Il silenzio-assenso ex art. 35 della legge n. 47/1985 si forma soltanto se e in quanto sia stata presentata la documentazione richiesta, compresa la rappresentazione fotografica dell’immobile abusivo, sia stata versata l’intera oblazione e siano state pagate le somme eventualmente dovute a conguaglio, ivi compresi gli oneri concessori
Consiglio di Stato
sezione III
sentenza 25 luglio 2017, n. 3670
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 423 del 2007, proposto da:
Dr. S.r.l., in persona dell’amministratore pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Do. Du. e Br. Co., e con gli stessi elettivamente domiciliata in Roma, alla circonvallazione (…), presso lo studio dell’avv. Lu. Ga., per mandato in calce all’appello;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti An. An. e Ga. Ro., e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, al corso (…), presso lo studio Gr. & Associati, per mandato in calce a nuovo atto di costituzione in giudizio depositato il 12 maggio 2016;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione IV, n. 20548 del 22 dicembre 2005, con cui è stato rigettato il ricorso in primo grado n. r. 13073/2001, proposto per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 214 del 25 luglio 2001, recante diniego di condono edilizio per carenza di documentazione essenziale, con compensazione delle spese del giudizio di primo grado
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2017 il Cons. Leonardo Spagnoletti e udito l’avv. Ga. Pa., per delega dell’avv. Ga. Ro. per il Comune di Napoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.) Con sentenza n. 20548 del 22 dicembre 2005, il T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, ha rigettato il ricorso in primo grado n. r. 13073/2001, proposto per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 214 del 25 luglio 2001, recante diniego di condono edilizio per carenza di documentazione essenziale.
Il giudice amministrativo campano ha ritenuto che il diniego fosse motivato in modo esauriente ed esatto, in relazione all’incompletezza della documentazione allegata alla domanda di condono edilizio, e nonostante le reiterate richieste di integrazione formulate dall’Amministrazione comunale, in particolare con riferimento al titolo di proprietà dell’immobile da condonare, solo dichiaratamente appartenente a tale signora Er. Ci., e al titolo giuridico di disponibilità del medesimo da parte della ricorrente;
2.) Con appello notificato il 20 dicembre 2006, e depositato il 16 gennaio 2007, la società Dr. S.r.l. ha impugnato la predetta sentenza, deducendone l’erroneità, senza rubricazione di motivi, in base al rilievo che:
– dalla documentazione allegata all’istanza si poteva chiaramente evincere che essa era stata proposta quale “possessore” dell’immobile abusivo (un capannone, di proprietà al momento della presentazione dell’istanza della sig.ra Er. Ci., poi acquistato dalla sig.ra An. Le., coniuge dell’amministratore pro tempore della società sig. Ug. Am., con rogito notarile del 19 febbraio 1990, e quindi da quell’epoca concesso “in comodato gratuito” alla società);
– dall’ultima integrazione documentale utile e sufficiente, fornita il 6 marzo 1987, si era compiuto il termine ex art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per la formazione della concessione tacita in sanatoria.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Napoli, con memoria difensiva depositata il 17 giugno 2016, ha dedotto l’infondatezza dell’appello, richiamando e illustrando i contenuti di una relazione amministrativa coevamente depositata, e ribadendo l’incompletezza della documentazione con riferimento all’omessa attestazione e prova del possesso dell’immobile, non senza rilevare che non era stata evasa la richiesta di descrizione delle opere tale da consentirne la valutazione di compatibilità con il vincolo paesaggistico ex d.m. 22 giugno 1967, impresso sull’area di localizzazione, né la richiesta di dimostrazione dell’accastamento, e comunque non risultando versata la terza rata dell’oblazione né corrisposti gli oneri concessori.
Con ordinanza istruttoria collegiale n. 4160 del 10 ottobre 2016 è stata disposta l’acquisizione di copia integrale autenticata della pratica di condono edilizio, con tutta la documentazione richiesta e presentata ordinata cronologicamente.
