Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 19 febbraio 2016, n. 690

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4779 del 2012, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Ca. Le. Mi., Fr. Mi., con domicilio eletto presso Lu. Na. in Roma, Via (…);

contro

U.T.G. – Prefettura di Napoli, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via (…);

Gruppo Carabinieri di -OMISSIS-;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE V n. 01801/2012, resa tra le parti, concernente rigetto istanza di revoca del divieto di detenzione armi munizioni e materiale esplodente.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Napoli e di Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2016 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli Avvocati Ca. Le. Mi. e l’Avvocato dello Stato Ma. An. Sc.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’appellante è maresciallo dei Vigili Urbani e presta servizio, quale unico addetto alle dirette dipendenze del Sindaco, presso il Comando di Polizia Municipale del Comune di -OMISSIS-. Premette di essere stato in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e del porto d’armi, successivamente revocati a causa di alcune vicende giudiziarie, poi conclusesi favorevolmente.

Essendo stato assolto con sentenza del Tribunale di Avellino -OMISSIS- del 03.06.2001, confermata dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza -OMISSIS- del 03.03.2004, il Prefetto della Provincia di Napoli – con decreto prot -OMISSIS-/Gab./staff dell’08.10.2010 – gli ha conferito nuovamente la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

In forza della qualifica attribuitagli, l’appellante – essendo addetto a tutti i servizi di vigilanza del Comune di -OMISSIS- – ha chiesto al Sindaco l’assegnazione in via continuativa dell’arma.

Il Sindaco, a fronte di tale istanza, ha ritenuto opportuno chiedere alla Prefettura indicazioni in merito: la Prefettura, tuttavia, non ha fornito alcun riscontro alla predetta richiesta.

Al fine di sbloccare la situazione di impasse venutasi a creare, l’appellante ha quindi ritenuto opportuno richiedere direttamente alla Prefettura di Napoli la revoca del divieto di detenzione di armi disposto nel 1985, evidenziando nella relativa istanza:

• la conclusione favorevole delle vicende giudiziarie che lo avevano riguardato;

• la rinnovata attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza;

• la necessità dell’arma, per poter svolgere il proprio servizio in condizioni di sicurezza.

Il Prefetto di Napoli, senza tener conto dell’attribuzione solo poco tempo prima della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ha adottato il decreto del 2.01.2012 con il quale ha respinto la sua istanza confermando il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente.

Detto diniego è stato motivato per relationem attraverso il richiamo alle note della Questura di Napoli del 2.2.2011, del Gruppo Carabinieri di -OMISSIS- del 10.11.2011 e del Commissariato P.S. di -OMISSIS- dell’1.10.2011, le quali “hanno segnalato” che l’appellante “oltre che destinatario di varie querele sopra riferite, risulta altresì essere stato controllato in compagnia di pregiudicati, alcuni dei quali ritenuti contigui alla locale criminalità organizzata ed inoltre risulta proposto, dalla Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, per l’applicazione della misura dell’avviso orale”.

Avverso e per l’annullamento del predetto diniego, l’attuale appellante ha adito il TAR Campania – Napoli, evidenziando che:

• in ragione della riacquistata qualifica di agente di pubblica sicurezza il Prefetto non poteva continuare a negargli il porto d’armi, in ossequio al chiaro disposto di cui all’art. 5, cc. 5, L 7.3.1986 n. 65 secondo cui “, gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono… portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei casi di cui all’articolo 4…”;

• comunque, il provvedimento di diniego si rivelava sorretto da elementi labili ed opinabili, da cui, di certo, non poteva desumersi la sua inaffidabilità e/o pericolosità.

Con la sentenza impugnata il T.A.R. Campania ha respinto il ricorso.

Avverso detta decisione l’appellante ha dedotto che il primo giudice non si sarebbe pronunciato sulla censura con la quale aveva dedotto l’impossibilità di mantenere il divieto di detenzione di armi in seguito all’attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza, ha poi rilevato il travisamento dei fatti e dunque l’illogicità del provvedimento impugnato.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di mera forma.

All’udienza pubblica del 14 gennaio 2016 l’appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con la sentenza impugnata il primo giudice ha respinto il ricorso.

Secondo il T.A.R. dall’istruttoria sarebbe emersa una condotta da parte del -OMISSIS- non conforme a legge, tenuto conto della pluralità delle violazioni commesse, della frequentazione con appartenenti alla criminalità organizzata, della proposta di applicazione della misura dell’avviso orale indicativa di un giudizio di pericolosità sociale, elementi tali da farlo ritenere – secondo una valutazione probabilistica -, carente del requisito della buona condotta ed inaffidabile sul corretto uso delle armi.

