Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 febbraio 2022| n. 5809.

Condominio contenzioso ed installazione di gazebo su muro perimetrale.

In tema di condominio negli edifici, qualora il proprietario di un’unità immobiliare agisca in giudizio per ottenere l’ordine di rimozione di un manufatto realizzato sulle parti comuni, il superamento dei limiti del pari uso della cosa comune, di cui all’art. 1102 c.c., che impedisce la modifica apportata alla stessa da un singolo condomino, si configura come un fatto costitutivo, inerente alle condizioni dell’azione esperita, sicché, a norma dell’art. 2697, comma 1, c.c., deve essere provato dallo stesso comproprietario attore, mentre la deduzione, da parte del convenuto, della legittimità della modifica costituisce un’eccezione in senso improprio, che, rilevabile dal giudice anche d’ufficio, non comporta alcun onere probatorio a carico del convenuto medesimo.

Ordinanza|22 febbraio 2022| n. 5809. Condominio contenzioso ed installazione di gazebo su muro perimetrale

Data udienza 11 febbraio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio – Contenzioso – Installazione di gazebo su muro perimetrale – Liceità delle opere – Giudice di merito – Valutazione ex articolo 1102 c.c. – Insindacabile in sede di legittimità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8820-2021 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 129/2021 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 08/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. (OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in unico motivo (violazione e falsa applicazione dell’articolo 1102 c.c.) avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 129/2021, pubblicata l’8 gennaio 2021.
L’intimata (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensive, mentre il ricorso non e’ stato rivolto altresi’ nei confronti del Condominio (OMISSIS), parte dei pregressi gradi di merito.
2. Il Tribunale di Catania ha riformato la sentenza resa in primo grado in data 20 marzo 2018 dal Giudice di pace di Mascalucia, con cui, in accoglimento della domanda di (OMISSIS), era stata ordinata la rimozione di un gazebo realizzato da (OMISSIS) sul marciapiede condominiale in innesto sul muro perimetrale dell’edificio. Per il Tribunale, la modifica non eccedeva i limiti nell’uso della parte comune imposti dall’articolo 1102 c.c., non ledendo i diritti di godimento degli altri condomini ed essendo stato tollerato per molti anni (dal 2005), ne’ il decoro architettonico del fabbricato.
3. Il motivo di ricorso allega la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1102 c.c., deducendo la necessita’ del consenso unanime di tutti i condomini per affermare la legittimita’ della modifica realizzata dalla (OMISSIS).
4. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il Presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
La sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto uniformandosi alla giurisprudenza di questa Corte ed il ricorso non offre elementi per mutare o confermare tale orientamento, ai sensi dell’articolo 360-bis c.p.c., n. 1.
Il Tribunale di Catania ha affermato che l’installazione del gazebo sul muro perimetrale non pregiudica l’utilizzazione dello stesso bene comune da parte degli altri condomini ne’ il decoro del fabbricato.
Va ribadito che, in tema di condominio negli edifici, qualora il proprietario di un’unita’ immobiliare agisca in giudizio, come nella specie, per ottenere l’ordine di rimozione di un manufatto realizzato sulle parti comuni, la liceita’ delle opere, realizzate da altro condomino, deve essere valutata dal giudice alla stregua di quanto prevede l’articolo 1102 c.c., secondo cui ciascun partecipante alla comunione puo’ servirsi della cosa comune purche’ non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso. La relativa valutazione spetta al giudice di merito (e risulta compiuta dalla sentenza impugnata), rimanendo insindacabile in sede di legittimita’, se non nei limiti di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
In tal caso, il superamento dei limiti del pari uso della cosa comune, di cui all’articolo 1102 c.c., quale impedimento alla modifica apportata alla stessa da un singolo condomino, si configura come un fatto costitutivo, inerente alle condizioni dell’azione esperita, sicche’, a norma dell’articolo 2697 c.c., comma 1, deve essere provato dallo stesso comproprietario attore, mentre la deduzione, da parte del convenuto, della legittimita’ della modifica costituisce un’eccezione in senso improprio, che e’ dal giudice rilevabile anche di ufficio e percio’ non comporta alcun onere probatorio a carico del convenuto medesimo (tra le tante, Cass. Sez. 2, 28/08/2020, n. 18038).
Ancora di recente, questa Corte ha affermato che la costruzione da parte di uno dei condomini di una tettoia, appoggiata al muro perimetrale condominiale, al servizio della sua proprieta’ esclusiva, non integra violazione delle norme che regolamentano l’uso della cosa comune, se la costruzione della tettoia non contrasti con la destinazione del muro e non impedisca agli altri condomini di farne uso secondo la sua destinazione, non rechi danno alle parti comuni e non determini pregiudizio alla stabilita’, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio (Cass. Sez. 2, 19/03/2021, n. 7870).
Costituisce questione di fatto nuova, inammissibile in questa sede, l’allegazione fatta in ricorso che l’opera abbia creato un collegamento con un bene estraneo al condominio.
Il ricorso va percio’ dichiarato inammissibile. Non deve provvedersi al riguardo delle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’unica intimata non ha svolto attivita’ difensive.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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