Consiglio di Stato
sezione III
sentenza 28 ottobre 2014, n. 5331
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE TERZA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2411 del 2009, proposto da:
Casa di Cura Vi. srl, rappresentata e difesa dagli avv. En.Fo. e Sa.Ci., con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale (…); alla quale è subentrato in corso di giudizio il Fallimento Vi., rappresentato e difeso dall’avv. Ar.Po., con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via (…);
contro
Regione Abruzzo, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO – L’AQUILA n. 01310/2008, resa tra le parti, concernente regolamentazione passaggio pazienti da ricovero acuto a riabilitazione o lungodegenza
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione della Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 il Cons. Vittorio Stelo e uditi per le parti gli avvocati Po. e dello Stato So.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo – L’Aquila – Sezione I, con sentenza n. 1310 dell’11 giugno 2008 depositata il 17 dicembre 2008, ha respinto, con compensazione delle spese, il ricorso proposto dalla Casa di Cura Vi. s.r.l. avverso la deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 655 del 9 luglio 2007, che ha regolamentato, in relazione al D.M. n. 380 del 27 ottobre 2000 e del disciplinare tecnico allegato, il passaggio del paziente dal ricovero acuto a riabilitazione o lungodegenza e viceversa, stabilendo i casi in cui tali passaggi sono appropriati e remunerabili, il tempo dei ricoveri per le acuzie, la riabilitazione o la lungodegenza, le modalità per la comunicazione di tali passaggi e l’immutabilità della cartella clinica o della SDO per tutta la durata del ricovero.
Il giudice di prime cure ha ritenuto la competenza della Giunta anziché del Consiglio regionale, secondo l’indirizzo giurisprudenziale ormai affermato in proposito, e che la disciplina regionale non intendeva affatto imporre né imponeva in effetti i limiti al diritto-dovere di cura del cittadino, in verità inciso da frequenti anomali trasferimenti da reparto a reparto con possibili danni alla stessa salute e spese a carico del Servizio Sanitario Nazionale, fermo restando che il rispetto delle disposizioni circa l’appropriatezza del trasferimento avrebbe comportato il riconoscimento di un solo ricovero SDO-DRG anche ai fini della remunerazione.
2. La Casa di Cura in epigrafe, con atto notificato il 10 marzo 2009 e depositato il 24 marzo 2009, ha interposto appello, con domanda di sospensiva, riproponendo i motivi di primo grado e deducendo la nullità della sentenza impugnata che non si sarebbe espressa sulla terza censura violando così l’art. 112 c.p.c. e l’art. 65 del R.D. n. 642 del 17 agosto 1907.
Si ribadisce in effetti l’assunta genericità e/o indeterminatezza e l’incostituzionalità della prescrizione generale che fissa, in astratto e a prescindere dai singoli casi e condizioni di salute, la soglia massima del 10% per i passaggi in reparti per acuti di pazienti provenienti dalla riabilitazione o lungodegenza, pretendendo così di evitare il fenomeno del cd. “frazionamento”.
Insiste per l’incompetenza della Giunta regionale e la violazione del diritto alla salute ex artt. 23 e 32 Costituzione individuando un numero minimo di giorni per il passaggio da reparto a reparto, a prescindere dallo stato di salute del paziente e vincolandolo a un puro dato statistico costituito dalla media delle degenze nazionali per la specifica malattia.
3. La Regione Abruzzo si è costituita con memoria depositata il 6 aprile 2009, replicando argomentatamente ai motivi dell’appello.
Contesta l’omessa pronuncia sulla terza censura dedotta in primo grado dall’appellante, ricompresa invece nella motivazione della sentenza riferita alla seconda censura; conferma quindi le ragioni sottese alla deliberazione regionale volte sia a far fronte all’elevato frazionamento dei brevi ricoveri, frequenti e anomali nonché spesso sullo stesso letto, con pregiudizi sia sulle procedure amministrative che sulla migliore cura dei pazienti, sia a favorire la stabilizzazione del quadro clinico, consentendo anche deroghe alla disciplina però nel massimo del 10 per cento del totale dei ricoveri, così evitando anche notevoli aumenti del costo delle prestazioni.
Nessun limite viene posto al diritto di cura bensì si definiscono le condizioni di appropriatezza e remunerabilità, ritenute corrette anche dallo stesso T.A.R. con sentenza n. 953/2008.
Si ribadisce infine la competenza della Giunta regionale ad adottare il provvedimento impugnato, in attuazione dell’art. 4 del citato D.M. 15 aprile 2004.
