Configura il reato di cui all’art. 659 cod. pen., la detenzione presso la propria abitazione di alcuni cani che abbaiano continuamente nottetempo, impedendo il riposo e le occupazioni delle persone residenti nelle adiacenze

Consiglio di Stato, sezione terza penale, Sentenza 24 agosto 2018, n. 38901.

La massima estrapolata:

Configura il reato di cui all’art. 659 cod. pen., la detenzione presso la propria abitazione di alcuni cani che abbaiano continuamente nottetempo, impedendo il riposo e le occupazioni delle persone residenti nelle adiacenze. Il dovere d’impedimento di strepiti di animali deriva dal mero possesso degli animali medesimi, a prescindere dal formale titolo di proprietà, essendo l’obbligo di impedimento collegato all’effettiva signoria sugli animali, i cui strepiti non sono impediti. Inoltre, la verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità non deve essere necessariamente effettuato mediante perizia o consulenza tecnica, ben potendo il giudice fondare il suo convincimento in ordine alla sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, occorrendo, ciò nondimeno accertare la diffusa capacità offensiva del rumore in relazione al caso concreto.

Sentenza 24 agosto 2018, n. 38901

Data udienza 26 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/09/2017 del Tribunale di Lucca;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, che chiede di escludere, il rigetto nel resto;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), del foro di Firenze, in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), del foro di Firenze, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Lucca condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) alla pena di Euro 300 di ammenda ciascuno, condizionalmente sospesa per entrambi, perche’ ritenuti responsabili del reato previsto dagli articoli 110 e 659 c.p., per avere detenuto, in concorso tra loro, presso la propria abitazione alcuni cani che abbaiavano continuamente nottetempo, impedendo il riposo e le occupazioni delle persone residenti nelle adiacenze. Fatto commesso dal (OMISSIS).
2. Avverso l’indicata ordinanza, gli imputati, a mezzo del comune difensore di fiducia, propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilita’ in relazione agli articoli 191, 234, 431 e 511 c.p.p., articolo 526 c.p.p., comma 1. Assumono i ricorrenti che la prova della fonte del disturbo sarebbe rappresentata da plurimi esposti presentati il 26 luglio 2013, il cui contenuto e’ stato pedissequamente riprodotto in motivazione, senza l’esame dei denuncianti, all’infuori di due testi, gli unici escussi.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce violazione di legge in relazione agli articoli 110 e 659 c.p., e Legge Regionale Toscana del 20 ottobre 2009, n. 59, articolo 4, lettera d), nonche’ relativo vizio motivazionale. I ricorrenti contestano la riferibilita’ soggettiva della condotta loro ascritta, non essendo dirimente la circostanza che i due abitassero in quella casa, tanto piu’ che sarebbe stato sufficiente accertare presso l’anagrafe canina, istituita in Toscana dalla Legge Regionale 20 ottobre 2009, n. 59, chi fosse il proprietario degli animali.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione della legge penale in relazione all’articolo 659 c.p., e correlativo vizio motivazionale. Ad avviso dei ricorrenti, il tribunale avrebbe errato nel ritenere l’idoneita’ delle emissioni rumorose a disturbare un elevato numero di persone, avendo invece raggiunto una cerchia limitata di soggetti, ossia i testi (OMISSIS) e (OMISSIS).
2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione all’articolo 163 c.p., nonche’ mancanza di motivazione. I ricorrenti assumono che il giudice non avrebbe motivato in ordine all’applicazione della sospensione condizionale, in quanto la condanna a pena pecuniaria per reato contravvenzionale non e’ oggetto di iscrizione nel certificato del casellario giudiziale, a differenza delle corrispondenti ipotesi in cui e’ stata concessa la sospensione condizionale della pena. Del resto, per i reati di competenza del giudice di pace, che hanno natura bagatellare, non e’ prevista la sospensione condizionale della pena e, a seguito delle modiche introdotte dalla L. n. 145 del 2004, la pena pecuniaria e’ stata estromessa ai fini del superamento delle soglia di legge per l’applicazione del beneficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Quanto al primo motivo, si osserva, preliminarmente, che la verifica del superamento della soglia della normale tollerabilita’ non deve essere necessariamente effettuato mediante perizia o consulenza tecnica, ben potendo il giudice fondare il suo convincimento in ordine alla sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, occorrendo, cio’ nondimeno accertare la diffusa capacita’ offensiva del rumore in relazione al caso concreto.
