Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 29 maggio 2017, n. 2535

Le controversie aventi ad oggetto, in modo diretto, l’accertamento della titolarità o meno del diritto di elettorato attivo in capo alle persone ammesse alla votazione, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, quale che sia la natura (pubblica o privata) dell’ente interessato, atteso che i diritti di elettorato rilevano quali diritti soggettivi pubblici e, in quanto tali, non possono essere degradati dalla Pubblica Amministrazione

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 29 maggio 2017, n. 2535

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 953 del 2017, proposto dal sig. Ma. Cl., rappresentato e difeso dagli avvocati Na. Cl. (C.F. (omissis)), ed altri, con domicilio eletto presso Gi. Ra. in Roma, via (…);

contro

Comune di (omissis), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Pi. Ba. (C.F. (omissis)), con domicilio eletto presso Pl. Srl, in Roma, via (…);

nei confronti di

Gi. No., rappresentato e difeso dall’avvocato An. Le. De. (C.F. (omissis)), con domicilio eletto presso Pl. Srl in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Puglia – Bari – Sezione II n. 01294/2016, resa tra le parti, concernente: provvedimenti di rilascio di duplicati delle tessere elettorali; nonché tutte le operazioni delle elezioni tenutosi il 5 giugno 2016; il verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 7.6.2016 e del verbale di proclamazione degli eletti del 7 giugno 2016; ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di (omissis) e di Gi. No.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 maggio 2017 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Na. Cl., Pi. Ba. e An. Le. De.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Il giorno 5 giugno 2016 si sono svolte nel Comune di (omissis) le elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale, elezioni cui hanno partecipato 5 liste, riportanti, all’esito dello scrutinio: lista “(omissis) sei Tu! No. Sindaco”, voti 2.641, pari al 32%, lista “Cl. Sindaco Si!” voti 2.589, pari al 31,74%, lista “Fu. Ro. Sindaco”, voti 1.967, lista “Mo. 5 St.”, voti 863, lista “No. co. Sa.”, voti 96.

2. Il sig. Ma. Cl., odierno appellante, ha chiesto al Tar Puglia l’annullamento dell’intero procedimento elettorale, sul presupposto che il Comune di (omissis), per le suddette elezioni, avrebbe ilasciato un numero elevato di duplicati delle tessere elettorali, e precisamente 1.164, in violazione dell’art. 4 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299. Sul totale di n. 1164 richieste, infatti, ben 1094 non conterrebbero alcuna specificazione della motivazione richiesta, delle 70 dotate di specificazione del motivo, ben 20 sarebbero state ritirate da terzi senza delega, 966 non accluderebbero le vecchie tessere (esaurite o deteriorate, ecc.), delle 198 richieste con allegate le vecchie tessere, ben 34 sarebbero state ritirate da terzi senza delega, 55 recherebbero la specificazione di smarrimento/furto, ma sarebbero prive di dichiarazione sostitutiva e/o denuncia, 256 sarebbero state esitate con consegna di duplicati a terzi (di cui solo 182 con specificazione del rapporto con il richiedente), ma senza alcuna delega.

3.Il TAR ha respinto il ricorso, affermando che “le censure sollevate dai ricorrenti integrano tutt’al più gli estremi di mere irregolarità nel rilascio dei duplicati che non possono portare all’annullamento dell’intero procedimento elettorale, incidendo così su un diritto avente rilevanza costituzionale (art. 48 Cost.), qual è il diritto di voto. In ogni caso, si osserva che dal modello di richiesta di duplicato allegato al ricorso emerge che lo stesso contiene la dichiarazione sostitutiva di cui al d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000”.

E’ vero che nel modello allegato il richiedente non ha indicato la ragione per la quale ha richiesto il duplicato, crocettando la relativa casella, ma, non avendo allegato la tessera elettorale vecchia, come hanno osservato gli stessi ricorrenti a pagina 14 del ricorso, si può presumere che le ragioni della richiesta siano lo smarrimento o il furto della tessera medesima.

Il Comune di (omissis), inoltre, ha spiegato che la mancata allegazione della copia fotostatica del documento di identità alla richiesta di duplicato sarebbe giustificata dal fatto che la dichiarazione è stata resa davanti al funzionario incaricato della relativa ricezione (come dimostrerebbe il timbro e la sigla in calce alle richieste) e che i duplicati sono stati ritirati o dagli interessati ovvero dai conviventi noti all’Ufficio trattandosi di Comune di piccole dimensioni”

4.Il ricorrente ha proposto appello. Deduce di avere specificato più volte che il numero di coloro che hanno votato illegittimamente é talmente alto, vieppiù se rapportato allo scarso margine tra la lista vincitrice e quella di “Cl. Sindaco Si!”, da non poter rimane privo di incidenza sul risultato finale. Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, nel caso di specie, il vizio inficerebbe proprio l’espressione del voto, nel senso, cioè, che l’elettore avrebbe votato esibendo un titolo, la tessera elettorale, rilasciata in violazione dell’art. 4 del D.P.R. 8.9.2000 n. 299.

5. Nel giudizio si sono costituiti il Comune di (omissis) ed il controinteressato, Gi. No.. Osservano, i particolare, le parti resistenti, che anche a prescindere dalla validità delle tessere elettorali giusto quanto già affermato dal Tar, la validità o meno dell’attestazione non interferirebbe comunque con il diritto al voto dell’elettore e con la validità del voto dal medesimo espresso.

