Consiglio di Stato
sezione III
sentenza 25 novembre 2014, n. 5836
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE TERZA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4367 del 2014, proposto da:
Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Napoli, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via (…);
contro
Tr. Srl, rappresentato e difeso dagli avv. En.So., Ma.Lo., con domicilio eletto presso En.So. in Roma, via (…);
nei confronti di
Comune di Gragnano, rappresentato e difeso dall’avv. Fi.Ca., con domicilio eletto presso Do.Ge. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE I n. 05196/2013, resa tra le parti, concernente revoca autorizzazione rilasciata alla società per l’esercizio dell’attività di trasporto funebre in ambito comunale – interdittiva antimafia
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Trasporti Funebri Cesarano Srl e di Comune di Gragnano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti gli avvocati In. ed altri 8…);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza impugnata il tribunale amministrativo regionale della Campania annullava l’informativa interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Napoli in data 28 gennaio 2013 a carico della ricorrente Tr. s.r.l. e il conseguente provvedimento con cui il Comune di Gragnano aveva revocato l’autorizzazione alla società per l’esercizio dell’attività di trasporto funebre in ambito comunale.
Avverso la predetta decisione proponeva appello il Ministero dell’Interno, contestando la correttezza della statuizione gravata e domandandone la riforma.
Si costituiva in giudizio il Comune di Gragnano, aderendo alle conclusioni del Ministero appellante.
Resisteva, invece, la Tr. s.r.l., che contestava la fondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Il ricorso veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 29 ottobre 2014.
DIRITTO
1.- E’ controversa la legittimità dell’informativa interdittiva antimafia che ha colpito la Tr. s.r.l. e della conseguente revoca, disposta dal Comune di Gragnano, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto funebre in ambito comunale.
Il T.A.R. ha giudicato illegittima la determinazione prefettizia, in quanto carente di istruttoria e di motivazione nella parte in cui ha omesso di considerare i provvedimenti giudiziari favorevoli al socio Gennaro Cesarano e in quanto, per il resto, fondata sul rilievo di meri rapporti di parentela con pregiudicati.
L’appellante Ministero dell’Interno critica il convincimento espresso dal T.A.R., rileva che la controversa interdittiva antimafia risulta sorretta da indizi ed elementi idonei a legittimare la misura e conclude per la riforma della sentenza impugnata e per la conseguente reiezione del ricorso di primo grado.
2.- L’appello è infondato, alla stregua delle considerazioni di seguito esposte, e va respinto.
2.1- Deve premettersi che non possono trovare ingresso nel presente giudizio argomentazioni diverse o ulteriori (come alcune di quelle dedotte solo con l’atto di appello), rispetto a quelle consacrate nel provvedimento impugnato, restando preclusa l’integrabilità, mediante difese giudiziarie, dell’apparato motivazionale assunto a sostegno della determinazione controversa (cfr, ex multis Cons. St., sez. IV, 26 agosto 2014).
2.2- Così definiti i confini del thema decidendum del presente giudizio, si rivela che, se è vero, come sostiene correttamente l’Amministrazione appellante, che l’interdittiva antimafia, in quanto espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, non postula l’accertamento in sede penale di uno o più reati che attestino il collegamento o la contiguità dell’impresa con associazioni di tipo mafioso (Cons. St., sez. III, 15 settembre 2014, n.4693) e che la misura può essere legittimata anche dal rilievo di elementi sintomatici che dimostrino il concreto pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’attività imprenditoriale (Cons. St., sez. III, 1 settembre 2014, n.4441), è anche vero che gli indizi dai quali viene desunto il predetto rischio debbano essere, almeno quelli, accertati in esito ad una coerente e compiuta istruttoria.
Orbene, nella fattispecie in esame consta che i primi due elementi addotti a sostegno dell’interdittiva che ha colpito la società originaria ricorrente, e cioè la pendenza di un procedimento penale e l’applicazione di una misura cautelare personale a carico di uno dei soci (Cesarano Gennaro), risultano smentiti per tabulas, essendo documentalmente dimostrato (e, comunque, non contestato) che il predetto socio Cesarano Gennaro è stato prosciolto dall’accusa di illecita concorrenza con violenza e minaccia (con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.771 del 27 giugno 2002) e che la misura cautelare del divieto di dimora è stata annullata con ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 10 febbraio 2009.
Emerge, cioè, dagli atti di causa che alla data della formalizzazione dell’interdittiva in questione (28 gennaio 2013) erano già intervenuti due fatti, che, tuttavia, l’Amministrazione ha del tutto trascurato di considerare, idonei a sminuire, se non a smentire, la rilevanza dei primi due indici assunti a sostegno dell’informativa.
Ora, trattandosi di elementi che, nell’economia motivazionale dell’atto, assumono una pregnanza peculiare, trattandosi degli unici che attengono a responsabilità dirette di uno dei soci, resta confermato il vizio di difetto di istruttoria e di motivazione correttamente riscontrato dai primi giudici a carico del provvedimento controverso.
Si tratta, in altri termini, di una lacuna che, attenendo ad una delle argomentazioni su cui si fonda l’interdittiva antimafia de quo agitur, si rivela idonea a inficiare la validità della valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale, che, pur fondandosi su un apprezzamento complessivo e globale dei diversi indizi sintomatici del relativo rischio, non può conservare alcuna attendibilità nell’ipotesi in cui si dimostri erroneo uno degli elementi su cui si fonda.
2.3- Né varrebbe obiettare che la determinazione resta legittimata e giustificata dalle allegazioni residue, sia perché queste ultime, a ben vedere, si risolvono in meri rilievi di rapporti di parentela con soggetti pregiudicati, di per sé inidonei, in difetto di ulteriori riscontri (nella specie insussistenti) sull’influenza di questi ultimi nella gestione dell’attività di impresa, a fondare il giudizio di pericolo di inquinamento mafioso (Cons. St., sez. III, 25 giugno 2014, n.3208), sia, ancora, perché, in ogni caso, l’accertata inutilizzabilità, anche indiziaria, di uno degli elementi assunti a sostegno dell’interdittiva priva quest’ultima dell’indefettibile completezza e della necessaria attendibilità del supporto informativo su cui deve sorreggersi la valutazione relativa al pericolo di condizionamento dell’impresa da parte della criminalità organizzata.
2.4- Va, quindi, confermato il giudizio di illegittimità pronunciato in prima istanza, restando, evidentemente, integro il potere della Prefettura di riesaminare le risultanze istruttorie acquisite, anche dopo la formalizzazione dell’interdittiva qui controversa, e di assumere le conseguenti determinazioni.
3.- Alle considerazioni che precedono conseguono, in definitiva, il rigetto dell’appello e la conferma della decisione impugnata.
4.- Sussistono, nondimeno, ragioni di equità che giustificano la compensazione per intero tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza – definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Carlo Deodato – Consigliere, Estensore
Bruno Rosario Polito – Consigliere
Roberto Capuzzi – Consigliere
Dante D’Alessio – Consigliere
Depositata in Segreteria il 25 novembre 2014.
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