Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 12 ottobre 2016, n. 4229

Un provvedimento grave, quale la revoca di un’autorizzazione commerciale, così fortemente lesivo per gli interessi privati, non può prescindere da un’attenta valutazione degli elementi e delle circostanze indizianti, dovendosi ritenere non sufficiente a sorreggerlo mere presunzioni relative a condotte di persone diverse dal gestore del locale, seppure legate da rapporti di coniugio o parentela. Seppure è vero che il mero sospetto che l’esercizio pubblico costituisca ambiente favorevole al perseguimento di attività criminose; nonché luogo idoneo al possibile verificarsi di ulteriori reati d’impatto sociale possa costituire motivo sufficiente per la revoca di una licenza commerciale è anche vero che l’incidenza fortemente negativa sulle posizioni giuridiche soggettive coinvolte comporta che l’adozione del provvedimento debba seguire ad una approfondita verifica della sussistenza in concreto di fatti e circostanze che possano creare turbamento all’ordine pubblico

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 12 ottobre 2016, n. 4229

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 4580 del 2016, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via (…);
contro
-OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell’omonima impresa individuale di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avvocato Ar. Ca. (C.F. omissis), con domicilio eletto presso l’Avvocato Sv. Be. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE V n. 05506/2015, resa tra le parti, concernente la revoca della licenza per l’esercizio di giochi pubblici sportivi
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell’omonima impresa individuale di -OMISSIS-;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l’Avvocato Ar. Ca. e l’Avvocato dello Stato Ma. Vi. Lu.;
sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
1. L’odierna appellata, -OMISSIS-, ha impugnato avanti al T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, il provvedimento del Questore di Napoli, emesso il 31 ottobre 2014 e notificatole il 10 novembre 2014, con il quale le è stata revocata l’autorizzazione di polizia rilasciatale il 5 aprile 2013 in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale con sede in -OMISSIS- per l’esercizio, ai sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S., di giochi pubblici sportivi.
1.1. Il provvedimento del Questore evidenziava il coinvolgimento del marito della ricorrente, -OMISSIS-, ritenuto contiguo ad un emergente -OMISSIS- nel -OMISSIS-, nella gestione dell’esercizio, dato che già in precedenza analoghi esercizi, dallo stesso gestiti, erano stati fatti oggetto di “avvertimenti”, mediante l’esplosione di colpi di arma da fuoco, o di azioni intimidatorie da parte di clan rivali.
1.2. Nel primo grado di giudizio si è costituita l’Amministrazione per resistere al ricorso.
1.3. Il T.A.R. per la Campania, con l’ordinanza n. -OMISSIS-, ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
1.4. Infine con la sentenza n. -OMISSIS- il T.A.R. per la Campania ha annullato il provvedimento del Questore, ritenendolo non adeguatamente motivato.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero dell’Interno e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con conseguente reiezione del ricorso proposto in primo grado da -OMISSIS-.
2.1. Si è costituita l’appellata, con memoria difensiva depositata il 12 agosto 2016, per resistere all’appello ex adverso proposto.
2.2. Nella camera di consiglio del 30 agosto 2016, fissata per l’esame della domanda sospensiva proposta dal Ministero dell’Interno appellante, il Collegio, ritenuto di poter decidere la controversia anche nel merito, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e sentite sul punto le parti, che nulla al riguardo hanno osservato, ha trattenuto la causa in decisione.
3. L’appello proposto dal Ministero dell’Interno è fondato e deve essere accolto.
4. Il T.A.R. per la Campania, con la sentenza qui impugnata, ha ritenuto non adeguatamente motivata la valutazione espressa dal Questore, in quanto il ragionamento logico seguito da questa non offrirebbe “sufficiente certezza del supposto coinvolgimento della ricorrente nell’attività illecita pacificamente ascritta al -OMISSIS-” (p. 3 della sentenza impugnata).
4.1. In mancanza di ogni riferimento a circostanze specifiche e concrete, direttamente denotative di una qualche forma di accordo occulto o, comunque, di una previa intesa tra i coniugi, non apparirebbe ragionevole, secondo il primo giudice, supporre che tra i coniugi sia intercorso una sorta di pactum sceleris.
4.2. Non è nemmeno apparso plausibile al Collegio di prime cure ritenere che nella direzione di tale pactum possano orientare, sul filo di una mera deduzione logica, le circostanze, indicate dall’Amministrazione, del colpo di pistola sparato di notte nella persiana della finestra dell’appartamento abitato dalla ricorrente o l’altra circostanza indicata del trasferimento di residenza avviato dalla sola interessata.
4.3. Secondo il T.A.R., infatti, sarebbe incongruo, in mancanza di adeguato accertamento da parte delle autorità competenti, attribuire a questo evento una efficacia causale in ordine alla motivazione espressa nel provvedimento adottato, mentre d’altra parte al trasferimento in un’altra abitazione -OMISSIS- sarebbe stata indotta dallo sconvolgimento creatole dal colpo di pistola e dalla impellente esigenza di acquisire una posizione di maggiore sicurezza e protezione.