6.La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 4 maggio 2017.

7. Ritiene il Collegio che l’appello non sia fondato.

7.1. Sono del tutto condivisibili le argomentazioni e le coerenti statuizioni adottate dal Giudice di prime cure. In sintesi, anche in mancanza di specificazione della motivazione per la quale il duplicato è richiesto, è ragionevole presumere, salva prova contraria, che la ragione della richiesta sia lo smarrimento dell’originale. Anche la mancata allegazione della copia fotostatica del documento di identità alla richiesta di duplicato è giustificabile dal fatto che la dichiarazione è stata resa davanti al funzionario incaricato della relativa ricezione (come dimostra il timbro e la sigla in calce alle richieste). E’ altresì plausibile – come sostenuto dall’amministrazione, ed in assenza di prova contraria – che i duplicati siano stati ritirati da familiari o conviventi noti all’Ufficio elettorale, trattandosi di Comune di piccole dimensioni.

7.2. L’appellante, tuttavia, insiste molto sulla valenza dell’art. 4 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, e contesta la sussunzione, come operata dal primo giudice, dei vizi derivanti dalla violazione delle modalità dallo stesso disciplinate, nell’ambito della fattispecie della “mera irregolarità”.

In sostanza, anche a voler ammettere che i vizi siano solo procedimentali e non pongano in discussione il diritto d’elettorato attivo, non potrebbe revocarsi in dubbio – secondo l’appellante -che comunque una violazione di legge v’è stata e che essa ha riguardato il documento che l’elettore deve esibire per poter esercitare il voto.

7.3.Il Collegio ritiene che trattasi di una suggestione da respingere. Ciò che rileva è il nesso tra il procedimento di rilascio del duplicato della tessera elettorale e la validità del voto espresso dall’elettore che quel duplicato ha ottenuto sulla base di una incompleta o irregolare formulazione della domanda, o comunque, in violazione di norme procedimentali prescritte dalla legge che non attengano alla sussistenza del diritto di elettorato attivo.

7.3.1.V’è senz’altro un rapporto di connessione fra le due fattispecie, ma esso non è tale da determinare l’invalidità del voto espresso dall’elettore ammesso al seggio sulla base della presunzione di validità della tessera posseduta. La tessera elettorale, e di conseguenza il suo duplicato, costituiscono infatti una mera certificazione del diritto al voto che è direttamente riconosciuto dalla legge, funzionale a costituire un titolo di legittimazione agevolmente verificabile in sede di ammissione dell’elettore all’esercizio del diritto di voto. Nulla di più.

7.3.2.Al riguardo si osserva, con il conforto della giurisprudenza assolutamente univoca, che la tessera elettorale, introdotta dall’art. 13 della Legge n. 120 del 1999, “riflette l’iscrizione del cittadino nelle liste elettorali e, come tale, è conseguentemente idonea a dimostrare l’iscrizione medesima” (cfr. Cons. St., V, 23.3.2004 n. 1542). Essa è destinata a svolgere la stessa funzione del certificato elettorale o, come più specificamente si esprime l’art. 1 del regolamento attuativo del predetto art. 13, approvato con D.P.R. n. 299 del 2000 “sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale”. Il regolamento, al successivo secondo comma dell’art. citato, ulteriormente precisa che “la esibizione della tessera elettorale presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento di identificazione, per l’ammissione dell’elettore all’esercizio di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria”

7.4. Da ciò deriva, che una volta che l’elettore è stato ammesso all’esercizio del diritto di voto la funzione certificatoria della tessera raggiunge definitivamente le sue finalità ed esaurisce i suoi effetti, talchè l’esistenza di eventuali irregolarità nel procedimento di rilascio, che non siano tali da mettere in dubbio il diritto di elettorato attivo, non ha alcuna refluenza sulla validità del voto.

7.5. Nel caso di specie, l’appellante, pur perorando l’esistenza di un nesso di collegamento invalidante, non contesta affatto il diritto di elettorato attivo in capo agli elettori ammessi al voto.

7.6. E del resto, ove ciò avesse fatto, della questione non avrebbe potuto conoscere il giudice amministrativo. E’ noto infatti che in tema di contenzioso elettorale, “le controversie aventi ad oggetto, in modo diretto, l’accertamento della titolarità o meno del diritto di elettorato attivo in capo alle persone ammesse alla votazione, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, quale che sia la natura (pubblica o privata) dell’ente interessato, atteso che i diritti di elettorato rilevano quali diritti soggettivi pubblici e, in quanto tali, non possono essere degradati dalla Pubblica Amministrazione” (così Cass. civ. Sez. Unite, 12-03-2003, n. 3601).

8.L’appello è pertanto respinto.

9.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante alla refusione delle spese di lite sostenute dalle parti resistenti, forfettariamente liquidate in €. 1500 (millecinquecento), oltre oneri di legge, a favore di ciascuna delle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Franco Frattini – Presidente

Francesco Bellomo – Consigliere

Umberto Realfonzo – Consigliere

Giulio Veltri – Consigliere, Estensore

Oswald Leitner – Consigliere

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