Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 3 luglio 2015, n. 3315

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 677 del 2015, proposto da:

Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Pisa, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via (…);

contro

Re.Fa.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE: SEZIONE II n. 00939/2014, resa tra le parti, concernente divieto di detenzione armi e munizioni – revoca porto di fucile

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito l’avvocato dello Stato Ag.So.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’appellato, già ricorrente in primo grado, è stato destinatario del provvedimento del Prefetto di Pisa, in data 19 marzo 2012, con il quale gli è stato fatto divieto di detenere armi e munizioni in applicazione dell’art. 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il provvedimento era motivato con riferimento agli esiti di una perquisizione domiciliare che aveva fatto rinvenire una ingente quantità di armi, munizioni e altri strumenti di caccia, il tutto detenuto illegalmente all’interno o nelle pertinenze di un complesso immobiliare costituito in parte dall’alloggio dell’attuale appellato Re.F., in altra parte dall’alloggio del di lui fratello Si.F., e per il resto da ambienti di servizio (magazzini, etc.) pertinenti alle abitazioni e alla annessa azienda agricola poderale di proprietà dei suddetti.

2. L’attuale appellato, Re.F., ha impugnato l’atto del Prefetto davanti al T.A.R. Toscana. Il T.A.R., con sentenza n. 939/2014, ha accolto il ricorso basandosi essenzialmente sulla considerazione che tutto (o quasi) il materiale detenuto illegalmente era stato rinvenuto nell’abitazione del sig. Si.F. o in locali pertinenziali dei quali lo stesso Si. aveva l’uso esclusivo; nell’abitazione del ricorrente Re.F. era stato rinvenuto invece solo materiale irrilevante perché non vietato.

3. Contro la sentenza propone appello l’Amministrazione dell’Interno.

L’appellato non si è costituito.

La domanda cautelare dell’appellante amministrazione è stata accolta con la sospensione degli effetti della sentenza.

4. Passando ora alla decisione, è opportuno ricordare che l’art. 39 t.u.l.p.s., al pari di altre disposizioni analoghe o connesse dello stesso testo, affida all’autorità di pubblica sicurezza un potere largamente discrezionale, la cui funzione non è quella di sanzionare illeciti, bensì quella di prevenire i sinistri che possano verificarsi per effetto di un uso improprio ovvero incauto delle armi – non necessariamente doloso e non necessariamente addebitabile in via diretta al proprietario delle stesse.

5. Nel caso in esame, viene in rilievo prima di tutto la ingente quantità del materiale illegale rinvenuto nel complesso immobiliare dove i due fratelli risiedono e che costituisce il centro dell’azienda poderale di famiglia. Oltre alle armi e alle munizioni non denunciate, sono state rinvenute anche attrezzature tipicamente impiegate nella caccia di frodo, come fucili dotati di silenziatore e/o di congegni per la mira notturna (visori, torce), e ancora tagliole anche di grandi dimensioni, trappole esplodenti e altri ordigni esplosivi.

Non sarebbe ragionevolmente possibile negare che un simile arsenale clandestino sia, di per sé, più che sufficiente (e di gran lunga) per giustificare provvedimenti repressivi e interdittivi come quello impugnato – senza parlare delle sanzioni penali.

E in effetti lo stesso Re.F., ricorrendo in primo grado, si è ben guardato dal negarlo. La sua difesa si è invece concentrata nel sostenere la propria estraneità con la tesi che tutto il materiale illegale fosse di esclusiva proprietà del fratello Si. e nella esclusiva disponibilità di quest’ultimo.

6. Il T.A.R. ha accolto questa tesi difensiva del ricorrente.

Questo Collegio, aderendo all’appello dell’Amministrazione, ritiene che la sentenza debba essere riformata.

Conviene ricordare, in punto di fatto, che gli alloggi dei due fratelli, benché distinti, sono attigui (uno ha il numero civico (…), l’altro il numero civico (…)) e fanno parte di un unico complesso immobiliare, che costituisce il centro aziendale dei terreni agricoli di famiglia, di cui essi sono comproprietari. Del complesso immobiliare fanno parte anche i locali di servizio (magazzini, legnaia e simili) che nei verbali dei Carabinieri e nello stesso provvedimento impugnato sono definiti “di uso comune”: di uso comune, si capisce, ai due fratelli e comproprietari.

Peraltro, una parte rilevante dell’arsenale clandestino era ospitata proprio in detti locali caratterizzati dall’”uso comune”.