5. Le motivazioni del primo giudice non sono condivisibili.
5.1. Il T.A.R. avrebbe dovuto attribuire rilievo, infatti, anche alle risultanze info-investigative esposte nella motivazione del provvedimento questorile ed occasionate, deve qui evidenziarsi, proprio dagli eventi delittuosi accaduti il 18 marzo 2014 a seguito di “esplosione di colpi d’arma da fuoco all’indirizzo dell’esercizio pubblico di -OMISSIS-” e non già, al contrario di quanto si legge erroneamente nella sentenza qui impugnata, alle persiane della sua abitazione.
5.2. Elemento di centrale rilievo è, anzitutto, il fatto che -OMISSIS- sia consorte di -OMISSIS-, il quale ha diverse frequentazioni con i pregiudicati del -OMISSIS- e, in particolare, con i -OMISSIS-, che sono a capo del sodalizio omonimo, che controlla il traffico degli stupefacenti nel rione.
5.3. La frequentazione di -OMISSIS- con l’emergente gotha criminale dei -OMISSIS-, quale si evince dal provvedimento questorile, è la verosimile ragione dell'”avvertimento” lanciato, con l’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco, all’indirizzo dell’esercizio pubblico di gioco e scommesse, gestito dalla moglie -OMISSIS-.
5.4. L’Amministrazione, sulla base delle risultanze info-investigative svolte dopo tale episodio, ha ritenuto doveroso “segnalare che già in altre occasioni il medesimo subiva altri attentati in altrettanti esercizi pubblici dallo stesso gestiti” e che, infatti, nell’anno 2011 era stato oggetto di una incursione di persone sospette ed armate all’interno dell’esercizio pubblico di gioco e scommesse, dallo stesso gestito, persone che cercavano i -OMISSIS-.
5.5. Un altro episodio, pure evidenziato dal provvedimento prefettizio, si era verificato in passato allorquando -OMISSIS-, gestendo un circolo privato in via-OMISSIS-, fu destinatario di un ordigno esplosivo, che provocò danni alla serranda di ingresso, e ciò – secondo l’ipotesi formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – per aver incassato danaro da un imprenditore, senza che nulla dicesse al clan-OMISSIS- associazione criminale dominante nella zona -OMISSIS-.
6. La successione di tali gravi episodi, tutti assai simili a quello che ha colpito, da ultimo, l’esercizio gestito da -OMISSIS-, dimostra come grave sia il pericolo per l’ordine pubblico, dovuto al fatto che le attività in oggetto, tutte verosimilmente riconducibili a -OMISSIS- e all’emergente clan dei -OMISSIS-, siano fatte oggetto di “faide” e di avvertimenti da parte di avversarie consorterie criminali, come si è verificato già nel passato e, ancora una volta e con allarmante puntualità, si è realizzato anche nei confronti dell’esercizio pubblico formalmente gestito dalla moglie di -OMISSIS-.
6.1. L’appellata, nella propria memoria difensiva (p. 6), richiama il principio affermato da questo Consiglio di Stato nella sentenza della sez. V, 20 agosto 2013, n. 4187, secondo cui “un provvedimento grave, quale la revoca di un’autorizzazione commerciale, così fortemente lesivo per gli interessi privati, non può prescindere da un’attenta valutazione degli elementi e delle circostanze indizianti, dovendosi ritenere non sufficiente a sorreggerlo mere presunzioni relative a condotte di persone diverse dal gestore del locale, seppure legate da rapporti di coniugio o parentela”.
6.2. Tale sentenza, letta interamente, ha anche chiarito, conformemente del resto al costante orientamento interpretativo di questo Consiglio, che “seppure è vero che il mero sospetto che l’esercizio pubblico… costituisca ambiente favorevole al perseguimento di attività criminose; nonché luogo idoneo al possibile verificarsi di ulteriori reati d’impatto sociale” possa costituire motivo sufficiente per la revoca di una licenza commerciale è anche vero che l’incidenza fortemente negativa sulle posizioni giuridiche soggettive coinvolte comporta che l’adozione del provvedimento debba seguire ad una approfondita verifica della sussistenza in concreto di fatti e circostanze che possano creare turbamento all’ordine pubblico” (Cons. St., sez. V, 20 agosto 2013, n. 4187).