Orbene, nel caso in esame la prova del superamento della soglia della normale tollerabilita’ delle fonti sonoro e’ stata desunta dalle deposizioni testimoniali di tre vicini di casa (i testi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)), nonche’ dell’agente di polizia municipale che effettuo’ il sopralluogo il 16 dicembre 2014, e del teste di p.g. (OMISSIS), in forza presso il commissariato di P.S. di (OMISSIS), il quale pure si reco’ sui luoghi, su indicazione del collega (OMISSIS), accertando non solo che gli animali abbaiavano e che in casa non vi era nessuno, ma che sul cancello dell’abitazione di era un cartello con la scritta “sono una mamma, i cani abbaiano da molto tempo”. La circostanza che fosse stato presentato un esposto rileva, percio’, come mero dato di conferma del compendio probatorio di cui si e’ dato conto, e da esso puo’ unicamente trarsi, a livello probatorio, il dato che il 18 luglio 2013 era stato, appunto, presentato un esposto da trentuno persone che lamentavano l’abbaiare dei cani, proveniente dall’abitazione dove abitavano gli imputati.
3. Manifestamente infondato e’ anche il secondo motivo.
Invero, la circostanza che l’abitazione, dove vi erano i casi, fosse nell’esclusiva disponibilita’ degli imputati e’ risultata provata dagli stessi testi introdotti dalla difesa, (OMISSIS) e (OMISSIS), che, quali frequentatori della casa, hanno dichiarato che, nell’abitazione degli imputati, vi erano due cani.
Al proposito, va rilevato che il dovere d’impedimento di strepiti di animali deriva dal mero possesso degli animali medesimi, a prescindere dal formale titolo di proprieta’, essendo l’obbligo di impedimento collegato all’effettiva signoria sugli animali, i cui strepiti non sono impediti.
4. Inammissibile, perche’ manifestamente infondato, e’ pure il terzo motivo.
Invero, poiche’ il bene tutelato dalla fattispecie in esame e’ rappresentato dalla quiete pubblica, la quale implica di per se’ l’assenza di disturbo per la pluralita’ dei consociati, per la sussistenza del reato e’ necessario che i rumori abbiano una tale diffusivita’ che l’evento di disturbo sia idoneo ad essere risentito dalla collettivita’, in tale accezione ricomprendendosi ovviamente il novero dei soggetti che si trovino nell’ambiente o, comunque, in zone limitrofe alla provenienza della fonte sonora, atteso che la valutazione circa l’entita’ del fenomeno rumoroso va fatta in relazione alla sensibilita’ media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica. Il Tribunale ha, percio’, ritenuto la sussistenza del reato, desumendolo dalla diffusivita’ del rumore, ben percepibile al di fuori dell’edificio da cui proveniva, in pieno orario notturno, arrecando cosi’ disturbo al riposo di un numero indeterminato di persone, ossia i numerosi vicini che abitavano nelle adiacenze della villetta degli imputati. Si tratta di una valutazione fattuale, che, essendo logica e giuridicamente corretta, non e’ censurabile in questa sede.
4. Il quarto motivo e’ infondato.
E difatti, l’argomentazione difensiva, secondo cui vi sarebbe l’interesse degli imputati alla mancata iscrizione della sentenza di condanna nel certificato del casellario giudiziale, nel caso in esame non e’ rilevante.
Va, infatti, osservato che, poiche’ l’articolo 659 c.p., delinea una contravvenzione punita con pena alternativa, per la quale, quindi, e’ ammessa l’oblazione cd. facoltativa ex articolo 162 bis c.p., la sentenza di condanna a carico dei ricorrenti viene comunque iscritta nel certificato del casellario giudiziale, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2012, articolo 3, comma 2, lettera d), che, appunto, prevede l’iscrizione dei “provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi (…) salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l’oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all’articolo 162 c.p. (…)”.
5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *