Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 febbraio 2023| n. 5369.
Condizioni generali di contratto e l’efficacia delle clausole onerose
In tema di condizioni generali di contratto, invero, l’efficacia delle clausole onerose (tra cui rientra la clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale) è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie
Ordinanza|21 febbraio 2023| n. 5369. Condizioni generali di contratto e l’efficacia delle clausole onerose
Data udienza 2 febbraio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Lodo arbitrale – Parziale nullità – Procura speciale alle liti – Firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato materialmente congiunto all’atto – Equipollenza alla procura redatta a margine o in calce allo stesso – Condizioni generali di contratto – Efficacia delle clausole onerose e della clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale – Approvazione per iscritto – Necessità – Nomina dell’arbitro compiuta dal soggetto che non ne aveva il potere – Ratifica con efficacia ex tunc – Ammissibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAZZICONE Loredana – Presidente
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. VALENTINO Daniela – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26574-2017 proposto da:
SOC.COOP. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.N.C., rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA N. 730-2017 della CORTE D’APPELLO DI CATANIA, depositata il 20/4/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/2/2023 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
Condizioni generali di contratto e l’efficacia delle clausole onerose
FATTI DI CAUSA
1.1. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, dopo aver dichiarato la parziale nullita’ del lodo arbitrale del 3/12/2011, ha, per l’effetto, condannato la soc. coop. (OMISSIS) al pagamento, in favore della (OMISSIS) s.n.c., della somma complessiva di Euro. 243.509,43, oltre interessi legali, e la (OMISSIS) s.n.c. al pagamento, in favore della soc. coop. (OMISSIS), della somma di Euro. 105.529,72, oltre interessi.
1.2. La corte d’appello, inoltre, ha compensato tra le parti le spese processuali, di consulenza tecnica d’ufficio e di funzionamento del collegio arbitrale, cosi’ come liquidate nel lodo, nella misura della meta’, ed ha condannato la soc. coop. (OMISSIS) alla refusione, in favore della (OMISSIS) s.n.c., della restante parte.
1.3. La corte d’appello, infine, ha compensato tra le parti le spese processuali del giudizio d’impugnazione, nella misura della meta’, ed ha condannato la soc. coop. (OMISSIS) alla refusione, in favore della (OMISSIS) s.n.c., della restante parte, che ha liquidato nella somma di Euro. 4.200,00, oltre accessori.
1.4. La corte, in particolare, per quanto ancora interessa, dopo aver evidenziato che: – la (OMISSIS) s.n.c., con atto notificato in data 11/7/2000, aveva promosso, nei confronti della soc. coop. (OMISSIS), giudizio arbitrale, ai sensi e agli effetti di cui all’articolo 13 del contratto d’appalto stipulato in data 1/10/1996, per conseguire la condanna di quest’ultima al pagamento del corrispettivo pattuito nel predetto contratto e di quello dovuto per i lavori extracontrattuali eseguiti; – la societa’ convenuta aveva a sua volta chiesto di dichiarare la sopraggiunta transazione della controversia e di condannare la controparte al risarcimento dei danni cagionati dai vizi dell’opera appaltata, costituita dalla realizzazione di ventiquattro alloggi e relativi box; – il collegio arbitrale, con lodo depositato il 3/12/2011, determinato il residuo credito della societa’ appaltatrice al netto degli acconti nel frattempo ricevuti e liquidata la somma dovuta dalla stessa a titolo di risarcimento dei danni, aveva condannato la soc. coop. (OMISSIS) al pagamento, in favore della (OMISSIS), della somma complessiva di Euro. 200.931,88, oltre interessi e spese processuali; ha, tra l’altro, ritenuto: a) l’infondatezza della censura con la quale la (OMISSIS) aveva dedotto l’incompetenza del giudice arbitrale per la mancata approvazione scritta della clausola compromissoria e l’inammissibilita’ dell’impugnazione per nullita’ della procedura in quanto non correttamente e tempestivamente promossa; b) l’infondatezza della censura con la quale la soc. coop. (OMISSIS) aveva lamentato l’erronea esclusione da parte del collegio arbitrale dell’intervenuta transazione della controversia; c) l’infondatezza della censura con la quale la soc. coop. (OMISSIS) aveva lamentato che il collegio arbitrale aveva erroneamente escluso dal corrispettivo originariamente pattuito le opere concernenti il cd. “muro di contenimento”; d) la parziale fondatezza della censura relativa all’eccepito inadempimento contrattuale: la corte, sul punto, escluso ogni rilievo sia alla deduzione relativa all’incompleta realizzazione delle rampe di accesso ai garages, sia all’eccezione concernente la misura della somma gia’ detratta dal saldo finale per il mancato rilascio della certificazione amministrativa relativa agli impianti elettrici, pari ad Euro. 26.339,30, ha ritenuto che i danni conseguenti ai vizi dell’opera appaltata, pari ai “costi necessari per la rimozione degli acclarati pregiudizi”, dovevano essere determinati avendo riguardo ai “valori monetari” risalenti, a fronte della sua natura di “debito di valore”, “alla data di esecuzione delle opere”.