7. Ora questa approfondita verifica, in concreto, non è mancata da parte dell’autorità questorile, la quale non si è basata su “infondate presunzioni”, come afferma l’appellata (p. 7 della memoria difensiva), o sulle sole presunte cattive frequentazioni del coniuge, ma ha fondato il proprio ragionevole convincimento su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti:
– il rapporto di coniugio della gestrice dell’esercizio, -OMISSIS-, con -OMISSIS-, soggetto ritenuto contiguo, sulla scorta di plurimi elementi investigativi, a pericolose consorterie criminali di stampo camorristico e già fatto oggetto di minacce e di intimidazioni da parte di clan rivali nel -OMISSIS-;
– l’anomala successione nei cambi di residenza effettuati dalla stessa -OMISSIS-, residente con -OMISSIS- fino al 17 gennaio 2013, allorché ella spostava la residenza presso il nucleo-OMISSIS-, proprio all’atto di richiedere il rilascio della licenza ai sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S., rilasciatale il 5 aprile 2013, per poi transitare nello stato di famiglia con il padre e la madre, -OMISSIS-, dal 4 giugno 2013 al 29 gennaio 2014 e, infine, risultare nuovamente nello stato di famiglia del -OMISSIS-;
– la natura fittizia di tali cambi, non giustificati dall’altalenante andamento del rapporto coniugale e, in seguito, dalla separazione dal marito, insieme al quale -OMISSIS- tornava infatti a convivere, dopo aver ottenuto la licenza, rilasciata in un momento in cui ella figurava risiedere con soggetti tutti formalmente incensurati, eludendo i controlli amministrativi che sarebbero stati effettuati laddove fosse emersa, al contrario, la sua convivenza con -OMISSIS- al momento della richiesta;
– l’esistenza di analoghi episodi delittuosi – minacce e sparo di colpi di armi da fuoco – contro le attività gestite in passato da -OMISSIS-, soggetto disoccupato, ritenuto contiguo alla camorra e, peraltro, arrestato in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, per violazione della legge sugli stupefacenti.
8. Sono tutti questi elementi che, ragionevolmente, convergono nel far ritenere che, al momento dell’emissione del provvedimento (31 ottobre 2014), la titolare della licenza possa abusare della stessa, consentendo o addirittura garantendo il controllo dell’attività da parte della criminalità organizzata di stampo camorristico, con indubbio pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, ove si consideri, come il Questore ha correttamente fatto, anche la natura violenta – sparo di colpi di arma da fuoco – degli “avvertimenti” rivolti all’esercizio, per ragioni di rivalità tra opposte fazioni criminali, con pregiudizio per i clienti dell’esercizio stesso e, più in generale, di tutti i consociati.
9. Le avverse deduzioni dell’appellata, già confutate in sede procedimentale dal Questore e riproposte nella memoria difensiva, non risultano fondate, in quanto:
– l’omologazione della separazione consensuale è avvenuta successivamente all’emissione del provvedimento qui contestato – 31 ottobre 2014 – e, comunque, dopo che era intervenuta la riconciliazione tra i coniugi, tornati a convivere dal 19 gennaio 2014, secondo una peculiare scansione temporale, che vedeva -OMISSIS- mutare la residenza poco prima della richiesta della licenza, per poi ritornare a convivere – dopo una breve permanenza dai genitori – con il marito alcuni mesi dopo, una volta ottenuta detta licenza (sicché si può ritenere ragionevole la valutazione della Amministrazione, sul possibile abuso del titolo da parte della titolare della licenza per via della non inverosimile dominante “influenza” del marito);
– è irrilevante che a -OMISSIS- fosse stata contestata l’ipotesi, di minor gravità, di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, anziché quella dell’art. 74, poiché la violazione della normativa in materia di stupefacenti, nell’apparato motivazionale del provvedimento questorile, non si rileva per il fatto in sé, comunque di indubbio disvalore, ma perché indicativo dell’inserimento di -OMISSIS- in una rete criminale, valutazione che comunque si fonda anche su un più vasto complesso di risultanze info-investigative, che lo vedono “stabilmente inserito in organigramma delinquenziale associativo, essendo un elemento emergente del gotha malavitoso operante per la zona -OMISSIS-“.
10. In conclusione, per tutte le ragioni sin qui esposte, l’appello proposto dal Ministero dell’Interno deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso proposto in primo grado da -OMISSIS-, risultando legittimo il provvedimento di revoca dell’autorizzazione di polizia, adottato dal Questore di Napoli ai sensi degli artt. 10 e 11 del T.U.L.P.S., sia per il sopraggiungere di circostanze che avrebbero consentito il diniego della licenza – la “riconciliazione” con il marito e la ripristinata convivenza con lo stesso, contiguo ad associazioni criminali e già fatto oggetto di analoghi avvertimenti per attività affini a quelle oggetto di autorizzazione – sia per il possibile abuso della licenza, a cagione della non inverosimile influenza del marito e, per esso, della criminalità organizzata sulla conduzione di tale attività.
11. Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell’odierna appellata, -OMISSIS-.
11.1. Rimane definitivamente a carico di quest’ultima, attesa la sua soccombenza, il contributo unificato corrisposto per la proposizione del ricorso in primo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello n. 4580 del 2016, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado da -OMISSIS-.
Condanna -OMISSIS- a rifondere in favore del Ministero dell’Interno le spese del doppio grado di giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 4.000,00, di cui € 1.500,00 per il primo ed € 2.500,00 per il secondo grado, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge.
Pone definitivamente a carico di -OMISSIS- il contributo unificato corrisposto per la proposizione del ricorso in primo grado.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti o della dignità delle persone interessate, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere
Giulio Veltri – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri – Consigliere

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