In questa situazione l’attuale appellato Re.F. potrà forse sostenere di non essere responsabile, sul piano penale, dei reati ascrivibili solo a suo fratello Si.; ma non può ritenersi estraneo alla sfera di applicazione dell’art. 39, t.u.l.p.s., viste le finalità di prevenzione tipiche di questa norma.

Ed invero, anche volendo ammettere che Re. sia stato semplice spettatore delle attività illecite commesse dal fratello utilizzando quegli ambienti di “uso comune” (e delle quali egli non poteva non essere consapevole, viste la qualità e le dimensioni del tutto, senza contare che alcuni oggetti accessori di quell’arsenale – in particolare torce e visori per la caccia notturna – sono stati rinvenuti anche nel suo alloggio personale), nondimeno si giustifica ampiamente il convincimento del Questore che Re. abbia dato con ciò la prova di non essere pienamente affidabile quanto a correttezza e a diligenza nella custodia delle armi e delle munizioni.

7. Si deve ancora sottolineare – in conformità alla giurisprudenza consolidata – che le funzioni attribuite dalla legge all’autorità di pubblica sicurezza in materia di armi rispondono ad esigenze assai diverse da quelle dell’autorità giudiziaria penale, e sono quindi governate da logiche altrettanto diverse.

Il giudice penale ha il compito di sanzionare gli illeciti già commessi, e deve farlo nel rispetto del principio che la responsabilità penale è personale. L’autorità di p.s. ha invece il compito di prevenire non solo gli illeciti che potrebbero essere commessi in futuro, ma anche i sinistri, non necessariamente dolosi e non necessariamente imputabili direttamente al destinatario dei provvedimenti, che possono derivare da un uso scorretto delle armi e del materiale analogo.

Di conseguenza può essere sufficiente, per giustificare il divieto di detenzione di cui all’art. 39 t.u.l.p.s., che il destinatario – pur in ipotesi pienamente affidabile quanto all’uso che presumibilmente farà in prima persona delle armi – non sia ugualmente affidabile riguardo alla scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione in ordine all’eventualità che altri possano impossessarsene.

8. Ciò posto, e premesso che Si.F, fratello dell’appellato, si è reso con certezza responsabile di illeciti penali e amministrativi in materia di armi, la contiguità degli alloggi dei due fratelli, la promiscuità dell’uso dei locali pertinenziali di servizio, e le ulteriori circostanze di fatto sopra descritte, fanno escludere che sia manifestamente errato il procedimento logico che ha condotto l’autorità di p.s. ad estendere a Re. quel divieto che appare incontestabilmente giustificato nei confronti del fratello Si.

9. In buona sostanza e in estrema sintesi, l’autorità di p.s. ha giustificate ragioni per temere che in futuro Si.F. possa proseguire la sua attività di cacciatore di frodo con l’abbondanza di mezzi che si è vista, adottando il semplice espediente di depositare le armi e il restante materiale a lui interdetto nei locali attigui nominalmente utilizzati dal fratello Re., il quale ultimo si è già mostrato in passato capace di una certa connivenza.

10. Risulta invece irrilevante e fuorviante l’argomento sul quale il T.A.R. ha basato la propria decisione.

Si tratta della circostanza che Re.F. ha ceduto in affitto al fratello Si. la sua quota di proprietà dei terreni agricoli di famiglia, e altrettanto ha fatto la loro madre per la propria quota; sicché Si. è formalmente l’unico conduttore dell’azienda agricola.

Tuttavia, una cosa è dire che Si. sia l’unico conduttore dei terreni agricoli, e altro è dire che non vi sia promiscuità di uso dei locali di servizio comuni ai due alloggi contigui, per tutti gli aspetti che interessano ai fini della presente controversia.

11. In conclusione, l’appello dell’Amministrazione deve essere accolto e in riforma della sentenza appellata il ricorso di primo grado deve essere respinto.

Le spese dei due gradi seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello e in riforma della sentenza appellata rigetta il ricorso di primo grado.

Condanna l’appellato al pagamento delle spese legali in favore dell’Amministrazione appellante, per i due gradi del giudizio, liquidandole complessivamente in euro 2.000 oltre agli accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani – Presidente, Estensore

Bruno Rosario Polito – Consigliere

Dante D’Alessio – Consigliere

Massimiliano Noccelli – Consigliere

Alessandro Palanza – Consigliere

Depositata in Segreteria il 3 luglio 2015.

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