Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 ottobre 2022| n. 30729.

Condanna spese del giudizio anche in mancanza di una esplicita richiesta

La condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa.

Ordinanza|19 ottobre 2022| n. 30729. Condanna spese del giudizio anche in mancanza di una esplicita richiesta

Data udienza 24 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Commercialista – Responsabilità professionale – Domanda di manleva – Contestazione da parte del chiamato sia della domanda di manleva che la domanda principale – Inscindibilità delle cause ex art. 331 cpc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – Presidente

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso r.g. n. 32585/2019 proposto da:
(OMISSIS), in qualita’ di legale rappresentante della ditta individuale (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.to (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS), in persona del suo procuratore pro-tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv.to (OMISSIS);
– controricorrente –
e
(OMISSIS) S.P.A., in persona del relativo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonche’
(OMISSIS), e (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1174/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 06/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

Che:
(OMISSIS) convenne in giudizio (OMISSIS) al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della negligente esecuzione, da parte del (OMISSIS), delle prestazioni professionali di commercialista svolte nell’interesse dell’impresa della (OMISSIS), nella specie consistita nell’erroneo inquadramento del personale dipendente della ditta della (OMISSIS) in base al CCNL dei metalmeccanici anziche’ di quello dell’edilizia, con cio’ determinando l’irrogazione di sanzioni amministrative da parte dell’Inps per importi corrispondenti alle somme rivendicate dalla (OMISSIS) a titolo risarcitorio;
nel costituirsi in giudizio, il (OMISSIS) sollecito’ la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, (OMISSIS) s.p.a. (poi (OMISSIS) s.p.a.), che, nel difendersi, evidenzio’ la corresponsabilita’ dell’attrice nella produzione dei danni denunciati, non avendo quest’ultima evitato o, quantomeno, ridotto tali danni opponendosi tempestivamente alla cartella notificatale dall’Inps;
a seguito di tali difese, la (OMISSIS) chiamo’ in causa gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) al fine di far valere la responsabilita’ professionale di questi ultimi eventualmente manifestatasi nel giudizio promosso per l’opposizione avverso la cartella dell’Inps;
il (OMISSIS) e il (OMISSIS), costituendosi, chiamarono in causa la (OMISSIS) s.p.a. a fini di manleva;
con sentenza n. 2168/16, il Tribunale di Genova, in accoglimento della domanda della (OMISSIS), ha condannato il (OMISSIS) al risarcimento dei danni rivendicati dall’attrice, condannandolo altresi’ al rimborso delle spese di lite in favore della (OMISSIS) e dei terzi chiamati in causa, condannando la (OMISSIS) s.p.a. (poi (OMISSIS) s.p.a.) al rimborso delle spese di lite in favore del (OMISSIS), mallevandolo da tutto quanto tenuto a pagare in favore dell’attrice e delle altre parti a titolo di rimborso delle spese di lite;
con sentenza resa in data 6/8/2019, la Corte d’appello di Genova, per quel che ancora rileva in questa sede, in parziale accoglimento dell’impugnazione principale proposta dalla (OMISSIS) s.p.a., e in riforma per quanto di ragione della decisione di primo grado, ha condannato (OMISSIS) al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio sostenute da (OMISSIS) e da (OMISSIS) (da considerarsi come un’unica parte) e dalla (OMISSIS) s.p.a., contestualmente condannando il (OMISSIS), il (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. a restituire alla (OMISSIS) s.p.a. quanto da quest’ultima gia’ corrisposto agli stessi a titolo di rimborso delle spese relative al giudizio di primo grado;
con la stessa decisione la corte territoriale ha rigettato l’appello incidentale tardivo proposto dal (OMISSIS);
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, rilevato che la impugnazione proposta dalla (OMISSIS) s.p.a. avesse validamente devoluto, in sede di gravame, l’intera materia controversa (in ragione della relativa inscindibilita’), ha confermato la responsabilita’ del (OMISSIS) nella causazione dei danni provocati alla (OMISSIS), ritenendo, tuttavia, che la chiamata in causa del (OMISSIS) e del (OMISSIS), da parte della (OMISSIS), nonche’ la chiamata della (OMISSIS) s.p.a. da parte del (OMISSIS) e del (OMISSIS), dovessero integralmente ricondursi, sul piano causale, alla responsabilita’ della (OMISSIS), dovendo ritenersi che quest’ultima non potesse non essere consapevole, all’atto della chiamata in causa dei due professionisti, del colpevole ritardo con il quale la stessa aveva coinvolto i due legali al fine di opporsi alla cartella notificatale dall’Inps;
avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione;
la (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. resistono ciascuno con un proprio controricorso;
nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;
(OMISSIS) ha depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:
con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso e/o errato esame di un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 4 e 5), per avere la corte territoriale trascurato di rilevare l’avvenuta acquiescenza, da parte di (OMISSIS) s.p.a., nei confronti della decisione di primo grado, avendo la compagnia assicuratrice provveduto, a seguito di tale decisione, a corrispondere, in favore della (OMISSIS), una somma di danaro “a perfezionamento del concordato raggiunto”, in tal modo manifestando l’inequivoco sopravvenuto disinteresse ad opporsi alla decisione di primo grado, con la conseguente inammissibilita’ dell’appello proposto avverso la stessa, nella specie non rilevata dalla corte territoriale nonostante la tempestiva eccezione sul punto sollevata dalla (OMISSIS) in sede di costituzione;
il motivo e’ inammissibile;
osserva al riguardo il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente che agendo in sede di legittimita’ denunci una violazione di legge riscontrabile attraverso i termini incontestati della fattispecie concreta, ovvero l’omesso esame di fatti decisivi o il vizio di motivazione ancora rilevante in relazione al rispetto dell’articolo 132 c.p.c., ha l’onere di indicare specificamente le circostanze di fatto e i relativi elementi di riscontro probatorio acquisiti nel corso del giudizio, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimita’ il controllo dell’effettivo carattere incontroverso dei fatti su cui incide l’errata interpretazione della norma denunciata, ovvero dell’effettivita’ dell’omissione rilevata; un controllo che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione (nella sua consacrazione normativa di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 6), la Suprema Corte dev’essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto d’impugnazione, alle cui lacune non e’ consentito sopperire con indagini integrative (cfr. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010, Rv. 614538 e successive conformi);
sul punto, e’ appena il caso di sottolineare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, hanno ribadito la necessita’ dell’assolvimento di oneri di specifica e completa allegazione, ad opera della parte interessata, al fine di consentire al giudice di legittimita’ di procedere al controllo demandatogli dalla legge (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831);
nella violazione di tali principi deve ritenersi incorsa la ricorrente con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che la stessa, nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente trascurato di rilevare l’avvenuta acquiescenza, da parte di (OMISSIS) s.p.a., nei confronti della decisione di primo grado, ha tuttavia omesso di fornire alcuna indicazione in ordine alla documentazione concernente il preteso pagamento stragiudiziale e le pretese dichiarazioni rese da (OMISSIS) s.p.a. al momento di tale pagamento, ne’ in ordine agli atti processuali con i quali la (OMISSIS) avrebbe tempestivamente sollevato l’eccezione di inammissibilita’ dell’appello, con cio’ precludendo a questa Corte la possibilita’ di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto;
con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso e/o errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5 e all’articolo 112 c.p.c.), per avere la corte territoriale deciso sull’erroneo presupposto dell’esistenza di un rapporto processuale tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a., nella specie insussistente, poiche’ la (OMISSIS) non aveva mai proposto alcuna domanda nei confronti della compagnia assicuratrice del proprio commercialista, il quale, sua volta, mai ebbe a chiedere espressamente di essere garantito e tenuto indenne da (OMISSIS) s.p.a., limitandosi unicamente a coinvolgerla affinche’ “fosse presente in causa”, con la conseguente impossibilita’ per la corte territoriale di statuire alcunche’ nei rapporti tra (OMISSIS) e (OMISSIS);
il motivo e’ infondato;
osserva il Collegio come la corte territoriale abbia del tutto correttamente evidenziato le ragioni del carattere inscindibile tra le cause connesse alle diverse domande proposte nel corso dell’odierno giudizio;
varra’ richiamare, al riguardo l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte ai sensi del quale nel caso in cui il convenuto chiami un terzo in causa, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria fondata su un titolo diverso e indipendente rispetto a quello posto a base della domanda principale, e il terzo evocato in giudizio non si limiti a contrastare la domanda di manleva, ma confuti anche l’obbligazione principale, cosi’ contestando la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante, si configura una ipotesi di inscindibilita’ di cause, con la conseguente applicabilita’ della disciplina prevista dall’articolo 331 c.p.c. e la legittima declaratoria della pronuncia di improcedibilita’ dell’appello in caso di mancata ottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio nei riguardi del suddetto terzo (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 20552 del 30/09/2014, Rv. 632948 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11055 del 13/05/2009, Rv. 608012 – 01);
nel caso di specie, la circostanza che (OMISSIS) s.p.a. fosse stata coinvolta nel presente giudizio dal (OMISSIS) (a prescindere dall’avvenuta effettiva proposizione, da parte di quest’ultimo, di una domanda di condanna della (OMISSIS) s.p.a. a tenerlo indenne dalle pretese dell’attrice) era comunque valsa a legittimare la (OMISSIS) s.p.a. (chiamata in quanto âEuroËœgarante impropria’) alla proposizione dell’appello avverso il riconoscimento della responsabilita’ dell’assicurato nei confronti dell’originaria attrice e avverso la complessiva regolazione delle spese di lite, apparendo del tutto evidente l’interesse della compagnia assicuratrice ad evitare la formazione di un giudicato sulla responsabilita’ professionale del proprio assicurato (comunque opponibile alla (OMISSIS) s.p.a. in quanto parte del giudizio), che il (OMISSIS) ben avrebbe potuto far valere in altra sede giudiziale o stragiudiziale;
del tutto correttamente, pertanto, la corte territoriale ha rilevato l’avvenuta integrale devoluzione della materia controversa in sede d’appello a seguito dell’impugnazione principale proposta dalla (OMISSIS) s.p.a., ivi compreso il punto concernente l’esattezza dei criteri seguiti ai fini della regolazione delle spese del giudizio operata dal giudice di primo grado;
con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso e/o errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la tardivita’ dell’appello formulato dal (OMISSIS), non potendo ritenersi consentito un suo appello incidentale tardivo in relazione a una sentenza gia’ passata in giudicato, senza che vi fosse stata in precedenza alcuna chiamata in garanzia nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. e, infine, in assenza di alcuna valida procura ad litem conferita al relativo difensore in ordine alla proposizione di un atto di appello;
il motivo e’ infondato;
dev’essere preliminarmente disattesa la doglianza avanzata dalla ricorrente con riguardo al preteso difetto di alcuna valida procura ad litem conferita al relativo difensore dal (OMISSIS) in ordine alla proposizione di un atto di appello, avendo quest’ultimo ritualmente allegato tale procura alla comparsa di costituzione con appello incidentale mediante foglio separato unito materialmente a quella (cfr. la comparsa costituzione in atti); foglio separato da considerarsi, di conseguenza, parte integrante della comparsa ex articolo 83 c.p.c.;
quanto alla legittimita’ dell’appello incidentale tardivo avanzato dal (OMISSIS), varra’ rilevare come del tutto correttamente la corte territoriale ne abbia ritenuto ammissibile la proposizione, avendo (OMISSIS) s.p.a. tempestivamente e ritualmente devoluto in sede di gravame l’intera materia controversa con il proprio appello principale, impedendo la formazione del giudicato su ogni aspetto della lite, e legittimando le altre parti (nella specie, il (OMISSIS)) a proporre appello incidentale tardivo;
al riguardo, e’ appena il caso di ribadire come la circostanza che l’originaria chiamata in garanzia di (OMISSIS) s.p.a., da parte del (OMISSIS), fosse limitata (o meno) alla sola finalita’ di estendere nei relativi confronti l’accertamento della responsabilita’ del garantito (con o senza una domanda di condanna alla manleva) debba ritenersi del tutto irrilevante ai fini della legittimazione di (OMISSIS) s.p.a. a contestare in sede di appello i rapporti tra (OMISSIS) e (OMISSIS) (e dunque la responsabilita’ contrattuale di quest’ultimo nei confronti della prima), nonche’ i rapporti tra (OMISSIS) e i relativi legali (e le corrispondenti corresponsabilita’ rilevanti ai fini dell’eventuale contenimento quantitativo dell’importo destinato a costituire l’oggetto dell’eventuale obbligo di manleva), con la conseguente piena legittimazione del (OMISSIS) alla proposizione dell’appello incidentale tardivo a seguito dell’appello principale della (OMISSIS) s.p.a., nella specie legittimamente esteso all’intera materia controversa stante l’inscindibilita’ delle cause proposte;
con il quarto motivo, ricorrente si duole della nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 112 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente condannato la (OMISSIS) al rimborso delle spese del primo grado di giudizio in favore degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) nonostante questi ultimi non ne avessero fatto richiesta nelle relative conclusioni, e per avere omesso di rilevare il carattere del tutto ingiustificato dell’accertamento della responsabilita’ della (OMISSIS) nella chiamata in causa del (OMISSIS) e del (OMISSIS);
