Consiglio di Stato, sezione adunanza plenaria, sentenza 17 ottobre 2017, n. 9. Edificazione abusiva illegittimità ab origine ed ingiunzione di demolizione a distanza temporale rispetto al momento di realizzazione dell’abuso

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In definitiva l’Adunanza plenaria ritiene di confermare l’orientamento secondo cui gli ordini di demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile (l’estraneità agli abusi assumendo comunque rilievo sotto altri profili), applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, VI, 26 luglio 2017, n. 3694).

9. A conclusioni del tutto analoghe a quelle appena rassegnate deve giungersi anche in relazione all’ipotesi in cui sia pacifico che l’alienazione dell’immobile oggetto di abuso sia stata realizzata in circostanze che inducono ad escludere qualunque intento elusivo

Anche in questo caso ci si limita ad osservare che tale circostanza – inerente in ultima analisi allo stato soggettivo dell’avente causa – non può in alcuno modo rilevare sulla doverosità delle conseguenze connesse alla commissione dell’abuso in quanto tale.

10. In conclusione l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato enuncia il seguente principio di diritto: “il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino”.

11. Per le ragioni sopra esposte, il secondo motivo di appello proposto dai signori Fi, An. e Fa. Ba. deve essere respinto.

Per il resto il giudizio deve essere restituito alla Sezione rimettente che dovrà definire il giudizio e statuire anche in ordine alle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Adunanza Plenaria, non definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge il secondo motivo di appello e rimette per il resto la definizione della questione alla Sezione rimettente.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno – Presidente

Filippo Patroni Griffi – Presidente

Sergio Santoro – Presidente

Franco Frattini – Presidente

Carlo Saltelli – Presidente

Roberto Giovagnoli – Consigliere

Francesco Bellomo – Consigliere

Manfredo Atzeni – Consigliere

Claudio Contessa – Consigliere, Estensore

Fabio Taormina – Consigliere

Bernhard Lageder – Consigliere

Silvestro Maria Russo – Consigliere

Oberdan Forlenza – Consigliere

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