Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino
Sentenza 17 ottobre 2017, n. 9
Data udienza 21 giugno 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Adunanza Plenaria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5 di A.P. del 2017, proposto dai signori Fi. Ba. ed altri , rappresentati e difesi dall’avvocato Ma. An. Ma., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…)
contro
Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ca. Li. e Fr. Di. Ma., con domicilio eletto presso lo studio Fr. Di. Ma. in Roma, via (…)
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione I-quater, n. 7519/2014
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2017 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Ma., Li. e Di. Ma.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio e recante il n. 8174/2014 i signori Fi, An. e Fa. Ba. impugnavano, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza n. 14889 del 26 febbraio 2014 con cui il Comune di (omissis) aveva ingiunto loro la demolizione delle opere abusive realizzate su un immobile di loro proprietà sito in località Isola Sacra.
Rappresentavano, in particolare:
i) di essere estranei alla realizzazione dell’abuso, che era imputabile in via esclusiva alla loro comune dante causa, la madre Co. Fi.;
ii) che l’abuso era assai risalente nel tempo (1982) e che già nel dicembre del 1986 la responsabile dello stesso era stata condannata in sede penale per il reato di cui all’articolo 17, lettera b) della l. 27 gennaio 1977, n. 10 (‘Norme in materia di edificabilità dei suolì);
iii) che l’abuso era noto al Comune di (omissis) almeno da quando (ottobre 1982) l’immobile era stato sottoposto a sequestro giudiziario e affidato in custodia al Corpo di Polizia Locale.
iv) che la responsabile dell’abuso aveva ottenuto in data 25 febbraio 2008 una concessione edilizia in sanatoria per la realizzazione di alcune porzioni del medesimo manufatto (diverse, peraltro, da quella per cui è causa).
Con l’impugnata sentenza n. 7519/2014 il Tribunale amministrativo adito ha respinto il ricorso aderendo alla tesi secondo cui l’ordine di demolizione, in quanto atto dovuto e dal contenuto rigidamente vincolato, non postula né la previa comunicazione di avvio del procedimento, né una motivazione puntuale in ordine alle ragioni di interesse pubblico che depongono nel senso della demolizione, né – infine – una valutazione specifica in ordine all’eventuale stato soggettivo di buona fede dell’attuale proprietario dell’immobile.
La sentenza in questione è stata impugnata in appello dai signori Ba. i quali ne hanno chiesto la riforma articolando plurimi motivi.
In primo luogo essi lamentano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241 per non avere l’amministrazione comunicato loro l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione dell’ordine di demolizione.
[…segue pagina successiva]
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