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1.5. La corte d’appello, quindi, detratto l’importo di Euro. 129.114,22 pagato a titolo di acconto, ha, per l’effetto, condannato la soc. coop. (OMISSIS) al pagamento, in favore della (OMISSIS) s.n.c., della residua somma di Euro. 243.509,43, oltre interessi legali, quale saldo dei lavori, e, determinati (“alla data di redazione dell’elaborato peritale”) i danni arrecati dai vizi riscontrati dal consulente tecnico d’ufficio nella somma di Euro. 105.529,72, ha condannato la (OMISSIS) s.n.c. al pagamento, in favore della soc. coop. (OMISSIS), di tale somma, oltre agli interessi legali dal mese di maggio 2011 (“dal di dell’elaborato peritale”) fino al soddisfo.
2.1. La soc. coop. (OMISSIS), con ricorso notificato il 20/10/2017, ha chiesto, per sei motivi, la cassazione della sentenza.
2.2. Ha resistito, con controricorso notificato in data 29/11/2017, la (OMISSIS) s.n.c., la quale ha eccepito l’inammissibilita’ del ricorso per difetto di una valida procura speciale poiche’ in quella conferita all’avv. (OMISSIS) manca sia il riferimento al provvedimento che si intende impugnare, sia il conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, sia il riferimento alla data di conferimento della relativa procura.
2.3. La ricorrente ha depositato memoria.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1. L’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per cassazione per la mancanza di una valida procura speciale in favore dell’avv. (OMISSIS) non e’ fondata.
3.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, invero, con la sentenza n. 36057 del 2022, hanno ritenuto che, in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’articolo 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141/1997, il requisito della specialita’, richiesto dall’articolo 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), e’ integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore (come nel caso in esame) su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, e’ in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso, e che tale collocazione topografica fa si’ che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se, come quella conferita all’avv. Valvo, non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purche’ da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilita’ al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’articolo 1367 c.c. e dall’articolo 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volonta’ che consenta all’atto di produrre i suoi effetti.
3.3. La sentenza, in particolare, ha, tra l’altro, ritenuto che: – l’incorporazione “fa si` che anche la data di emissione dell’atto processuale investa e quindi cronologicamente identifichi la procura” per cui, poiche’ il ricorso (come il controricorso) “nasce dopo la sentenza cui attiene e prima della propria notifica, la sua data viene condivisa dalla procura”; – la sicura riferibilita’` al difensore della procura redatta a margine o in calce al ricorso sussiste anche per quella “redatta su un atto separato ma congiunto materialmente” al medesimo, e cio’ tanto in presenza quanto in assenza di timbri di congiunzione; – il principio di conservazione degli atti deve arrestarsi soltanto nel caso in cui “la procura sia stata redatta in modo tale da escludere con certezza che la parte, nel conferirla, abbia inteso attribuire al difensore il potere di proporre il ricorso per cassazione”, sicche’ “il fatto puro e semplice che la procura contenga riferimenti ad attivita’ tipiche del giudizio di merito, o sia redatta priva di data, non implica, di per se´, che la stessa debba ritenersi invalida”; – non e’, infine, richiesto che la procura alle liti riporti il riferimento numerico della pronuncia impugnata dinanzi alla Corte di legittimita’.
3.4. La procura conferita all’avv. (OMISSIS), in quanto materialmente congiunta al ricorso, e’, dunque, valida, non emergendo, del resto, con la necessaria certezza, che la societa’ ricorrente avesse inteso escludere il potere di proporre il ricorso per cassazione, ne’, come detto, potendo rilevare in senso contrario i riferimenti, ivi contenuti, ad attivita’ tipiche del giudizio di merito, e neppure, infine, la mancanza di data e di qualsivoglia riferimento alla sentenza da impugnare.
Condizioni generali di contratto e l’efficacia delle clausole onerose
4.1. Con il primo motivo, la societa’ ricorrente, lamentando la nullita’ del procedimento arbitrale per violazione degli articoli 1341 c.c. e 806, 807, 808, 808 quater e 810 e ss. c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato l’eccezione di nullita’ dell’intero procedimento senza, tuttavia, considerare: – innanzitutto, che l’articolo 13 del contratto d’appalto, prevedendo una deroga alla competenza dell’autorita’ giudiziaria, doveva essere approvato per iscritto in quanto clausola vessatoria a norma dell’articolo 1341, comma 2, c.p.c.; – in secondo luogo, che la procedura non era stata correttamente e tempestivamente promossa, a nulla potendo, per contro, rilevare la ratifica operata dalla controparte, che non puo’ produrre alcun effetto sanante rispetto ad atti di pertinenza di un soggetto che al momento non era dotato dei poteri all’uopo necessari.
4.2. Il motivo e’ inammissibile. La ricorrente non si confronta con la sentenza che ha impugnato: la quale, infatti, con statuizioni rimaste del tutto incensurate, ha ritenuto, per un verso, che la questione della competenza del giudice arbitrale Ric. 2017 n. 26574 – Sez. 1 – c.c. del 2 febbraio 2023 doveva ritenersi inconfutabilmente definita a seguito della sentenza con la quale il tribunale di Siracusa, in data 18/6/2002, aveva statuito l’incompetenza del giudice ordinario per essere la controversia devoluta in arbitri, e della sentenza, passata in giudicato, della corte d’appello di Catania che, nel 2006, l’ha confermata, e, per altro verso, che l’impugnazione relativa alla pretesa nullita’ del procedimento arbitrale era “inammissibile” perche’ non erano stati esplicitati “gli specifici vizi che, invalidando la correttezza e la tempestivita’ del procedimento arbitrale, avrebbero inficiato di nullita’ l’impugnato lodo arbitrale” ed, in ogni caso, perche’ il legale rappresentante della (OMISSIS) aveva provveduto a ratificare, con efficacia sanante ex tunc, a norma dell’articolo 1399 c.c., la nomina dell’arbitro.
4.1. Ed e’, invece, noto che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilita’, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificita’, completezza e riferibilita’ alla decisione impugnata, e che tali requisiti impongono al ricorrente l’onere, nella specie insoddisfatto, tanto dell’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata, quanto dell’esposizione di ragioni che illustrino, in modo intelligibile ed esauriente, le invocate violazioni di norme di diritto o le dedotte carenze di motivazione (cfr. Cass. n. 20652 del 2009; Cass. n. 4905 del 2020). L’onere di specificita’ dei motivi, sancito dall’articolo 366 n. 4 c.p.c., del resto, impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3, a pena d’inammissibilita’ della censura, di indicare non solo le norme di legge di cui intende lamentare la violazione ma anche di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che e’ tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (Cass. SU n. 23745 del 2020).
Condizioni generali di contratto e l’efficacia delle clausole onerose
4.2. In ogni caso, perche’ sussista l’obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all’articolo 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma e’ altresi’ necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perche’ confezionate da un contraente che esplichi attivita’ contrattuale all’indirizzo di una pluralita’ indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie, con la conseguenza che, in difetto dell’emergenza (e della stessa deduzione) in fatto di tali presupposti, non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali (come la clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale) quando, non essendo emerso il contrario, deve ritenersi che le stesse siano state elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singola e specifica vicenda contrattuale e che l’altra parte poteva richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (cfr. Cass. n. 20461 del 2020). In tema di condizioni generali di contratto, invero, l’efficacia delle clausole onerose (tra cui rientra la clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale) e’ subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioe’, predisposte da un contraente che esplichi attivita’ contrattuale all’indirizzo di una pluralita’ indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioe’, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie) (Cass. n. 12153 del 2006). Non richiede, pertanto, la specifica approvazione per iscritto la clausola compromissoria contenuta in un contratto (pur quando sia stato) predisposto da uno solo dei due contraenti ma con riferimento ad una singola vicenda negoziale ed a seguito delle trattative intercorse tra le parti, non potendo tale negozio qualificarsi come un contratto per adesione cui si applica la disciplina delle clausole vessatorie (Cass. n. 27320 del 2020).
