Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 21 luglio 2017, n. 3614

I requisiti di partecipazione alle procedure relative ad appalti pubblici, debbano essere posseduti, non solo alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche successivamente fino all’aggiudicazione definitiva della gara e alla stipulazione del contratto

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 21 luglio 2017, n. 3614

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 348 del 2017, proposto da:

Fu. It. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Ga. Br., Er. Va., con domicilio eletto presso lo studio Ma.Va. in Roma, viale (…);

contro

Regione Calabria Stazione Unica Appaltante ed altri non costituiti in giudizio;

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Na., con domicilio eletto presso lo studio Gr. Pu. in Roma, via (…);

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Roma 2 – Ufficio Territoriale di Roma 2 – Pomezia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Gen. Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, Sezione II, n. 02447/2016, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Roma 2 – Ufficio Territoriale di Roma 2 – Pomezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2017 il Cons. Sergio Fina e uditi per le parti gli avvocati Er. Va., Gr. Pu. su delega di Gi. Na. e l’Avvocato dello Stato Ma. Vi. Lu.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

E’ impugnata da “Fu. It.” s.r.l., la sentenza del Tar Calabria n. 2447/2016, di rigetto del ricorso prodotto per l’annullamento del decreto n. 11456/2016 con cui la SUA – Stazione Unica Appaltante – della Regione Calabria, ha disposto l’esclusione dell’appellante dalla procedura aperta per la fornitura triennale “in service” dei sistemi analitici per laboratori di microbiologia e virologia delle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Calabria.

Deduce a sostegno dell’appello: erroneità e/o carenza della motivazione della sentenza in relazione al primo motivo di ricorso; violazione del disciplinare di gara; violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90; violazione dell’art. 97 della costituzione; Eccesso di potere per carenza ed inadeguatezza della motivazione; violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa; contraddittorietà; Inesistenza e/o travisamento di presupposti di fatto e diritto; Difetto d’istruttoria; ingiustizia ed illogicità manifesta; sviamento di potere.

Sostiene, in sintesi, l’appellante che il carico erariale che ha condotto all’esclusione dalla gara non è mai stato effettivamente accertato, né durante la procedura di gara ne successivamente alla stessa.

In ogni caso le informazioni assunte presso l’Agenzia delle Entrate avrebbero dovuto consentire di confermare l’inesistenza di carichi erariali definitivamente accertati e notificati prima del termine fissato per la presentazione delle offerte, relative alla gara di cui si discute.

Resiste l’Amministrazione intimata contestando tutte le argomentazioni avversarie e concludendo per l’inammissibilità e/o infondatezza in fatto e in diritto dell’appello, con vittoria di spese ed onorari.

Osserva al riguardo, il Collegio, che l’esclusione della società appellante della gara di appalto, è stata disposta in ragione dell’esistenza di carichi erariali definitivamente accertati, ai sensi dell’art. 38/2° c. del D.lgs. n. 163/2006. Infatti, dalla consultazione dell’Anagrafe Tributaria è risultata, la pendenza dei seguenti atti impositivi:

1) avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2006, per l’importo di circa euro 68 mila, divenuto definitivo in data 26/11/2015 per effetto della decisione della Commissione Tributaria Regionale di Roma, di accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate;

2) cartella di pagamento, relativa all’anno di imposta 2010 e di modesto importo (circa euro 1400), estinta in data 19/07/2016.

Va, anzitutto rilevato come le questioni poste non sono nuove alla giurisprudenza amministrativa che le ha affrontate e risolte sulla base di posizioni non sempre univoche.

Tuttavia dalla risalente, ma prevalente giurisprudenza amministrativa e da quella più recente, anche di questo Consiglio (vedi C.d.S. Sez. III n. 4584/2014) è possibile trarre alcuni consolidati principi, tra i quali, quello, secondo cui i requisiti di partecipazione alle procedure relative ad appalti pubblici, debbano essere posseduti, non solo alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche successivamente fino all’aggiudicazione definitiva della gara e alla stipulazione del contratto.

Inoltre, sempre con riferimento ai richiamati principi giurisprudenziali, è stato ritenuto che ai fini della regolarità fiscale, debba tenersi conto della definizione del contenzioso tributario con sentenza divenuta definitiva ovvero dell’avvenuta presentazione, con esito favorevole, di domande di sanatoria delle pendenze tributarie (ex plurimis Corte di Giustizia sez. I del 9/2/2006).

In sostanza e contrariamente a quanto affermato dalla società appellante, non è sufficiente la pendenza di un contenzioso tributario per poter ritenere non esistenti le violazioni fiscali, già contestate, che ne sono oggetto. Inoltre la decisione del giudice tributario ha effetti “ex tunc” e dunque retroagisce al momento dell’emissione dell’atto impositivo, di talché l’eventuale esito sfavorevole del ricorso del contribuente, rende legittimo, ” ab origine” l’atto di accertamento dell’ufficio.

Ne discende con riguardo alla fattispecie in esame che del tutto irrilevante è l’impugnazione, da parte della società appellante, nel giugno 2011, dell’atto impositivo, cioè in epoca antecedente alla partecipazione alla gara, poiché, come si è detto, tale circostanza non toglie valore all’avviso di accertamento ed ai suoi effetti, fino alla definizione del contenzioso, peraltro, poi conclusosi in termini sfavorevoli alla ricorrente (importo del debito totale dovuto: circa euro 150.000).

Per le medesime ragioni neppure può assumere rilievo la richiamata, nell’appello, condizione della notifica dei carichi fiscali, prima del termine fissato per la presentazione delle offerte. Infatti l’avviso di accertamento, relativo all’anno 2006, è stato notificato in data 24.01.2011 e dunque a tale momento retroagiscono gli effetti della sentenza di accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha ritenuto legittimo l’atto impositivo suddetto.

Per tutte le considerazioni che precedono, l’appello è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

Le spese, tenuto conto della peculiarità delle questioni poste, possono compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Terza,

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani – Presidente

Francesco Bellomo – Consigliere

Umberto Realfonzo – Consigliere

Massimiliano Noccelli – Consigliere

Sergio Fina – Consigliere, Estensore

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