellante, che resta comunque dotato di un proprio bacino d’utenza differenziato da quello della nuova farmacia ricorrente, potendo casomai dolersi del calo demografico solo il soggetto assegnatario della nuova sede, ad esempio ai fini della non accettazione.

19 – Conclusivamente, a giudizio del Collegio l’appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, risultando le predette considerazioni dell’appellata sentenza, concernenti l’andamento del concorso per nuove sedi farmaceutiche e la conseguente tutela dell’affidamento dei vincitori, idonee ai fini del respingimento delle censure del ricorso avverso il silenzio proposto dall’odierno appellante.

20 – La complessità e novità delle questioni giustifica tuttavia la compensazione delle spese del presente grado di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello n. 10747 del 2015, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate del secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016, con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti – Presidente

Carlo Deodato – Consigliere

Manfredo Atzeni – Consigliere

Stefania Santoleri – Consigliere

Raffaello Sestini – Consigliere, Estensore

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