Palazzo-SpadaConsiglio di Stato

sezione III

ordinanza 9 aprile 2015, n. 1486

REPUBBLICA ITALIANA

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2015, proposto da:

Associazione SOS Infertilità onlus, rappresentata e difesa dagli avv. Ma.Cl., Lo.Pl. e Ci.Am., con domicilio eletto presso l’avv. Ci.Am. in Roma;

contro

Regione Lombardia, rappresentata e difesa dagli avv. Pi.Vi. e Ma.Mo., con domicilio eletto presso l’avv. Se.Do. in Roma;

per la riforma

dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE III n. 01718/2014, resa tra le parti, concernente applicazione tecniche di fecondazione assistita di tipo eterologo

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 il Cons. Angelica Dell’Utri e uditi per le parti gli avvocati Ci.Am., anche su delega degli avv.ti Lo.Pl. e Ma.Cl., e Se.Do. su delega dell’avv. Pi.Vi.;

Considerato che, pur nell’ambito della complessità e della delicatezza proprie delle questioni proposte, allo stato sembra condivisibile la censura di disparità di trattamento sotto il profilo economico tra la PMA omologa e quella eterologa, stante l’incontestata assunzione a carico del s.s.r. lombardo – salvo il pagamento di ticket – della prima, nonché tenuto conto che, da un lato, quanto al diritto alla salute inteso come comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica, “non sono dirimenti le differenze tra PMA di tipo omologo ed eterologo” e, dall’altro lato, quanto agli aspetti normativi ed organizzativi, “l’art. 7 della legge n. 40 del 2004, il quale offre base giuridica alle Linee guida emanate dal Ministro della salute, “contenenti l’indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita”, avendo ad oggetto le direttive che devono essere emanate per l’esecuzione della disciplina e concernendo il genus PMA, di cui quella di tipo eterologo costituisce una species, è, all’evidenza, riferibile anche a questa, come lo sono altresì gli artt. 10 ed 11, in tema di individuazione delle strutture autorizzate a praticare la procreazione medicalmente assistita e di documentazione dei relativi interventi” (cfr. Corte cost. 10 giugno 2014 n. 162);

Rilevato che il pregiudizio lamentato, il quale non può essere ragionevolmente limitato ad aspetti puramente patrimoniali in sé risarcibili, deve ritenersi dotato dei prescritti caratteri di gravità ed irreparabilità poiché l’esecuzione dei provvedimenti impugnati è suscettibile di produrre l’effetto della perdita, da parte di coloro che non sono in grado di sostenere l’onere economico ivi previsto, della possibilità di accedere alle tecniche in parola dovuta al superamento dell’età potenzialmente fertile durante il tempo occorrente per la definizione del giudizio nel merito;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti per l’accoglimento dell’appello ai fini della sollecita fissazione da parte del TAR dell’udienza pubblica di trattazione.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l’appello (Ricorso numero: 1686/2015) nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado negli stessi sensi e limiti.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo – Presidente

Carlo Deodato – Consigliere

Bruno Rosario Polito – Consigliere

Angelica Dell’Utri – Consigliere, Estensore

Dante D’Alessio – Consigliere

Depositata in Segreteria il 9 aprile 2015.

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