Consiglio di Stato
sezione III
sentenza 2 marzo 2015, n. 1033
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE TERZA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8725 del 2014, proposto da:
Ho.Da., rappresentato e difeso dagli avv. El.Co. e Ma.Da., con domicilio eletto presso Be.Pa. in Roma, Via (…);
contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Vicenza – Sportello Unico per l’Immigrazione in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello stato, domiciliata in Roma, Via (…);
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. VENETO – VENEZIA SEZIONE III n. 00848/2014,
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di U.T.G. – Prefettura di Vicenza – Sportello Unico per l’Immigrazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2015 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati l’avv. dello Stato Lo.D’A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’appellante, cittadino del Bangladesh, aveva impugnato davanti al Tar Veneto il provvedimento prot. n. 101274/EM-DOM/12, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Vicenza, in data 5.3.2014, notificato a mezzo posta in data 15.4.2014, con cui veniva rigettata l’istanza di regolarizzazione del rapporto di lavoro subordinato domestico, promossa dal sig. Das Pradip Kumar in qualità di datore di lavoro del medesimo ricorrente.
Il Tar respingeva il ricorso ritenendo che nessuno dei motivi dedotti era fondato risultando accertata la presenza del ricorrente e la sua attività lavorativa irregolare a decorrere solo dal settembre e non dal maggio 2012; pertanto non sussistevano i requisiti di carattere oggettivo quali stabiliti dalla legge per la regolarizzazione del rapporto.
Nell’atto di appello il ricorrente deduce la erroneità della sentenza del Tar sul rilievo che:
– vi era prova certa della presenza in Italia del ricorrente sin dal 2011, come attestato dal rilascio del passaporto nel 2011 dal consolato del paese di origine;
– quanto alla data di inizio della attività lavorativa, l’unico motivo del rigetto della istanza era la nota dell’8.5.2013 del Corpo di Polizia Locale Intercomunale di Vicenza, con deferimento del datore di lavoro del ricorrente alla autorità giudiziaria, sul presupposto che lo stesso avrebbe falsamente attestato in un atto pubblico il rapporto lavorativo intrattenuto con il medesimo ricorrente dal 9.5.2012.
In ordine al motivo del rigetto del diniego si deduce la carenza di motivazione, di istruttoria ed il travisamento in quanto il motivo indicato dal Corpo di Polizia integra un fatto privo di rilievo probatorio, comunque ancora all’esame dell’autorità giudiziaria, rispetto al quale non vi è stato alcun rinvio a giudizio del datore di lavoro e per il quale vi è la presunzione di non colpevolezza.
Ai fini del decidere il Collegio ritiene necessario acquisire la nota del Corpo di Polizia Locale Intercomunale di Vicenza dell’8.5.2013 ed ogni ulteriore notizia utile in ordine alla denunzia alla autorità giudiziaria del datore di lavoro del ricorrente.
In attesa di tale adempimento istruttorio da porre a carico del Prefetto della Provincia di Vicenza che provvederà entro giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza non definitiva ovvero dalla notifica a cura di parte, ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese deve essere rinviata.
Fissa per il definitivo esame dell’appello, l’udienza pubblica del 28 maggio 2015.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
interlocutoriamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,
dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione a carico del Prefetto di Vicenza, da eseguirsi entro giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza non definitiva ovvero dalla notifica a cura di parte.
Rinvia ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese all’udienza pubblica del 28 maggio 2015.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Deodato – Presidente FF
Vittorio Stelo – Consigliere
Roberto Capuzzi – Consigliere, Estensore
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Depositata in Segreteria il 2 marzo 2015
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