4.3. La corte d’appello, per il resto, ha fatto corretta applicazione del principio per cui, in tema di procedimento arbitrale, la nomina dell’arbitro, quale atto di indiscutibile natura negoziale, compiuta da chi si sia dichiarato rappresentante senza averne i poteri (ovvero dal rappresentante che i limiti di quei poteri abbia ecceduto), e’ suscettibile di ratifica ex tunc, ai sensi dell’articolo 1399 c.c., da parte dell’interessato titolare del rapporto controverso (Cass. n. 3389 del 2001). La ratifica, in quanto espressione di autonomia negoziale, e’, infatti, applicabile anche alla nomina dell’arbitro compiuta dal soggetto che non ne aveva il potere, con la conseguenza che, avendo la ratifica effetto retroattivo, dall’assunzione da parte dell’interessato, nella propria sfera giuridica, della precedente nomina deriva il riconoscimento di efficacia all’attivita’ compiuta medio tempore dal collegio arbitrale (Cass. n. 2490 del 2001). La nomina dell’arbitro effettuata dal procuratore privo del relativo potere negoziale, e’, dunque, suscettibile di ratifica, con conseguente sanatoria del vizio della designazione, attraverso una scrittura giudiziale o stragiudiziale che manifesti comunque la volonta’ della parte di investire l’arbitro del potere di decidere la controversia (Cass. n. 6866 del 1992; conf., Cass. n. 15134 del 2001).
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4.4. Con il secondo motivo, la societa’ ricorrente, lamentando la violazione dell’articolo 1965 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha erroneamente escluso che la controversia fosse stata transatta a seguito dell’accordo raggiunto tra le parti, senza, tuttavia, considerare, innanzitutto, che la (OMISSIS) aveva espresso la chiara volonta’ di definire la controversia in via transattiva senza che fosse a tal fine necessaria una ulteriore manifestazione, implicita o esplicita, di volonta’ rispetto a cio’ che era gia’ chiaro tra le parti, ed, in ogni caso, che la committente, pur non avendo sottoscritto il contratto, aveva assunto comportamenti concordanti ed obiettatemene concludenti, come il versamento della somma di L.. 250.000.000, che la (OMISSIS) aveva regolarmente accettato.
4.5. Il motivo e’ inammissibile. La ricorrente, in effetti,
anche per il profilo in esame non si confronta realmente con la sentenza che impugna: la quale, con statuizioni rimaste del tutto incensurate, ha ritenuto che la lettera con la quale in data 4/3/2000 il procuratore della (OMISSIS) aveva manifestato la disponibilita’ ad una definizione transattiva della controversia “… non va oltre una mera manifestazione di intenti e/o di disponibilita’, ma soprattutto… non reca la sottoscrizione del legale rappresentante di (OMISSIS) di tal che”, in mancanza di “una espressa procura”, “il difetto di forma appare assoluto e insuperabile”, senza, peraltro, che fosse stata allegata “… alcuna manifestazione implicita diretta a far propria la proposta transattiva che… si volesse intravedere nella lettera…”, addirittura “contraddetta dall’iniziativa giudiziale che di li` a poco (OMISSIS)…, se pur ebbe a riscuotere l’importo fatturato a titolo di acconto, ebbe ad assumere innanzi al Giudice di Siracusa per il pagamento del corrispettivo dell’appalto…”.