il motivo e’ infondato, quando non inammissibile;
dev’essere preliminarmente disattesa la censura avanzata dalla (OMISSIS) con riguardo alla pretesa illegittimita’ della relativa condanna al rimborso delle spese del primo grado del giudizio in favore degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) sul presupposto della mancata proposizione, da parte di questi ultimi, di alcuna corrispondente domanda, dovendo in questa sede trovare conferma il principio consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte ai sensi del quale deve escludersi la necessita’ di un’espressa richiesta di condanna della controparte al rimborso delle spese di lite, rappresentando, tale condanna, la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensi dell’articolo 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa (cfr., da ultimo, Sez. 2, Ordinanza n. 16386 del 21/06/2018 che richiama Sez. 1, Sentenza n. 3093 del 11/05/1981, Rv. 413661 – 01);
nel resto, dev’essere rilevata l’inammissibilita’ della censura avanzata dall’odierna ricorrente con riguardo al carattere pretesamente ingiustificato dell’accertamento della propria responsabilita’ nella chiamata in causa del (OMISSIS) e del (OMISSIS), avendo la (OMISSIS) totalmente trascurato di assolvere agli oneri di completa e puntuale allegazione del ricorso ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 6;
in particolare, avendo l’odierna ricorrente fondato la propria contestazione (circa l’avvenuto accertamento della propria responsabilita’ per la chiamata in causa del (OMISSIS) e del (OMISSIS)) sui contenuti di una sentenza del Tribunale di Genova (a cui la (OMISSIS) riconduce una pronuncia di rigetto nel merito dell’opposizione proposta nel proprio interesse, e non gia’ in ragione della sua tardivita’), la stessa ha tuttavia totalmente trascurato di allegare alcunche’ in relazione a tale pronuncia, in tal modo precludendo ancora una volta a questa Corte la possibilita’ di apprezzare la concludenza della censura formulata;
con il quinto motivo, la ricorrente si duole della nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 112 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il (OMISSIS) avesse effettuato una chiamata in garanzia e manleva nei confronti di (OMISSIS), essendosi il (OMISSIS) limitato a chiamare in giudizio (OMISSIS) al solo fine della denuncia della lite, con la conseguenza che, in considerazione dei contenuti delle domande delle parti e della scindibilita’ delle cause proposte, l’appello di (OMISSIS) non avrebbe consentito alcuna modificazione delle statuizione della sentenza di primo grado riguardanti le parti del giudizio diverse da (OMISSIS) e (OMISSIS);
il motivo e’ infondato;
osserva al riguardo il Collegio di dover ribadire sul punto quanto gia’ in precedenza sottolineato (in corrispondenza della decisione sul secondo e il terzo motivo) quanto al carattere inscindibile delle cause proposte in questa sede e all’irrilevanza dell’espressa domanda di condanna di (OMISSIS) s.p.a. a manlevare il (OMISSIS);
in particolare, la circostanza che (OMISSIS) s.p.a. fosse stata coinvolta nel presente giudizio dal (OMISSIS) al fine di renderle comune gli effetti della lite con la (OMISSIS) (a prescindere dall’avvenuta effettiva proposizione, da parte del (OMISSIS), di una domanda di condanna della (OMISSIS) s.p.a. a tenerlo indenne dalle pretese dell’attrice) era comunque valsa a legittimare la (OMISSIS) s.p.a. alla proposizione dell’appello avverso il riconoscimento della responsabilita’ dell’assicurato nei confronti dell’originaria attrice e avverso la complessiva regolazione delle spese di lite, apparendo del tutto evidente l’interesse della compagnia assicuratrice ad evitare la formazione di un giudicato sulla responsabilita’ professionale del proprio assicurato comunque opponibile alla (OMISSIS) s.p.a. in quanto parte del giudizio; giudicato (destinato a formarsi anche nei confronti di (OMISSIS) s.p.a.) che il (OMISSIS) ben avrebbe potuto far valere in altra sede giudiziale o stragiudiziale;
tale irrilevanza, in particolare, chiede d’essere evidenziata ai fini della verifica della legittimazione di (OMISSIS) s.p.a. a contestare in sede di appello i rapporti tra (OMISSIS) e (OMISSIS) (e dunque la responsabilita’ contrattuale di quest’ultimo nei confronti della prima), nonche’ i rapporti tra (OMISSIS) e i relativi legali e le corrispondenti corresponsabilita’ ai fini dell’eventuale contenimento quantitativo dell’importo destinato a costituire l’oggetto dell’obbligo di manleva eventualmente invocabile in altra separata sede;
sulla base di tali premesse, rilevata complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;
al rigetto del ricorso segue l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascuna parte, in complessivi Euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

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