In particolare con l’ordinanza è stato rilevato che: “dalla domanda di condono edilizio si evince l’indicazione quale proprietario della sig.ra Er. Ci. ed è barrato il quadratino “locazione” quale titolo di disponibilità, senza però che alla domanda risulti allegato alcun contratto di locazione; nella richiesta di documentazione integrativa del 6 marzo 1987 il Comune tra gli altri indicava l’esigenza di produrre il titolo di proprietà e elaborati grafici, e tale richiesta veniva reiterata con nota del 20 maggio 1998; nella scheda esibita in data 15 luglio 1999 è barrata la casella relativa al titolo di proprietà (ossia alla sua avvenuta presentazione), anche se l’attestazione di ultimazione dei lavori entro il 1 ottobre 1983 è una dichiarazione della sig.ra Er. Ci. sottoscritta dalla sig.ra An. Le.”.
All’esito dell’incombente istruttorio la società appellante Dr. S.r.l., con tardiva memoria depositata il 20 aprile 2017 ha insistito per l’accoglimento dell’appello.
All’udienza pubblica dell’11 maggio 2017 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.
3.) L’appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato, con la conferma della sentenza gravata.
Dall’istruttoria svolte è emerso infatti che:
– soltanto a seguito della richiesta di documentazione integrativa di cui alla nota dirigenziale n. 17282 del 15 luglio 1999 fu presentata copia dell’atto di compravendita dai coniugi Ze. Gi. e Ci. Er. alla signora Le. An., a rogito del notaio Co. Pr. Di Fl. in data 19 febbraio 1990, e quindi il titolo di proprietà;
– nondimeno l’attestazione sostitutiva dell’atto di notorietà in ordine alla data di ultimazione dell’immobile antecedentemente al 1° ottobre 1983, intestata a Ci. Er. reca la sottoscrizione di An. Le.;
– non risulta, invece, riscontrata affatto la successiva richiesta di documentazione integrativa di cui alla nota dirigenziale n. 3307 del 21 dicembre 1999, con cui era richiesta sia una “descrizione delle opere tale da consentire l’individuazione dell’abuso con distinta di superfici e volumi”, sia la “documentazione fotografica”.
Orbene, secondo giurisprudenza pacifica il silenzio-assenso ex art. 35 della legge n. 47/1985 si forma soltanto se e in quanto sia stata presentata la documentazione richiesta (cfr. tra le tante Cons. Stato, Sez. IV, 18 gennaio 2017, n. 187), compresa la rappresentazione fotografica dell’immobile abusivo, sia stata versata l’intera oblazione e siano state pagate le somme eventualmente dovute a conguaglio, ivi compresi gli oneri concessori (vedi Cons. Stato, Sez. VI, 30 dicembre 2014, n. 6423).
Nel caso di specie, la pratica edilizia di condono è incompleta perché carente di documentazione essenziale, costituita appunto dalla documentazione fotografica nonché dalla dichiarazione sostitutiva asseverante l’epoca di ultimazione delle opere, non potendo considerarsi valida quella intestata a Er. Ci. e sottoscritta da An. Le., e non essendo stato documentato, d’altro canto, l’integrale versamento dell’oblazione -che, determinata nella istanza di condono in £8.791.380, risulta versata solo con riferimento ad una prima rata di £ 4.396.000 e ad una seconda rata di £. 2.271.000-, né alcun versamento quanto agli oneri concessori.
4.) Alla luce delle osservazioni che precedono l’appello deve essere quindi rigettato, avendo il Collegio esaminato e toccato tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663), laddove gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
5.) Il regolamento delle spese del giudizio d’appello, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello n. r. 423 del 2007, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) rigetta l’appello, e per l’effetto conferma la sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione IV, n. 20548 del 22 dicembre 2005;
2) condanna Dr. S.r.l., in persona dell’amministratore pro-tempore, al pagamento, in favore del Comune di Napoli, in persona del Sindaco in carica, delle spese del giudizio d’appello, liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Troiano – Presidente
Leonardo Spagnoletti – Consigliere, Estensore
Luca Lamberti – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
Giuseppa Carluccio – Consigliere
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