Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 19 maggio 2015, n. 2535

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4912 del 2009, proposto da:

Ra. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Fa.Ba. e Lo.Fi., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lo.Fi. in Roma, via (…);

contro

Ministero delle Comunicazioni, in persona del Ministro pro-tempore,

Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale per il Lazio, Sez. 3 Radioelettrici, Controllo Radiofrequenze di Latina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, Via (…);

nei confronti di

El. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore;

Gr. Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Bielli, con domicilio eletto presso Marco Bielli in Roma, Via Corsica, 6;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III TER, n. 2592/2009, resa tra le parti, concernente CESSAZIONE TRASMISSIONI RADIOFONICHE – DISATTIVAZIONE IMPIANTO.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Comunicazioni, della Dir. Gen. Serv. Comun. Elettr. e Radiodiffusione, dell’Ispettorato Territoriale per il Lazio – Sez. 3 Radioelettrici e Centro Controlli Radiofrequenze Latina, nonché del Gr. Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2015 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti l’avvocato Ba. ed altri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. – La ricorrente ha acquistato, con atto del 12.6.2000, da El. S.r.l., il ramo di azienda che irradia frequenza 89,100 MHz dalla postazione Roccasecca dei Volsci.

Con provvedimento del 29 gennaio 2008, l’Ispettorato territoriale del Lazio del Ministero delle Comunicazioni la diffidava a cessare le trasmissioni radiofoniche e disattivare spontaneamente l’impianto, avvertendo che, in difetto, sarebbero stati adottati i necessari provvedimenti.

Con ricorso al TAR Lazio, la Società deduceva una serie di motivi di carattere procedurale, il vizio di incompetenza e l’illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione, violazione di legge, travisamento di circostanze di fatto, erronea interpretazione di norme di legge, contraddittorietà con altri provvedimenti della stessa Autorità.

In particolare, la ricorrente deduceva che non risponde al vero che l’atto di cessione tra R. a r.l. e la Società EL. S.r.l. sia privo di data certa e successivo al provvedimento di diniego di concessione, perché vi è apposta la data anteriore del timbro postale. Aggiungeva che la scrittura privata del 1997 è la mera ripetizione di quella del 1994 e non una nuova cessione.

Produceva anche una fattura relativa allo smontaggio per riparazione dell’impianto datata 6.12.1994, che attesterebbe l’avvenuta cessione prima del 1998.

Inoltre, la ricorrente riferiva che è stata censita in base alla legge 20 marzo 2001 n. 66.

Con atto per motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento dell’11.3.2008 ed il presupposto parere della Direzione generale del Ministero delle Comunicazioni del 10.12.2007; con un secondo atto di motivi aggiunti, notificato il 16 luglio 2008, ha impugnato il provvedimento di dismissione previa disattivazione dell’impianto radioelettrico di cui trattasi.

Con ulteriore atto di motivi aggiunti, notificato il 15 settembre 2008, è stata impugnata la nota 521 del 18 luglio 2008 con cui si comunicava che in data 23.7.2008 il CCRF di Latina avrebbe eseguito controlli tecnici per verificare l’avvenuta dismissione dell’impianto.

2. – Con la sentenza in epigrafe, il ricorso è stato rigettato.

Dichiarata la competenza dell’Ispettorato territoriale, il TAR ha ritenuto legittimi i provvedimenti impugnati.

3. – Con l’appello in esame viene dedotta l’erroneità della sentenza e riproposti sostanzialmente i motivi disattesi.

4. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata insistendo per il rigetto del ricorso.

5. – All’udienza dell’8 febbraio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. – L’appello non merita accoglimento.

1.1. – Quanto al vizio di incompetenza, non è condivisibile l’impostazione dell’appellante secondo cui la diffida impugnata va equiparata ad una revoca della concessione, essendo stata disposta una “disattivazione sine die” dell’impianto, che rientrerebbe nella competenza degli organi centrali.

Inoltre, l’attività dell’Ispettorato territoriale non si sarebbe limitata agli aspetti tecnici, ma riguarderebbe l’interpretazione della documentazione amministrativa e la valutazione di efficacia del titolo abilitativo, che parimenti rientrerebbe nell’esclusiva competenza del Ministero.

Ritiene il Collegio che l’atto impugnato con il ricorso introduttivo (nota prot. 3/VIOL/RSUB/FL/07/16 del 29.1.2008 dell’Ispettorato territoriale per il Lazio), vada interpretato secondo il suo significato letterale e logico, seguendo i canoni ordinari, e tenendo conto della sequenza procedimentale in cui si inserisce.

Trattasi di diffida a disattivare e dismettere l’impianto perché illegittima la trasmissione sulla frequenza 89.100 MHz in quanto, da approfondimenti istruttori, l’impianto è risultato non legittimamente posseduto da Ra. S.r.l..

L’atto s’inserisce nel procedimento di verifica della regolarità delle trasmissioni attivato a seguito di una denuncia di interferenza causata dall’impianto in questione, presentata da R. s.r.l. (cfr. doc. 8 produzione primo grado depositato il 12.3.2008- relazione dell’Ispettorato territoriale all’Avvocatura di Stato); procedimento nel corso del quale è stata appunto verificata, in via incidentale, anche la regolarità dell’impianto dal punto di vista amministrativo, sulla scorta di parere espresso dalla Direzione Generale del Ministero delle Comunicazioni, al fine di accordare tutela al gestore denunciante.