4.6. In effetti, se e’ vero, come questa Corte ha ripetutamente affermato, che nei contratti, come la transazione su rapporti diversi da quelli considerati dall’articolo 1350 n. 12 c.c., per i quali la forma scritta e’ richiesta soltanto ad probationem, poiche’ la legge non prescrive la contestuale sottoscrizione delle parti contraenti, l’eventuale mancanza di sottoscrizione di una di esse puo’ essere sostituita dall’inequivocabile manifestazione della volonta’ di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta, con la produzione della stessa in giudizio o l’intervenuta accettazione della medesima fatta allo scopo di avvalersi dei suoi effetti negoziali (Cass. n. 18489 del 2020; Cass. n. 72 del 2011; Cass. n. 4542 del 1996), come nel caso dell’integrale attuazione dei relativi patti (Cass. n. 6825 del 1998), e’ anche vero, tuttavia, che l’accertamento in ordine all’esistenza (o, come ha ritenuto la corte d’appello, all’inesistenza) in fatto di tale inequivoca manifestazione di volonta’, configurandosi come un apprezzamento riservato al giudice di merito, e’, come tale, sindacabile, in sede di legittimita’, solo per il vizio, che la ricorrente non ha neppure prospettato, di omesso esame di un fatto controverso e decisivo emergente, come specificamente esposto in ricorso, dagli atti del giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5): come tale, pero’, non potendosi configurare il fatto, di per se’ ambiguo, dell’accettazione di una somma di denaro di entita’ inferiore rispetto a quella vantata, spiegabile, come del resto ha ritenuto la corte d’appello, quale mera ricezione di un acconto sulla maggior somma dovuta.
Condizioni generali di contratto e l’efficacia delle clausole onerose
4.7. Con il terzo motivo, la societa’ ricorrente, lamentando la violazione degli articoli 829 e 115 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, pur avendo recepito il contenuto della relazione del consulente tecnico d’ufficio, ha, tuttavia, contraddittoriamente omesso di accoglierne le conclusioni ed ha, quindi, escluso che il compenso dovuto per la realizzazione del muro di contenimento era gia’ compreso nel compenso pattuito nel contratto d’appalto.
4.8. Il motivo e’ inammissibile. La ricorrente, infatti, continua a non confrontarsi con la sentenza impugnata: la quale, a mezzo di statuizioni rimaste del tutto incensurate, ha rilevato, per un verso, che, a fronte del contrasto insorto sul punto nel corso dei lavori, le parti, con scrittura privata del (OMISSIS), “avevano risolvere ogni incertezza riguardo l’inclusione dei lavori in questione nel contratto originario prevedendo per gli stessi uno specifico compenso di L.. 160 milioni da aggiungere al compenso a corpo gia’ pattuito con il contratto di appalto” e, per altro verso, che tale scrittura, postulando espressamente l’impegno della (OMISSIS) “ad eseguire tutte le opere di contenimento entro terra”, era stata “ragionevolmente… interpretata non gia’ come una mera specificazione, altrimenti incomprensibile, del costo economico di opere comunque ricomprese nel prezzo complessivo dell’appalto, bensi’ come la volonta’ negoziale di risolvere la contestazione con l’impegno, dell’una (l’impresa), ad eseguire tutte le opere di consolidamento, e l’impegno dell’altra (la committente) a corrispondere il dato prezzo convenuto”.
4.9. Si tratta, peraltro, tanto per il primo, quanto per l’altro profilo, di accertamenti di carattere fattuale che, in quanto tali, possono essere censurati in sede di legittimita’ solo per il vizio, che la ricorrente tuttavia non ha invocato ne’ dedotto, consistito nell’avere il giudice di merito del tutto omesso l’esame di uno o piu’ fatti controversi e decisivi dei quali sia precisamente esposta in ricorso l’emergenza dagli atti del giudizio.
4.10. Con il quarto motivo, la societa’ ricorrente, lamentando la violazione dell’articolo 1669 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, pur avendo riconosciuto il grave inadempimento contrattuale della (OMISSIS), ha, tuttavia, escluso che tra i danni risarcibili, quantificati nella somma complessiva di Euro. 105.529,72, potesse essere compreso quello conseguente al mancato rilascio della certificazione relativa agli impianti elettrici, senza considerare che, al contrario, il mancato rilascio di tale certificazione ha determinato una perdita di valore per gli immobili senz’altro superiore a quella riconosciuta, pari ad Euro. 26.339,30, ne’ si comprende la ragione per cui non sono stati riconosciuti i danni futuri, per i quali era stata chiesta la rinnovazione dell’attivita’ istruttoria, come quelli conseguenti alla mancata impermeabilizzazione e quelli relativi al parapetto del muro di contenimento nelle rampe di accesso, senza, peraltro, riconoscere, relativamente alla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, la rivalutazione monetaria della stessa pur trattandosi di debito di valore.
