Consiglio di Stato
sezione III
sentenza 13 marzo 2015, n. 1330
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE TERZA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8595 del 2014, proposto dal Gr. s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Ma.Mo.Do.Si., con domicilio eletto presso il secondo in Roma, Via (…);
contro
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lombardia (Co.Re.Com.), rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, Via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I n. 05622/2014, resa tra le parti, concernente irrogazione sanzione amministrativa su materiale audiovisivo
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2015 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l’ avv. Mo. ed altri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per il Lazio il Gr. s.r.l. (in prosieguo di trattazione G.) impugnava la delibera AGCOM n. 1/14/CSP del 21 Gennaio 2014 di irrogazione della sanzione amministrativa per complessivi euro 45.000,00 per violazione dell’art. 34, co. 2 del d.lgs. n. 177/2005, risultando la trasmissione di un programma denominato Sexy Bar nelle date consecutive dal 22 al 27 ottobre 2012, in fascia oraria notturna, senza adozione né della prevista avvertenza acustica, né del simbolo visivo, chiaramente percepibile durante tutto il corso di tale programma al fine di segnalarne la nocività per lo sviluppo dei minori.
L’impugnativa era estesa contro ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione, ivi incluso l’atto del Cc.R.Com. Lombardia CONT/17/13 del 19 settembre 2013.
Avverso il provvedimento sanzionatorio la soc. G. deduceva motivi di violazione di legge e di eccesso di potere rilevando in particolare:
– che non è stato osservato il termine generale di contestazione immediata (ai sensi dell’ art. 14 della legge n. 689 del 1981) o comunque di novanta giorni dal completo accertamento del fatto (art. 5, comma 2, della delibera A.G.Com. n. 136/06/CONS), avuto riguardo alle date di trasmissione dei programmi, con lesione dei diritti di partecipazione e difesa, tenuto conto del termine trimestrale di conservazione delle registrazioni dei programmi;
– che, escluso ogni carattere pornografico delle trasmissioni, la diffusione in orario notturno esime dagli obblighi di preventivo segnale acustico e di identificazione a mezzo di apposito simbolo visivo;
– che, agli effetti del quantum della sanzione pecuniaria, non poteva darsi luogo al cumulo materiale delle infrazioni, con ascrizione di una pluralità di comportamenti offensivi, trattandosi di condotta unica da riferirsi al momento dell’inserimento della trasmissione nel palinsesto dei programmi.
Con sentenza in forma semplificata n. 5622 del 2014 il T.A.R. adito disattendeva i motivi dedotti e respingeva il ricorso.
Appella la soc. G. che ha contrastato le conclusioni del primo giudice e reiterato i motivi di legittimità articolati in prime cure.
Resiste L’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che ha contraddetto i motivi di impugnativa e chiesto la conferma della sentenza impugnata.
All’udienza del 19 febbraio 2015 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2. Con il primo mezzo G. ripropone la doglianza, disattesa dal T.A.R., in ordine all’omessa contestazione della violazione (consumatasi fra il 22 e 27 ottobre 2012) entro il termine di 90 giorni stabilito dall’art. 5, coma 2, del regolamento A.G.Com. sulle procedure sanzionatorie, nonché alla luce del principio di immediata contestazione sancito dall’art. 14 della legge n. 689 del 1981.
Il motivo è fondato.
A sostegno delle non perentorietà del termine assegnato dalla menzionate disposizioni A.G.Com. pone in rilievo la complessa attività di monitoraggio delle trasmissioni televisive, ai fini della verifica dell’osservanza dei diversi obblighi di legge da parte dei soggetti abilitati a svolgere l’attività di radiodiffusione. Per l’emittenza locale il controllo delegato al Co.Re.Com. non interviene, quindi, ad horas, ma sulla base di apposite sessioni dedicate alla visione delle registrazioni dei programmi in relazione ai diversi interessi che, nel settore delle comunicazioni, coinvolgono i diritti fondamentali della persona (obblighi di programmazione; limiti di affollamento pubblicitario; pluralismo sociale e politico; tutela dei minori e rispetto dei diritti della persona). Nel quadro di tale complessa e capillare attività, che vede come destinatari una pluralità di emittenti, viene, quindi, a contestualizzarsi l’accertamento di eventuali condotte effrattive.
Rileva il collegio che in giurisprudenza si riscontra l’indirizzo in base al quale il termine per la contestazione dell’infrazione decorre dal compimento dell’attività di verifica di tutti gli elementi dell’illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all’amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari per l’individuazione in fatto degli estremi di responsabilità amministrativa.
Nel caso di cui è controversia l’attività di controllo del Co.Re.Com. ha avuto luogo nel periodo 1° luglio – 26 settembre 2013. Acquisita cognizione alla data del 17 settembre 2013 dell’infrazione ascritta il successivo dicembre 2013 è stata avviata la contestazione.
La fase istruttoria del procedimento sanzionatorio che precede la notifica della sanzione al trasgressore non può, tuttavia, per scelte organizzative dell’Autorità, dilatarsi oltre limiti temporali ragionevoli e congrui allo scopo perseguito.
Quanto precede alla luce dell’art. 14, primo comma, della legge n. 689 del 1981 che sancisce il principio di immediata contestazione dell’illecito.
La regola di certezza del momento di contestazione dell’illecito è del resto recapita dallo stesso art. 5, comma 2, del regolamento sulla procedure sanzionatorie dell’ A.G.Com., il quale stabilisce che l’atto di contestazione deve essere notificato al trasgressore entro novanta giorni dal completo accertamento del fatto.
La potestà sanzionatoria dell’organo a ciò deputato deve, pertanto, bilanciarsi con i diritti di difesa del soggetto da essa inciso, che deve essere posto in condizione, entro termini congrui dalla data di commissione dell’illecito, di acquisire e produrre ogni elemento, fatto e circostanza utile a sua discolpa.
Segue che l’azione amministrativa, anche se indirizzata alla repressione di condotte illecite, non si sottrae ai principi economicità, adeguatezza ed efficacia allo scopo perseguito sanciti dall’art. 1 della legge n. 241 del 1990, che si riflettono sulla ragionevole durata del procedimento. Resta quindi, esclusa la possibilità di protrarre ad libitum la durata dell’istruttoria con effetto sul termine per la contestazione del’addebito.
Nel caso si specie la contestazione delle sanzione, avvenuta circa un anno dal tempo in cui è stata commessa l’infrazione ascritta, viola i richiamati principi, garanti del giusto procedimento, e si riflette sulla legittimità della sanzione inflitta.
Per la considerazioni che precedono l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado e va annullato il provvedimento con esso impugnato.
Restano assorbiti i motivi non esaminati.
In relazione ai profili della controversia spese ed onorari possono essere compensati per i due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento con esso impugnato.
Spese compensate per i due gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo – Presidente
Bruno Rosario Polito – Consigliere, Estensore
Dante D’Alessio – Consigliere
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere
Depositata in Segreteria il 13 marzo 2015
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