Con il primo motivo di appello l’appellante ha dedotto la seguente censura:

– 1. Error in iudicando per omessa pronuncia sulla censura volta a far valere: violazione e falsa applicazione del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, eccesso di potere per contraddittorietà, palese illogicità, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, sviamento di potere.

L’appellante ha lamentato l’omessa pronuncia del primo giudice sulla censura di violazione dell’art. 5 c. 5 della L. n. 65/86, secondo cui, una volta attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza, non sarebbe stato possibile mantenere il divieto di detenzione di armi.

La censura è fondata.

Dalla lettura della sentenza emerge chiaramente che il primo giudice ha omesso totalmente di esaminare il primo motivo di ricorso, con il quale il -OMISSIS- aveva dedotto l’illegittimità del diniego impugnato per palese contraddizione con il precedente provvedimento del Prefetto – risalente al 2010 -, di attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza, che consente di portare armi senza licenza (art. 5 comma 5 della L. 7 marzo 1986 n. 65).

Dispone infatti, la suddetta disposizione che “gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei casi di cui all’articolo 4 (…)”.

In merito ai provvedimenti relativi alla detenzione ed al porto di armi, la giurisprudenza ha sottolineato come nel nostro ordinamento viga la regola generale rappresentata dal divieto, sancito dagli artt. 699 c.p. e 4 comma 1 della L. n. 110/75, essendo vista con sfavore l’utilizzazione delle armi da parte di privati cittadini: secondo la giurisprudenza “il titolo abilitativo al porto d’armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia che rimuove il limite ad una situazione giuridica soggettiva che già fa parte della sfera del privato, ma assume contenuto permissivo, costituendo l’assenso alla disponibilità dell’arma regime derogatorio alla regola ordinaria di generale divieto” (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 19-11-2015, n. 1782).

Tale divieto è suscettibile di rimozione, in presenza di specifiche ragioni ed in assenza di rischi anche solo potenziali, a seguito di autorizzazione di polizia, o, per meglio dire, di un provvedimento concessorio (Cons. Stato, Sez. III, 19 gennaio 2015, n. 116; T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 22/10/2015, n. 499).

È dunque evidente che il porto d’armi presuppone il previo rilascio di un provvedimento di polizia che accerti il possesso di requisiti in capo al destinatario, in quanto il titolare dell’autorizzazione a detenere armi deve essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi e assicurare la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso, escludendo che vi possa essere pericolo di abusi (cfr., tra le tante, T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, 16-10-2015, n. 318; T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 19-11-2015, n. 1782).

La norma di cui all’art. 5 c. 5 della L. 65/1986 dispone espressamente che “gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono… portare senza licenza armi”: è evidente che detta norma – inserita all’interno di un sistema normativo fondato sul principio del divieto, che consente il porto di armi solo in seguito al rilascio di un provvedimento permissivo – non può avere altro significato che quello prospettato dall’appellante: gli agenti della polizia municipale, ai quali è stata riconosciuta la qualità di agente di pubblica sicurezza, possono portare armi senza licenza in quanto detta autorizzazione (o concessione, secondo altra tesi) consegue all’attribuzione della stessa qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Non occorre quindi un provvedimento formale che autorizzi il porto di armi, perché la valutazione sull’idoneità del soggetto è stata già svolta, al momento del rilascio della qualifica.

Nella fattispecie, avendo il Prefetto ha attribuito al -OMISSIS- la qualità di agente di pubblica sicurezza con provvedimento del 2010, non avrebbe potuto rigettare nel 2012 la sua richiesta di revoca del provvedimento di divieto di detenzione di armi munizioni e materiale esplodente risalente al 6 aprile 1985, essendo ormai detto provvedimento incompatibile con quello emesso due anni prima (salva la facoltà, ove ne ricorressero i presupposti secondo la valutazione discrezionale dell’Amministrazione, di provvedere prima al ritiro del provvedimento di attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza).

E’ stato correttamente ritenuto in giurisprudenza che la valutazione sull’attribuzione all’interessato della qualifica di agente di P.S. ha un valore sicuramente assorbente rispetto a quella relativa alla possibilità per lui di detenere armi, tanto che in forza della più volte citata norma, le armi possono essere portate anche senza licenza, con una valutazione che resta di esclusiva spettanza del Consiglio Comunale (cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. V, 14.01.2010 n. 311).

L’appello deve essere dunque accolto.

Quanto alle spese di lite, in considerazione della particolarità della fattispecie, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti per entrambi i gradi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.

Spese compensate per entrambi i gradi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Marco Lipari – Presidente

Carlo Deodato – Consigliere

Salvatore Cacace – Consigliere

Pierfrancesco Ungari – Consigliere

Stefania Santoleri – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 19 febbraio 2016.

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