4.11. Con il quinto motivo, la societa’ ricorrente, lamentando l’erroneita’ dei conteggi, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, pur avendo riconosciuto il grave inadempimento contrattuale della (OMISSIS), ha liquidato i conseguenti danni nella somma di Euro. 105.529,72, senza, tuttavia, tener conto ne’ degli ulteriori danni subiti, come la somma relativa al muro di contenimento, ne’ della somma gia’ corrisposta, pari a L.. 250.000.000.
4.12. Il quarto ed il quinto motivo, da trattate congiuntamente, sono, per la gran parte, inammissibili e, per il resto, infondati. La corte d’appello, infatti, con accertamento fattuale non censurato per aver del tutto omesso l’esame di uno o piu’ fatti controversi e decisivi emergenti dagli atti del giudizio, ha ritenuto, innanzitutto, che nessun inadempimento poteva essere ravvisato per l’incompleta realizzazione delle rampe di accesso ai garages, non avendo l’impresa appaltatrice assunto alcun impegno al riguardo, e, in secondo luogo, che il danno conseguente al mancato rilascio della certificazione amministrativa relativa agli impianti elettrici era stato correttamente liquidato nella somma di Euro. 26.339,30, posto che, non essendo in contestazione la conformita’ delle opere ai precetti della l. n. 46/1990, “non e’ dato configurare alcuna perdita di valore degli immobili” per cui l’importo, in assenza di specifiche deduzioni sul punto, puo’ ritenersi sufficiente a risarcire il pregiudizio, tanto piu’ a fronte della riscontrata certificazione rilasciata dalla ditta installatrice se pur in data anteriore alla fine dei lavori.
4.13. Ne’, del resto, sussiste il vizio in cui sarebbe caduta la corte d’appello per non aver riconosciuto sulla somma complessivamente liquidata, “alla data di redazione dell’elaborato peritale”, di Euro. 105.529,72, la rivalutazione monetaria, posto che, nelle obbligazioni valore, come quelle conseguenti a fatto illecito, il ritardato adempimento dell’obbligo di risarcimento, cosi’ come liquidato dal giudice, puo’ causare al creditore un danno ulteriore che va, tuttavia, liquidato dal giudice in via equitativa, anche facendo ricorso (come, appunto, ha fatto la corte d’appello) ad un saggio d’interessi (cd. “interessi compensativi”), i quali non costituiscono un frutto civile dell’obbligazione principale, ma una mera componente dell’unico danno da fatto illecito: cfr. Cass. n. 12140 del 2016; Cass. n. 17155 del 2012), spettando, per contro, al creditore l’onere (che, nel caso in esame, non risulta essere stato adempiuto) di provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma cosi’ complessivamente liquidata (nella specie, “alla data di redazione dell’elaborato peritale”) sia inferiore a quella di cui avrebbe alla fine disposto se il pagamento della somma dovuta fosse stato tempestivo (Cass. n. 18564 del 2018, secondo cui, nell’obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, e’ possibile che la mera rivalutazione monetaria dell’importo liquidato in relazione all’epoca dell’illecito ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, e’ onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata o liquidata in moneta attuale sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo).
4.14. La corte, infine, ha dato espressamente conto dell’acconto ricevuto.
4.15. Con il sesto motivo, la societa’ ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha provveduto alla compensazione delle spese di lite solo nella misura del 50%, “essendo le argomentazione sollevate dalla esponente fondate e che annullano la pretesa illegittima della (OMISSIS) snc”.
4.16. Il motivo e’ infondato. La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca (configurabile, in effetti, proprio in presenza, come nella specie, di una pluralita’ di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti e del loro solo parziale accoglimento: Cass. SU n. 32061 del 2022) e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’articolo 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimita’, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalita’ fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. n. 30592 del 2017; Cass. n. 14459 del 2021).
5. Il ricorso, per l’inammissibilita’ o l’infondatezza di tutti i suoi motivi, e’, dunque, infondato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
7. La Corte da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte cosi’ provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro. 5.700,00, di cui Euro. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla l. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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