E’ evidente che il potere esercitato dall’Ispettorato territoriale rientra nella competenza allo stesso attribuita di vigilanza e controllo del corretto uso delle frequenze, di verifica della conformità tecnica degli impianti di telecomunicazioni, di individuazione di impianti non autorizzati, di autorizzazione alle modifiche degli stessi, che ricomprende anche l’adozione di atti di sospensione delle trasmissioni fino al ripristino dell’uso legittimo, secondo quanto stabiliscono l’art. 1, comma 5 della l. 30 aprile 1998, n. 122, l’art. 28, comma 2, del D.Lgs 31 luglio 2005 n.177.

Si tratta, pertanto, diversamente da quanto sostiene l’appellante, di provvedimento del tutto diverso rispetto alla revoca della concessione e autorizzazione di competenza del Ministero, disciplinato dall’art. 52 del citato D.Lgs n.177/2005.

2. – Col secondo motivo, la Società appellante affronta la questione dell’opponibilità alla pubblica amministrazione dell’atto di cessione del 20 febbraio1994 tra R. a r.l. e la società EL. S.r.l.

La sentenza di primo grado ha accertato che la dante causa dell’odierna appellante, EL. S.r.l., non aveva una legittima autorizzazione ad esercitare l’impianto di Roccasecca per averlo acquistato da R. a r.l. successivamente al diniego di concessione di cui al decreto del 22.2.1994 (precisamente, con la scrittura privata autenticata del 14.2.1997) e non con la scrittura privata del 20.2.1994, fatta pervenire all’amministrazione in copia conforme vidimata dal notaio, di cui non è stata dimostrata però la data certa, in quanto la scrittura non risulta registrata all’Ufficio di Registro e le firme apposte dai sottoscrittori non sono state autenticate.

La sentenza afferma, ancora, che il timbro postale che figura sull’atto di cessione del 1994 non è leggibile essendo coperto da marca da bollo e, pertanto, non sarebbe idoneo a conferire certezza alla data. L’acquisto non potrebbe farsi risalire, dunque, ad epoca antecedente il diniego di concessione.

Sarebbe, pertanto, non valido il successivo atto di cessione di ramo d’azienda da parte di EL. s.r.l. in favore dell’appellante RA. S.r.l., in data 12.6.2000.

2.1. L’appellante asserisce di aver sempre operato dalla data di acquisto in poi con il pacifico assenso del Ministero delle Comunicazioni, tanto da non aver mai ricevuto segnalazioni di irregolarità/illegittimità.

Afferma, ancora, che l’Amministrazione non può considerarsi terzo rispetto alla scrittura di acquisto; che sulla stessa scrittura del 20.2.1994 viene riportata la data della sua formazione e su tutte le pagine è presente il timbro postale e che il TAR ha disatteso tutte le censure senza disporre istruttoria volta ad interpretare i timbri esistenti.

2.2. – Osserva il Collegio che l’impianto di Roccasecca è stato censito ai sensi della l. 223/1990 dall’emittente radiofonica R. a r.l..

L’art. 32, comma 1, della l. 223/1990 prevede che “i privati, che alla data di entrata in vigore della legge eserciscono impianti di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell’esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all’articolo 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

Con decreto ministeriale in data 22.2.1994, non impugnato, è stata rigettata la domanda di concessione per l’esercizio della radiodiffusione sonora inoltrata da R. a r.l..

E’ cessata, pertanto, la legittimazione all’esercizio provvisorio autorizzato ai sensi dell’art. 32.

Di conseguenza, nessuna legittimazione all’esercizio dell’impianto poteva vantare l’avente causa EL. s.r.l., neppure in forza della scrittura privata del 1994, ove pure ne fosse stata accertata la data di formazione.

Difatti, l’intervenuto decreto di diniego ha integrato la condizione risolutiva di cui all’art. 32 della citata l. 223/1990.

Il difetto del titolo autorizzatorio e di quello concessorio, a monte, inficia la validità di tutta la serie dei trasferimenti dell’impianto intervenuti, sia anteriormente che successivamente al 22.2.1994, fino all’ultimo atto di cessione del 14.2.1997.

E’ evidente, infatti, che R. a r.l. non avrebbe potuto esercitare l’impianto legittimamente, una volta avveratasi la condizione risolutiva di cui al citato art. 32, né a maggior ragione cederlo ad altri.

3. – Infine, l’appellante lamenta la violazione del principio di affidamento, limite generale all’azione amministrativa.

Nel corso di otto anni Ra. ha esercitato pubblicamente e pacificamente la frequenza e l’impianto di Roccasecca, reputando di aver conseguito un titolo valido, del quale ha dato comunicazione all’Amministrazione nel 2000, senza che questa sollevasse mai problematica alcuna in ordine alla sua regolarità, neppure in sede di censimento del 2001.

Sarebbe tanto più grave, peraltro, la conseguenza di tale comportamento omissivo della pubblica amministrazione nell’esercizio di poteri di controllo e vigilanza, in quanto pregiudicherebbe anche la tutela degli interessi dell’appellante in sede civile nei confronti del proprio dante causa.

Sul punto, il Collegio non condivide la prospettazione di parte.

L’Amministrazione ha adottato un provvedimento di diniego di concessione nel 1994, al quale è seguita sia l’attività di controllo che di repressione ( cfr. atti dell’Ispettorato di Latina).

L’appellante avrebbe dovuto effettuare il proprio acquisto dell’impianto usando ogni forma di cautela e diligenza, accertando in primis la legittimazione del proprio dante causa.

Pertanto, non sussiste alcun affidamento tutelabile.

In conclusione, l’appello va rigettato.

4. – Le spese di giudizio si compensano tra le parti, considerate le questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo – Presidente

Salvatore Cacace – Consigliere

Dante D’Alessio – Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 19 maggio 2015.

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