4. La V Sezione di questo Consiglio, con ordinanza n. 2276 del 5 maggio 2009, ha respinto l’istanza cautelare.
5. Il Fallimento Vi. s.r.l., successore della omonima Casa di Cura, si è costituito formalmente con atto depositato il 17 maggio 2014 e ha depositato una memoria in data 24 luglio 2014 che ha reiterato i motivi dell’appello, richiamando la sentenza di questa Sezione n. 283 del 18 gennaio 2013 che ha accolto l’appello di altro operatore e annullato in parte la ridetta deliberazione n. 655/2007 su profili oggetto anche del presente appello.
In particolare si sottolinea come sia stata censurato proprio il criterio della durata minima della degenza, ritenendolo “ingiustificatamente rigido e in contrasto con i principi della buona pratica clinica”.
6. La causa, all’udienza pubblica del 9 ottobre 2014, è stata trattenuta in decisione.
7.1. L’appello è in parte fondato e la sentenza impugnata va parzialmente riformata, ritenendo la Sezione di doversi conformare alla propria rammentata precedente decisione n. 283/2013 che ha accolto parzialmente l’appello proposto da altra Casa di Cura annullando in parte la medesima deliberazione regionale n. 655/2007, con motivazioni che si richiamano anche per esigenze di economia processuale.
7.2. Si premette che, la competenza ad emanare l’atto impugnato, in ciò concordando con il T.A.R., è da attribuirsi alla Giunta regionale, versandosi, ad avviso del Collegio, nella fattispecie, nella disciplina di aspetti organizzativi-amministrativi e operativi-funzionali dell’erogazione delle prestazioni sanitarie di cui trattasi in attuazione della più generale programmazione sanitaria e dell’art. 3 del D.M. n. 380 del 27 ottobre 2000 (e del richiamato art. 3 del D.M. 15 aprile 1994), che già detta disposizioni regolamentari in materia.
Non sussiste poi la dedotta violazione dell’art. 112 c.p., posto che il T.A.R., premesso che “il ricorso è infondato in tutti i suoi tre motivi”, si è soffermato sul secondo motivo di ricorso ritenendolo infondato con motivazione sintetica ma esauriente sul punto ed obiettivamente ricomprensiva anche dell’esame del terzo motivo, al quale è palesemente connesso laddove si disattende la censura di indeterminatezza e generalità delle prescrizioni contenute nella citata deliberazione nonché l’asserita limitazione al diritto alla salute e alla cura del cittadino, in relazione anche alle garanzie assicurate qualora non ricorressero le condizioni stabilite da quel provvedimento.
7.3. Ciò premesso la Sezione, nel mentre si conferma l’apprezzamento per le finalità perseguite dalla nominata D.G.R., volte a migliorare gli aspetti burocratici – organizzativi e sanitari delle prestazioni in questione con benefici effetti sia in tema di assistenza che di costi a carico dell’erario, ribadisce, come già con la citata sentenza n. 283/2013, che le modalità attuative del criterio della durata minima della degenza risulta ingiustificatamente rigido con conseguente illogicità della valutazione concreta al momento del passaggio di ricovero.
Non può invero convenirsi con la previsione che collega la durata minima nell’area delle acuzie, che consentirebbe il trasferimento in quella riabilitativa, al mero dato statistico nazionale ai fini della valutazione della appropriatezza o meno del ricovero, e ciò a prescindere dalle effettive condizioni ed esigenze di salute del paziente, che non possono dipendere dall’applicazione meccanica di criteri astratti; posto che la durata minima, come già sostenuto, avrebbe potuto semmai costituire un’indicazione di massima da verificare caso per caso alla luce di altri criteri pur riferiti nel provvedimento.
Il sistema infatti verrebbe in concreto a vanificare le disposizioni del D.M. n. 380/2000, potendosi pure ipotizzare disparità di trattamento e contrasterebbe con i principi di buona pratica clinica, anche, si ripete, alla luce delle moderne tecniche operatorie che hanno velocizzato gli adempimenti burocratici, gli interventi e le degenze.
E’ stato ricordato che le stesse linee guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione (in G.U.R.I. n. 124 del 30 maggio 1998) e il protocollo di appropriatezza dell’assistenza ospedaliera e relativo protocollo di revisione, in allegato A alla legge regionale Abruzzo n. 20/2006 depongono in tali sensi.
Di conseguenza, ad avviso del Collegio, per completezza ricade nelle stesse censure anche la previsione della possibilità di autorizzare ricoveri comunque fino ad un massimo del 10 per cento del totale.
4. L’appello va quindi accolto parzialmente come in motivazione e conseguentemente sul punto va riformata la sentenza impugnata, accolto il ricorso di primo grado e annullato il provvedimento impugnato.
Tenuto conto della particolarità del caso e del tempo trascorso si ritiene di disporre la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza –
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento impugnato, nei sensi e limiti indicati in motivazione.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani – Presidente
Bruno Rosario Polito – Consigliere
Vittorio Stelo – Consigliere, Estensore
Angelica Dell’Utri – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Depositata in Segreteria il 28 ottobre 2014.
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